Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0885

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011 , relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 229 del 6.9.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2023; abrogato da 32023R0366

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/885/oj

    6.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 229/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 5 settembre 2011

    relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    Una domanda di autorizzazione del preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L'impiego del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2).

    (5)

    A sostegno della domanda di autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi sono stati presentati nuovi dati. Nel proprio parere del 15 marzo 2011 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che l'impiego di tale preparato può migliorare il rendimento zootecnico delle specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

    (3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2114.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

    4b1823

    Kemin Europa N.V.

    Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Composizione dell'additivo:

    Preparato di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    Spore di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Metodo di analisi  (1) :

     

    Conteggio: metodo di conteggio tramite la tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.

     

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

    Galline ovaiole

    Anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso

    Struzzi

    1 × 107

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    È consentito l'impiego in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, decoquinato, salinomicina sodica, narasina/nicarbazina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensina sodica, narasina o cloridrato di robenidina purché tale coccidiostatico sia autorizzato per le specie interessate.

    26 settembre 2021


    (1)  Maggiori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


    Top