This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0021
2011/65/EU: Decision of the European Central Bank of 11 November 2010 on the annual accounts of the European Central Bank (recast) (ECB/2010/21)
2011/65/UE: Decisione della Banca centrale europea, dell’ 11 novembre 2010 , sul bilancio della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2010/21)
2011/65/UE: Decisione della Banca centrale europea, dell’ 11 novembre 2010 , sul bilancio della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2010/21)
GU L 35 del 9.2.2011, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; abrogato da 32016D0035(01)
9.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/1 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 novembre 2010
sul bilancio della Banca centrale europea
(rifusione)
(BCE/2010/21)
(2011/65/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE) (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Essa deve ora essere nuovamente modificata, in particolare con riferimento alla copertura del rischio di tasso d’interesse ed alla rivalutazione delle disponibilità in DSP, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), cui la decisione BCE/2006/17 fa riferimento, è stato rifuso e abrogato dall’indirizzo BCE/2010/20, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. I termini definiti nell’articolo 1 dell’indirizzo BCE/2010/20 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione.
2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio» della BCE, del conto economico e delle note integrative del bilancio della BCE.
Articolo 3
Principi contabili fondamentali
I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano anche ai fini della presente decisione.
Articolo 4
Rilevazione di attività e passività
Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2010/20
Articolo 5
Criterio economico e criterio di cassa
Le norme di cui all’articolo 5 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano alla presente decisione.
CAPITOLO II
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
Articolo 6
Composizione dello stato patrimoniale
La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell’allegato I.
Articolo 7
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro. Il consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.
Articolo 8
Regole di valutazione dello stato patrimoniale
1. Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.
2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.
3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, la quota detenuta di DSP, ivi incluse le disponibilità indicate in valute estere comprese nel paniere dei DSP, sono trattate come una disponibilità unica. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.
4. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza in ciascuna delle seguenti circostanze:
a) |
se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza; |
b) |
se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza; |
c) |
in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell’emittente, o in seguito ad una decisione esplicita di politica monetaria del consiglio direttivo. |
Articolo 9
Operazioni temporanee
La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 8 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 10
Strumenti azionari negoziabili
La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 11
Copertura del rischio di tasso d’interesse sui titoli con derivati
La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d’interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 10 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 12
Strumenti sintetici
La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 11 dell’indirizzo BCE/2010/20.
CAPITOLO III
RILEVAZIONE DELLE RENDITE E DELLE SPESE
Articolo 13
Rilevazione delle rendite e delle spese
1. L’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla rilevazione delle rendite e delle spese.
2. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/20, prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell’articolo 33.2 dello Statuto del SEBC. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione per l’oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle attività pertinenti.
Articolo 14
Costo delle operazioni
L’articolo 14 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.
CAPITOLO IV
NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»
Articolo 15
Norme generali
L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.
Articolo 16
Operazioni in valuta a termine
La contabilizzazione delle operazioni in valuta a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 17
Swaps su valute
La contabilizzazione degli swaps su valute avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 17 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 18
Contratti futures
La contabilizzazione dei contratti futures avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 19
Swaps sui tassi di interesse
La contabilizzazione degli swaps sui tassi di interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 19 dell’indirizzo BCE/2010/20. Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio sono ammortizzate negli anni successivi secondo il metodo a quote costanti. Nel caso di forward interest rate swaps l’ammortamento ha inizio dalla data di valuta della transazione.
Articolo 20
Contratti su tassi a termine
La contabilizzazione dei contratti su tassi a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 20 dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 21
Operazioni in titoli a termine
La contabilizzazione delle operazioni in titoli a termine avviene secondo il metodo A stabilito all’articolo 21, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2010/20.
Articolo 22
Opzioni
La contabilizzazione delle opzioni avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 22 dell’indirizzo BCE/2010/20.
CAPITOLO V
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI
Articolo 23
Schemi
1. Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato II.
2. Lo schema del conto economico pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato III.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme
1. Nell’interpretare le disposizioni della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dal diritto dell’Unione e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.
2. Se un trattamento contabile specifico non è previsto nella presente decisione e non essendovi una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue i principi di valutazione conformi agli International Accounting Standards così come adottati dall’Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.
Articolo 25
Abrogazione
Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2006/17. Qualunque riferimento alle decisioni abrogate è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tavola di correlazione contenuta nell’allegato V.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38.
(2) GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) Cfr. pag. della 31 presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
Nota: la numerazione fa riferimento agli schemi di situazioni contabili riportati nell’allegato II.
ATTIVO
Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
||||||||||||||||||||||
|
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in viaggio». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) gli swaps su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
||||||||||||||||||||||
|
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||||
|
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) |
|
||||||||||||||||||||||
|
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||||
|
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||||
|
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||||
|
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||||
|
Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||||
|
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi |
Valore nominale o costo |
||||||||||||||||||||||
|
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine-tuning |
|
||||||||||||||||||||||
|
Titoli diversi dalla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» e dalla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro. Strumenti azionari |
|
||||||||||||||||||||||
|
Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
||||||||||||||||||||||
|
Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/23, del 13 dicembre 2010, sull’emissione di banconote in euro (2) |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||||
|
Posizione netta delle seguenti sottovoci: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Monete metalliche in euro |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||||
|
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software |
Costo meno ammortamento L’ammortamento è l’assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un’ immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell’istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato |
||||||||||||||||||||||
|
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Valore nominale |
PASSIVITÀ
Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
||||||
|
Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
||||||
|
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 |
|
||||||
|
Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima |
Valore nominale |
||||||
|
Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
||||||
|
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
||||||
|
Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||
|
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti |
Valore nominale |
||||||
|
Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||
|
Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Gli sconti sono ammortizzati |
||||||
|
|
|
||||||
|
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||
|
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||
|
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||
|
Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||
|
|
|
||||||
|
Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||
|
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||
|
Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||
|
|
|
||||||
|
Voce del bilancio della BCE, denominata in euro |
Valore nominale |
||||||
|
Posizione netta delle seguenti sottovoci: |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti |
Valore nominale |
||||||
|
|
|
||||||
|
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato |
||||||
|
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
||||||
|
|
|
||||||
|
Capitale versato |
Valore nominale |
||||||
|
Riserve legali, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate |
Valore nominale |
||||||
|
|
Valore nominale |
(1) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/29 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/21.
ALLEGATO II
STATO PATRIMONIALE ANNUALE DELLA BCE
(milioni di EUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attivo (2) |
Esercizio di riferimento |
Esercizio precedente |
Passivo |
Esercizio di riferimento |
Esercizio precedente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale attivo |
Totale passivo |
|
|
(1) La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.
(2) La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.
ALLEGATO III
CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DELLA BCE
(milioni di EUR) |
||||
Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre … |
Esercizio di riferimento |
Esercizio di riferimento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Proventi totali netti |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
(Perdita)/Utile d’esercizio |
|
|
(1) La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.
(2) La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative dei conti annuali.
(3) Compresi gli accantonamenti amministrativi.
(4) Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sopportati, cfr. anche l’indirizzo BCE/2010/20.
ALLEGATO IV
DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICHE
Decisione BCE/2006/17 |
|
Decisione BCE/2007/21 |
|
Decisione BCE/2008/22 |
|
Decisione BCE/2009/19 |
|
Decisione BCE/2009/29 |
ALLEGATO V
TABELLA DI CORRELAZIONE
Decisione BCE/2006/17 |
La presente decisione |
— |
Articolo 11 |
Articolo 10 bis |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 17 |
Articolo 19 |
Articolo 18 |
Articolo 20 |
Articolo 19 |
Articolo 21 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
Articolo 21 |
Articolo 23 |
Articolo 22 |
Articolo 24 |
Articolo 23 |
Articolo 25 |
Articolo 24 |
Articolo 26 |