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Document 32011D0104
2011/104/EU: Commission Decision of 15 February 2011 on the clearance of the accounts of a paying agency in Italy concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for the 2008 financial year (notified under document C(2011) 757)
2011/104/UE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2011 , relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2011) 757]
2011/104/UE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2011 , relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2011) 757]
GU L 42 del 16.2.2011, p. 29–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 42/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2011
relativa alla liquidazione dei conti di un organismo pagatore italiano per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
[notificata con il numero C(2011) 757]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2011/104/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue
(1) |
Con decisioni della Commissione 2009/367/CE (2) e 2010/56/UE (3) sono stati liquidati, per l’esercizio 2008, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore italiano «ARBEA» e per l’organismo pagatore greco «OPEKEPE». |
(2) |
A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «ARBEA». |
(3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), prevede che gli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o versati al medesimo, conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo i pagamenti mensili versati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2008, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione deve dedurre tale importo dal pagamento mensile o aggiungerlo a tale pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti. |
(4) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’Unione. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 prevede le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che deve essere trasmessa nel 2009 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(5) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato. |
(6) |
Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri in questione in virtù delle decisioni 2009/367/CE e 2010/56/UE. |
(7) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l’esercizio finanziario 2008.
Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 44.
(3) GU L 32 del 4.2.2010, pag. 6.
(4) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
ALLEGATO
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
Importo da recuperare o da versare agli Stati membri
NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.
SM |
|
2008 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'insieme dell'esercizio finanziario (1) |
Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Totale incluse riduzioni e sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare (–) o da versare (=) allo Stato membro (2) |
Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2009/367/CE |
Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2010/56/UE |
Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro (2) |
|
liquidati |
disgiunti |
|||||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
|||||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
i |
i′ |
j = h – i – i′ |
IT |
EUR |
4 270 684 692,35 |
0,00 |
4 270 684 692,35 |
–1 887 157,65 |
–4 363 298,08 |
4 264 434 236,62 |
4 264 132 179,52 |
302 057,10 |
256 775,28 |
0,00 |
45 281,82 |
SM |
|
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Fondo per lo zucchero |
Articolo 32 (= e) |
Totale (= h) |
|
Spese (4) |
Entrate con destinazione specifica (4) |
||||||
05 07 01 06 |
6701 |
05 02 16 02 |
6803 |
6702 |
|||
k |
l |
m |
n |
o |
p = k + l + m + n + o |
||
IT |
EUR |
45 281,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 281,82 |
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.
(2) Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.
(3) Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.
(4) Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.
NB: Nomenclatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.