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Document 32011R0542
Commission Implementing Regulation (EU) No 542/2011 of 1 June 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances to take into account Directive 2011/58/EU amending Council Directive 91/414/EEC to renew the inclusion of carbendazim as active substance Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 153 del 11.6.2011, p. 189–191
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/189 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2011
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) contiene l'elenco delle sostanze attive inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (3). |
(2) |
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stato modificato dalla direttiva 2011/58/UE (4). |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(4) GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 71.
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 144 è sostituita dalla seguente:
Numero |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data dell'autorizzazione |
Scadenza dell'autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«144 |
Carbendazim Numero CAS: 10605-21-7 Numero CIPAC: 263 |
Metil benzimidazol-2-il-carbammato |
≥ 980 g/kg Impurezze rilevanti
|
1o giugno 2011 |
30 novembre 2014 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:
in dosaggi non superiori a
Non possono essere autorizzate i seguenti utilizzi:
Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di:
PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione quanto segue:
|
(1) Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.