Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0542

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 153 del 11.6.2011, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/542/oj

    11.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/189


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2011

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

    sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) contiene l'elenco delle sostanze attive inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (3).

    (2)

    L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stato modificato dalla direttiva 2011/58/UE (4).

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (4)  GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 71.


    ALLEGATO

    Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 144 è sostituita dalla seguente:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data dell'autorizzazione

    Scadenza dell'autorizzazione

    Disposizioni specifiche

    «144

    Carbendazim

    Numero CAS: 10605-21-7

    Numero CIPAC: 263

    Metil benzimidazol-2-il-carbammato

    ≥ 980 g/kg

    Impurezze rilevanti

     

    2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg

     

    2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg

    1o giugno 2011

    30 novembre 2014

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:

    cereali;

    semi di colza;

    barbabietola da zucchero e da foraggio;

    granturco;

    in dosaggi non superiori a

    0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza;

    0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio;

    0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco.

    Non possono essere autorizzate i seguenti utilizzi:

    trattamento aereo;

    applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale o professionale;

    giardinaggio domestico.

    Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di:

    organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva;

    lombrichi e altri macrorganismi del suolo. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni e, se necessario, del grado di concentrazione della sostanza attiva;

    uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzi specifici, possono essere necessarie misure di attuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle specie interessate;

    operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura impedisca adeguatamente l'esposizione alla sostanza.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione quanto segue:

    entro il 1o dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell'impurità AEF037197;

    entro il 1o giugno 2012 l'esame degli studi compresi nell'elenco figurante nel progetto di relazione di riesame del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 “Further information”, pagg. da 155 a 157);

    entro il 1o giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento (vie di degradazione aerobica nel suolo) della sostanza e sui rischi a lungo termine per gli uccelli.»


    (1)  Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


    Top