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Dokument 32011D0409

    2011/409/UE: Decisione della Commissione, dell' 11 luglio 2011 , sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e alle misure doganali di sicurezza

    GU L 182 del 12.7.2011, s. 28—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Právní stav dokumentu platné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/409/oj

    12.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/28


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 luglio 2011

    sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e alle misure doganali di sicurezza

    (2011/409/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (1), (in prosieguo «l’accordo»),

    vista la decisione 2009/556/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all’applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2), in particolare l’articolo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    L’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo stabilisce che il comitato misto istituito dall’accordo stesso (di seguito «il comitato misto UE-Svizzera») deve adottare il suo regolamento interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    La posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo, è definita nel progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera figurante in allegato.

    Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

    (2)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 22.


    Progetto di

    DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

    del …

    che adotta il regolamento interno del comitato misto e istituisce un gruppo di lavoro

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardanti l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 4 e 5,

    HA CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

    CAPO I

    REGOLAMENTO INTERNO

    Articolo 1

    Composizione e presidenza

    Il comitato misto è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti della Confederazione svizzera. Le parti contraenti assumono a turno la presidenza per la durata di un anno civile.

    Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte contraente.

    Previo accordo delle parti contraenti, il comitato misto può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire le informazioni specifiche richieste.

    Articolo 2

    Segretariato

    Le funzioni di segreteria sono svolte dalla presidenza. Qualsiasi corrispondenza destinata al comitato misto, comprese le domande di iscrizione dei punti all’ordine del giorno delle riunioni, va indirizzata al suo presidente.

    Articolo 3

    Riunioni

    Ricevuto l’accordo delle due parti contraenti, il presidente del comitato misto fissa la data e il luogo delle riunioni. Le riunioni si tengono, alternativamente, a Bruxelles e in Svizzera.

    Articolo 4

    Ordine del giorno delle riunioni

    Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L’ordine del giorno è trasmesso alle parti contraenti entro dieci giorni dall’inizio della riunione.

    L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d’iscrizione è giunta al presidente almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti di riferimento devono pervenire alle due parti contraenti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti questi termini possono essere abbreviati, previo l’accordo di entrambe le parti contraenti.

    L’ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all’inizio di ciascuna riunione.

    Articolo 5

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.

    Le decisioni del comitato misto sono coperte da segreto professionale.

    Articolo 6

    Verbale

    Il verbale è redatto dal presidente alla fine di ogni riunione. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e inviato a ciascuna parte contraente.

    Articolo 7

    Adozione degli strumenti

    Le raccomandazioni e le decisioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo recano il titolo di «raccomandazione» e di «decisione» seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Esse sono firmate dal presidente e comunicate alle parti contraenti.

    Articolo 8

    Procedura scritta

    Nei casi urgenti e previo consenso delle parti contraenti, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate con procedura scritta.

    Articolo 9

    Spese

    Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto sono a carico di ciascuna parte contraente.

    Articolo 10

    Elenco degli arbitri

    In caso decida di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale di cui all’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto redige l’elenco dei super-arbitri previsto dall’allegato III dell’accordo entro due mesi dalla sua decisione.

    CAPO II

    GRUPPO DI LAVORO

    Articolo 11

    Gruppo di lavoro sulle procedure e le misure doganali di sicurezza

    È istituito un gruppo di lavoro incaricato di assistere il comitato misto nell’esercizio delle sue funzioni nei settori contemplati dai capitoli II (procedure) e III (misure doganali di sicurezza) dell’accordo.

    Articolo 12

    Regolamento interno del gruppo di lavoro

    Gli articoli da 1 a 6 e l’articolo 9 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, alle riunioni del gruppo di lavoro.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per il comitato misto

    Il presidente


    (1)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.


    Nahoru