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Document JOL_2011_018_R_0002_01

2011/34/UE: Decisione del Consiglio, dell' 8 novembre 2010 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione
Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

GU L 18 del 21.1.2011, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

(2011/34/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, l’articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(5)

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria, a norma dell’articolo 10 del medesimo, in attesa dell’espletamento delle procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo, a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo l’«Unione»,

da una parte, e

L’UCRAINA,

dall’altra,

in prosieguo collettivamente le «Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Ucraina ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) (in prosieguo l’«accordo») che è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

L’Ucraina ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, relative alla partecipazione dell’Ucraina a ciascun programma specifico dovrebbero essere stabilite in un memorandum d’intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell’Ucraina,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione dell’Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L’Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell’Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro Paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l’Ucraina contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell’Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d’intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell’Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l’Ucraina chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2), o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all’Ucraina l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali l’Ucraina beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), ciascun memorandum d’intesa concluso a norma dell’articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l’accordo.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L’estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione dell’Ucraina a uno o più programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio dell’Ucraina.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa della sua entrata in vigore, le parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a partire dalla data della firma, in attesa della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit otrajā novembrī

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra november tjugohundratio.

Вчинено в мiстi Брюссель двадцять другого листопада двi тисячi десятого року.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraìne

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā –

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukraina

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

För Ukraina

За Украïнy

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(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


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