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Document 32011R0428

Regolamento (UE) n. 428/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 113 del 3.5.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/428/oj

3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/6


REGOLAMENTO (UE) N. 428/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio a pile di forma cilindrica di dimensioni pari a 21 cm circa di altezza e 9 cm di diametro e di peso pari a 310 g circa (denominato «erogatore di aerosol»), progettato specificamente per essere utilizzato con un contenitore di aerosol intercambiabile.

L’apparecchio comprende:

un sistema elettromeccanico per l’attivazione del meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol,

un sensore e dei pulsanti per l’attivazione del sistema elettromeccanico, e

un alloggiamento in plastica munito di apertura che consente la dispersione dell’aerosol quando il sistema elettromeccanico è attivato.

L’apparecchio, se fornito di un contenitore di aerosol, può rinfrescare l’aria in uno spazio limitato all’interno di un edificio disperdendo dosi di profumo quando il sensore rileva la presenza di una persona o a intervalli regolari prefissati.

8509 80 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00.

Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424.

Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00.

2.

Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio composto di:

un apparecchio elettromeccanico (denominato «erogatore di aerosol») e

un contenitore per aerosol intercambiabile.

L’«erogatore di aerosol» è costituito da un apparecchio a pile di forma cilindrica di dimensioni pari a 21 cm circa di altezza e 9 cm di diametro e di peso pari a 310 g circa comprendente:

un sistema elettromeccanico per l’attivazione del meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol,

un sensore e dei pulsanti per l’attivazione del sistema elettromeccanico, e

un alloggiamento in plastica munito di apertura che consente la dispersione dell’aerosol quando il sistema elettromeccanico è attivato.

Il contenitore di aerosol contiene un deodorante per locali preparato, profumato, del codice NC 3307 49 00.

Detto «erogatore di aerosol», se fornito di un contenitore di aerosol, può rinfrescare l’aria in uno spazio limitato all’interno di un edificio disperdendo dosi di profumo quando il sensore rileva la presenza di una persona o a intervalli regolari prefissati.

Il contenitore di aerosol è un prodotto di consumo che, una volta vuoto, può essere sostituito da un altro contenitore delle stesse dimensioni.

8509 80 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00.

Il componente che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale è l’erogatore di aerosol in quanto è utilizzato in modo permanente, mentre il contenitore di aerosol deve essere sostituito quando è vuoto.

Poiché l’apparecchio in sé non spruzza, cosparge o polverizza, ma si limita ad attivare il meccanismo di spruzzo del contenitore di aerosol, è esclusa la classificazione nella voce 8424.

Si tratta di un apparecchio elettromeccanico con motore incorporato della voce 8509, del tipo comunemente impiegato per usi domestici.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8509 80 00.


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