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Document 32011R0428
Commission Regulation (EU) No 428/2011 of 27 April 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 428/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 428/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 113 del 3.5.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
3.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 428/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8509 80 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00. Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424. Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici. Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00. |
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8509 80 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00. Il componente che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale è l’erogatore di aerosol in quanto è utilizzato in modo permanente, mentre il contenitore di aerosol deve essere sostituito quando è vuoto. Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424. Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici. Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00. |