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Document 32010R1151

Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell' 8 dicembre 2010 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 324 del 9.12.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1151/oj

9.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2010

recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

(2)

Per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dagli Stati membri, è necessario definire le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità.

(3)

Onde assicurare la corretta trasmissione dei dati e dei metadati, il formato tecnico deve essere lo stesso per tutti gli Stati membri. È pertanto necessario adottare il formato tecnico idoneo, da utilizzare per la trasmissione dei dati.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

In attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, il presente regolamento stabilisce le modalità e la struttura delle relazioni che gli Stati membri devono presentare sulla qualità dei dati dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni, trasmessi alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2011, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le specifiche tecniche figuranti nel regolamento (CE) n. 763/2008 e nei regolamenti (CE) n. 1201/2009 (2) e (UE) n. 519/2010 della Commissione (3). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1)   «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia un nucleo familiare, un alloggio o un'abitazione convenzionale;

(2)   «enumerazione individuale»: le informazioni relative a ciascuna unità statistica sono ottenute in modo tale che le loro caratteristiche possono essere registrate separatamente o incrociate con altre;

(3)   «simultaneità»: le informazioni ottenute in un censimento si riferiscono allo stesso momento (data di riferimento);

(4)   «universalità in un territorio definito»: i dati sono forniti per tutte le unità statistiche in un territorio precisamente definito. Se le unità statistiche sono persone, per «universalità in un territorio definito» si intende che i dati forniti si basano su informazioni riguardanti tutte le persone il cui luogo di residenza abituale si trova nel territorio in questione (popolazione totale);

(5)   «disponibilità di dati per piccole aree»: la disponibilità di dati per zone geografiche ristrette e per piccoli gruppi di unità statistiche;

(6)   «periodicità definita»: la capacità di effettuare regolarmente censimenti all'inizio di ogni decennio e di garantire la continuità dei registri;

(7)   «popolazione bersaglio»: l'insieme costituito da tutte le unità statistiche di un'area geografica definita alla data di riferimento, prese in considerazione per la rilevazione di una o più variabili specifiche. La popolazione bersaglio comprende una sola volta ciascuna unità statistica valida;

(8)   «popolazione bersaglio stimata»: la migliore stima disponibile della popolazione bersaglio. La popolazione bersaglio stimata corrisponde alla popolazione censita più la sottocopertura meno la sovracopertura;

(9)   «popolazione censita»: l'insieme delle unità statistiche effettivamente rappresentato dai risultati del censimento su una o più variabili specificate per una popolazione bersaglio specificata. I record di dati relativi alla popolazione censita sono quelli della fonte di dati per la popolazione bersaglio specificata, compresi tutti i record imputati ed esclusi quelli cancellati. Se una fonte di dati comprende, per principio metodologico, record di dati solo per un campione di unità statistiche nella sua popolazione bersaglio stimata, la popolazione censita comprende, oltre alle unità statistiche del campione, l'insieme complementare di unità statistiche;

(10)   «insieme complementare di unità statistiche»: l'insieme delle unità statistiche che appartengono a una popolazione bersaglio stimata, ma per le quali la fonte di dati non contiene record di dati a motivo della metodologia di campionamento applicata;

(11)   «valutazione della copertura»: un'analisi della differenza tra una popolazione bersaglio specificata e la corrispondente popolazione censita;

(12)   «indagine post-enumerazione»: un'indagine eseguita poco dopo l'enumerazione per valutare la copertura e il contenuto;

(13)   «sottocopertura»: l'insieme costituito da tutte le unità statistiche che appartengono a una popolazione bersaglio specificata, ma non sono incluse nella corrispondente popolazione censita;

(14)   «sovracopertura»: l'insieme costituito da tutte le unità statistiche che sono incluse in una popolazione censita utilizzata per una rilevazione su una popolazione bersaglio specificata, ma che non appartengono a tale popolazione bersaglio;

(15)   «imputazione di un record»: l'attribuzione di un record di dati artificiale, ma plausibile, a una precisa area geografica al livello geografico più dettagliato per il quale sono prodotti dati censuari, e l'imputazione di tale record di dati a una fonte di dati;

(16)   «cancellazione di un record»: l'atto consistente nel sopprimere o nell'ignorare un record di dati incluso in una fonte di dati utilizzata per una rilevazione su una popolazione bersaglio specificata, ma che non contiene alcuna informazione valida su unità statistiche di tale popolazione bersaglio;

(17)   «imputazione di una voce»: l'inserimento di informazioni artificiali, ma plausibili, in un record di dati già esistente in una fonte di dati, ma non contenente tali informazioni;

(18)   «fonte di dati»: l'insieme dei record di dati per unità statistiche e/o eventi relativi a unità statistiche che costituisce la base per la produzione di dati censuari su una o più variabili specificate per una popolazione bersaglio specificata;

(19)   «dati basati su registri»: dati contenuti in un registro o tratti da un registro;

(20)   «dati basati su questionari»: dati ottenuti in origine mediante le risposte a questionari nel quadro della raccolta di dati statistici riferiti ad un determinato momento;

(21)   «registro»: un repertorio in cui sono conservate informazioni su unità statistiche e che è direttamente aggiornato quando si producono eventi che interessano le unità statistiche;

(22)   «record linkage»: la procedura consistente nell'incrociare informazioni provenienti da diverse fonti di dati confrontando i record per le singole unità statistiche e accorpando le informazioni per ogni unità statistica se i record si riferiscono alla stessa unità;

(23)   «messa in corrispondenza di registri»: un record linkage in cui tutte le fonti di dati messe in corrispondenza sono contenute in registri;

(24)   «estrazione di dati»: la procedura consistente nel recuperare informazioni censuarie da informazioni contenute in un registro e relative a singole unità statistiche;

(25)   «codifica»: la procedura consistente nel convertire informazioni in codici che rappresentano classi in un sistema di classificazione;

(26)   «variabile identificativa»: una variabile nei record di dati di una fonte di dati o di un elenco di unità statistiche, utilizzata

per stabilire se la fonte di dati (o l'elenco di unità statistiche) comprende non più di un record di dati per ciascuna unità statistica, e/o

per un record linkage;

(27)   «cattura»: la procedura mediante cui i dati raccolti sono trasposti in forma elettronica;

(28)   «editazione di record»: la procedura consistente nel verificare e modificare i record di dati per renderli plausibili, preservandone nel contempo gli elementi principali;

(29)   «generazione di una famiglia»: l'identificazione di una famiglia secondo il concetto di coresidenza, quale definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 alla variabile «Posizione in famiglia o non in famiglia»;

(30)   «generazione di un nucleo familiare»: l'identificazione di un nucleo familiare in base a informazioni indicanti se le persone vivono nella stessa famiglia, ma non quali legami di parentela esistono tra le persone. Il termine «nucleo familiare» è inteso secondo la definizione data nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 alla variabile «Posizione nel nucleo familiare»;

(31)   «nessuna informazione sull'unità»: l'impossibilità di raccogliere dati su un'unità statistica appartenente alla popolazione censita;

(32)   «nessuna informazioni sulla voce»: l'impossibilità di raccogliere dati su una o più variabili specificate per un'unità statistica appartenente alla popolazione censita, mentre possono essere raccolti dati su almeno un'altra variabile per tale unità statistica;

(33)   «controllo della divulgazione statistica»: i metodi e le procedure applicati per ridurre al minimo il rischio di divulgare informazioni su singole unità statistiche, pur diffondendo quante più informazioni statistiche possibile;

(34)   «stima»: il calcolo di valori statistici o di stime, applicando ai dati disponibili una formula matematica e/o un algoritmo;

(35)   «coefficiente di variazione»: l'errore standard (radice quadrata della varianza dello stimatore) diviso per il valore atteso dello stimatore;

(36)   «errore di assunzione del modello»: un errore dovuto alle assunzioni su cui si basa la stima e che contengono incertezze o sono imprecise;

(37)   «definizione della struttura dei dati»: un insieme di metadati strutturali associato a un insieme di dati, che comprende informazioni sul modo in cui i concetti sono associati alle misure, alle dimensioni e agli attributi di un ipercubo, nonché informazioni sulla rappresentazione dei dati e dei relativi metadati descrittivi.

Articolo 3

Metadati e relazione sulla qualità

1.   Entro il 31 marzo 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le informazioni generali di cui all'allegato I del presente regolamento e i dati e metadati relativi alla qualità di cui agli allegati II e III del presente regolamento, relativamente ai loro censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 e ai dati e metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) come prescritto dal regolamento (UE) n. 519/2010.

2.   Per soddisfare le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione della copertura dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 e una valutazione dell'imputazione e della cancellazione di record di dati.

3.   Il regolamento (CE) n. 223/2009 (4) e la struttura dei metadati Euro SDMX quale definita nella raccomandazione 2009/498/CE della Commissione (5) per la produzione e lo scambio di metadati di riferimento (compresi quelli sulla qualità) si applicano nel contesto del presente regolamento.

Articolo 4

Fonti di dati

Ogni fonte di dati può fornire le informazioni necessarie per rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare al fine di:

soddisfare le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 763/2008 e definite all'articolo 2, punti da 2 a 6 del presente regolamento,

rappresentare la popolazione bersaglio,

rispettare le specifiche tecniche pertinenti indicate nel regolamento (CE) n. 1201/2009;

contribuire alla fornitura dei dati per il programma dei dati statistici definito dal regolamento (UE) n. 519/2010.

Articolo 5

Accesso alle informazioni pertinenti

A sua richiesta, gli Stati membri consentono alla Commissione (Eurostat) di accedere a tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della qualità dei dati e dei metadati trasmessi, come prescritto dal regolamento (UE) n. 519/2010, ad esclusione della trasmissione alla Commissione e della conservazione da parte di essa di microdati e dati riservati.

Articolo 6

Formato tecnico per la trasmissione dei dati

Il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione dei dati e dei metadati per l'anno di riferimento 2011 è il formato SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle definizioni della struttura dei dati e alle specifiche tecniche connesse fornite dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri conservano i dati e i metadati richiesti fino al 1o gennaio 2025, per poterli trasmettere alla Commissione (Eurostat) in caso di successiva richiesta.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

(2)  GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29.

(3)  GU L 151 del 17.6.2010, pag. 1.

(4)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(5)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50.


ALLEGATO I

Informazioni generali

La struttura delle informazioni generali relative ai censimenti della popolazione e delle abitazioni condotti negli Stati membri per l'anno di riferimento 2011 si articola nelle seguenti sezioni:

1.   CONTESTO

1.1.   Quadro giuridico

1.2.   Organismi responsabili

1.3.   Riferimenti ad altra documentazione pertinente (per es. relazioni nazionali sulla qualità) (facoltativo)

2.   FONTI DI DATI (1)

2.1.   Classificazione delle fonti di dati secondo l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008

2.2.   Elenco delle fonti di dati utilizzate per il censimento 2011  (2)

2.3.   Matrice «Fonti di dati x variabili»

2.4.   Rispondenza delle fonti di dati alle caratteristiche essenziali (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008)

2.4.1.   Enumerazione individuale

2.4.2.   Simultaneità

2.4.3.   Universalità in un territorio definito

2.4.4.   Disponibilità di dati per piccole aree

2.4.5.   Periodicità definita

3.   CICLO DI VITA DEL CENSIMENTO

3.1.   Data di riferimento secondo l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008

3.2.   Preparazione ed esecuzione della raccolta dei dati

3.2.1.   Dati basati su questionari

3.2.1.1.

Concezione e sperimentazione dei questionari (con copie di tutti i questionari definitivi)

3.2.1.2.

Preparazione di elenchi di indirizzi, preparazione del lavoro sul campo, cartografia, pubblicità

3.2.1.3.

Raccolta dei dati (compreso il lavoro sul campo)

3.2.2.   Dati basati su registri

3.2.2.1.

Creazione di nuovi registri a partire dall'anno 2001 (se del caso)

3.2.2.2.

Ristrutturazione dei registri esistenti a partire dall'anno 2001 (modifiche del contenuto dei registri, adattamento della popolazione censita, delle definizioni e/o delle specifiche tecniche) (se del caso)

3.2.2.3.

Tenuta dei registri (per ogni registro utilizzato per il censimento del 2011):

contenuto del registro (unità statistiche registrate e informazioni sulle unità statistiche, editazione di record e/o imputazione di voci nel registro)

responsabilità amministrative

obbligo legale di registrare informazioni, incentivi a fornire informazioni veritiere o possibili ragioni della fornitura di informazioni false

ritardi nelle dichiarazioni, in particolare ritardi legali/ufficiali, ritardi nella registrazione dei dati, dichiarazioni tardive

valutazione e definizione dei casi di non registrazione, non deregistrazione, registrazione multipla

grandi revisioni dei registri con effetti sui dati del censimento 2011, periodicità delle revisioni dei registri

stabilità (comparabilità delle informazioni sulla popolazione registrata nel tempo) (facoltativo)

uso dei registri, compreso l'uso statistico per scopi diversi dal censimento, e l'uso del registro per scopi non statistici (ad esempio amministrativi)

3.2.2.4.

Messa in corrispondenza dei registri (comprese le variabili identificative utilizzate per il record linkage)

3.2.2.5.

Estrazione dei dati

3.3.   Trattamento e valutazione

3.3.1.   Trattamento dei dati (cattura, codifica, variabili identificative, editazione di record, imputazione di record, cancellazione di record, stima, record linkage, comprese le variabili identificative per il record linkage, generazione di famiglie e nuclei familiari)

3.3.2.   Valutazione della qualità e della copertura, indagini post-enumerazione (se del caso), convalida finale dei dati

3.4.   Diffusione (canali di diffusione, garanzia del segreto statistico, compreso il controllo della divulgazione statistica)

3.5.   Misure per assicurare l'efficacia dei costi


(1)  Le dichiarazioni relative alla sezione 2 devono essere complete e non contenere sovrapposizioni, in modo che si possa attribuire esattamente ciascuna variabile a una fonte di dati.

(2)  Per le fonti di dati risultanti da un record linkage, l'elenco comprende informazioni sulla nuova fonte di dati e su tutte le fonti di dati originali da cui essa è stata derivata.


ALLEGATO II

Dati e metadati relativi alla qualità

I dati e metadati relativi alla qualità concernenti le fonti di dati e le variabili comprendono le voci sottoelencate.

1.   PERTINENZA

1.1.   Adeguatezza delle fonti di dati

Gli Stati membri devono riferire in merito all'adeguatezza delle fonti di dati, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ogni deviazione di rilevo dalle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni e/o dalle definizioni e dai concetti stabiliti, qualora tali deviazioni pregiudichino gravemente il corretto uso dei dati trasmessi.

1.2.   Completezza

I dati seguenti devono essere forniti per:

tutte le aree geografiche ai livelli nazionale, NUTS 1, NUTS 2,

tutti gli ipercubi (1) e tutte le distribuzioni marginali principali (1):

(1)

numero totale dei valori speciali delle caselle «non disponibile»

(2)

numero dei valori speciali delle caselle «non disponibile», contrassegnate con il segnalatore «inattendibile»

(3)

numero dei valori speciali delle caselle «non disponibile» contrassegnate con il segnalatore «riservato»

(4)

numero dei valori numerici delle caselle contrassegnate con il segnalatore «inattendibile»

2.   PRECISIONE

Le seguenti informazioni:

devono essere fornite per ogni fonte di dati (punto 2.1) e per ciascuna variabile (punto 2.2) in relazione ai conteggi di persone (2) e

possono essere fornite per le fonti di dati (punto 2.1) e le variabili (punto 2.2) in relazione a conteggi di unità statistiche diverse dalle persone (facoltativo)

2.1.   Fonti di dati  (3)

I dati di cui al punto 2.1.1 devono essere forniti per tutte le aree geografiche ai livelli nazionale, NUTS 1, NUTS 2. I metadati esplicativi di cui al punto 2.1.2 devono essere forniti per il livello nazionale.

2.1.1.   Dati

(1)

Popolazione censita: valore assoluto e percentuale della popolazione bersaglio stimata;

(2)

Popolazione bersaglio stimata (4): valore assoluto;

(3)

Sottocopertura (stimata): valore assoluto e percentuale della popolazione censita;

(4)

Sovracopertura (stimata): valore assoluto e percentuale della popolazione censita;

(5)

Numero totale delle imputazioni di record (5): valore assoluto e percentuale della popolazione censita;

(6)

Numero totale delle cancellazioni di record (6): valore assoluto e percentuale della popolazione censita;

(7)

Inoltre, per i campioni: insieme complementare di unità statistiche (7): valore assoluto;

(8)

Numero di record non imputati nella fonte di dati per le unità statistiche appartenenti alla popolazione bersaglio: valore assoluto (8), percentuale della popolazione censita (8), percentuale della popolazione bersaglio stimata (9) e percentuale del totale dei record non imputati nella fonte di dati (prima di una cancellazione di record) (10);

(9)

Inoltre, per i dati basati su questionari nella fonte di dati (11): nessuna informazione sull'unità (prima di una imputazione di record): valore assoluto e percentuale della popolazione censita;

2.1.2.   Metadati esplicativi

I metadati esplicativi descrivono:

l'operazione di valutazione della sottocopertura e della sovracopertura, comprese informazioni sulla qualità delle stime della sottocopertura e della sovracopertura,

i metodi impiegati per imputare o cancellare record di dati relativi a unità statistiche,

i metodi applicati per ponderare i record di dati relativi a unità statistiche,

inoltre, per i dati basati su questionari nella fonte di dati (11): tutte le misure destinate a determinare e limitare l'assenza di informazioni per l'unità o altre misure per correggere errori commessi durante la raccolta dei dati.

2.2.   Variabili

I dati di cui al punto 2.2.1 devono essere forniti per tutte le aree geografiche ai livelli nazionale, NUTS 1, NUTS 2. I metadati esplicativi di cui al punto 2.2.2 devono essere forniti per il livello nazionale.

2.2.1.   Dati

(1)

Popolazione censita (12): valore assoluto;

(2)

Numero di record di dati (13) contenenti informazioni sulla variabile: valore assoluto non ponderato (14), percentuale della popolazione censita non ponderata (14);

(3)

Numero di record di dati imputati (13), (15) contenenti informazioni sulla variabile: valore assoluto non ponderato (14), percentuale non ponderata (14) della popolazione censita;

(4)

Imputazione di voce (13), (15) per la variabile: valore assoluto non ponderato (14), percentuale non ponderata (14) della popolazione censita;

(5)

Nessuna informazione sulla voce (prima dell'imputazione della voce) per la variabile: valore assoluto non ponderato (13), percentuale non ponderata (14) della popolazione censita;

(6)

Numero di osservazioni non imputate sulla variabile (13), (16): valore assoluto non ponderato (14), percentuale non ponderata (14) della popolazione censita;

(7)

Dati trasmessi (17) per l'ipercubo indicato nella tabella dell'allegato III per la variabile in questione (18): valore assoluto, percentuale della popolazione censita;

(8)

Numero di record di dati non imputati (13) contenenti informazioni non imputate sulla variabile, disaggregati secondo l'ipercubo indicato nella tabella dell'allegato III per la variabile in questione (18): valore assoluto non ponderato (14), percentuale non ponderata (14) della popolazione censita;

(9)

Inoltre, per le variabili riguardo alle quali sono state raccolte informazioni per mezzo di un campione: coefficiente di variazione (19) per le caselle dell'ipercubo indicato nell'allegato III per la variabile in questione (18).

2.2.2.   Metadati esplicativi

I metadati esplicativi descrivono il metodo impiegato per trattare la non risposta per una voce per la variabile in questione.

Per le variabili riguardo alle quali sono state raccolte informazioni per mezzo di un campione, i metadati descrivono inoltre:

il disegno di campionamento,

le possibili distorsioni nella stima dovute a errori di assunzione del modello,

le formule e gli algoritmi utilizzati per calcolare l'errore standard.

3.   TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Le seguenti informazioni devono essere fornite per il livello nazionale:

(1)

calendario della trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), suddiviso per ipercubi (1);

(2)

calendario delle grandi revisioni dei dati trasmessi, suddiviso per ipercubi (1);

(3)

calendario della trasmissione dei metadati (20).

Nel caso di grandi revisioni effettuate a partire dal 1o aprile 2014, gli Stati membri devono comunicare separatamente il rispettivo calendario alla Commissione (Eurostat), entro la settimana seguente ogni grande revisione.

4.   ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA (FACOLTATIVO)

Gli Stati membri possono comunicare le condizioni di accesso ai dati e ai metadati che mettono a disposizione per i loro censimenti 2011 della popolazione e delle abitazioni, anche per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, il supporto, la documentazione, i prezzi, e/o eventuali restrizioni.

5.   COMPARABILITÀ

Per ogni variabile, gli Stati membri devono comunicare le definizioni o le pratiche che essi utilizzano e che potrebbero pregiudicare la comparabilità dei dati a livello europeo.

6.   COERENZA

Per ogni variabile che si riferisce a conteggi di persone (2), gli Stati membri devono indicare la deviazione assoluta media (21) per i valori delle caselle negli ipercubi indicati nell'allegato III (18).


(1)  Indicati nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/2010.

(2)  Variabili, o fonti di dati per variabili, il cui totale indicato nella tabella dell'allegato III corrisponde alla popolazione totale.

(3)  Le dichiarazioni relative alle fonti di dati devono essere complete e non contenere sovrapposizioni, in modo che si possa attribuire esattamente ciascuna variabile a una fonte di dati per la quale sono fornite informazioni in questa sezione. Se un record linkage ha portato alla creazione di una nuova fonte di dati, è questa che gli Stati membri devono valutare e non le fonti di dati originali da cui è stata derivata.

(4)  ((1) + (3) - (4)), con riferimento ai dati di cui al punto 2.1.1 del presente allegato, in valori assoluti.

(5)  Ogni imputazione di record accresce la dimensione della popolazione censita. In una fonte di dati risultante da un record linkage, soltanto i record che sono stati imputati in una delle fonti di dati originali, accrescendo così la dimensione della popolazione censita, devono essere considerati come record imputati nella nuova fonte di dati.

Se un record di dati è ponderato nel processo di generazione dell'output statistico richiesto per la popolazione bersaglio con un peso worig superiore a 1, deve essere considerato come record imputato con il peso wimputato = worig – 1. L'ipercubo di riferimento per i pesi worig è quello indicato nella tabella dell'allegato III per le unità statistiche su cui la fonte di dati fornisce informazioni.

(6)  Ogni cancellazione di record riduce la dimensione della popolazione censita. In una fonte di dati risultante da un record linkage, solo i record che sono stati cancellati in una delle fonti di dati originali, riducendo così la dimensione della popolazione censita, devono essere considerati come record cancellati nella nuova fonte di dati.

Se un record di dati è ponderato nel processo di generazione dell'output statistico richiesto per la popolazione bersaglio con un peso worig inferiore a 1, deve essere considerato come record cancellato con peso wcancellato = 1 – worig. L'ipercubo di riferimento per i pesi worig è quello indicato nella tabella dell'allegato III per le unità statistiche su cui la fonte di dati fornisce informazioni.

(7)  Se una fonte di dati comprende, per principio metodologico, record di dati solo per un campione di unità statistiche della sua popolazione bersaglio stimata, la dimensione dell'insieme complementare di unità statistiche è calcolata in base al disegno di campionamento.

(8)  ((1) – (4) – (5) – (7)), con riferimento ai dati di cui al punto 2.1.1 del presente allegato, in valori assoluti, rispettivamente 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / (1).

(9)  100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) + (3) – (4)), con riferimento ai dati di cui al punto 2.1.1 del presente allegato.

(10)  100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) – (5) + (6) – (7)), con riferimento ai dati di cui al punto 2.1.1 del presente allegato.

(11)  In una fonte di dati risultante da un record linkage di più fonti di dati basate su questionari, le informazioni devono essere fornite per ciascuna fonte di dati originale basata su questionari.

(12)  Come identificata al punto 2.1.1 del presente allegato per la fonte di dati dalla quale sono derivate informazioni censuarie sulla variabile per la popolazione bersaglio.

(13)  Per la popolazione censita nella fonte di dati dalla quale sono derivate informazioni censuarie sulla variabile.

(14)  Se i record di dati sono ponderati nel processo di generazione dell'output statistico richiesto per la variabile in questione, «ponderato» significa che i pesi devono essere applicati ai record di dati per il computo, «non ponderato» significa che i pesi non devono essere applicati ai record di dati per il computo. Gli ipercubi di riferimento per i pesi sono quelli elencati per le variabili nella tabella dell'allegato III.

(15)  L'imputazione di una voce non ha effetto sulla dimensione della popolazione censita. Per una variabile appartenente a una fonte di dati risultante da un record linkage, ogni record contenente informazioni su tale variabile a seguito di un'imputazione di record in una delle fonti di dati originali è considerata come imputazione di record se l'imputazione accresce la dimensione della popolazione censita e come imputazione di voce per tale variabile se l'imputazione non accresce la dimensione della popolazione censita.

(16)  ((2) – (3) – (4)), con riferimento ai dati di cui al punto 2.2.1. del presente allegato.

(17)  I dati trasmessi in base al regolamento (UE) n. 519/2010 nell'ipercubo indicato per la rispettiva variabile nella tabella dell'allegato III.

(18)  L'area geografica per la quale le informazioni devono essere fornite è indicata nella tabella dell'allegato III.

(19)  Se il valore numerico di una casella è inferiore a 26, il coefficiente di variazione può essere sostituito dal valore speciale «non disponibile».

(20)  Secondo l'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 519/2010.

(21)  Media aritmetica del valore assoluto (positivo) della differenza tra il valore numerico delle caselle e la sua media aritmetica, essendo le medie aritmetiche calcolate per tutti gli ipercubi (come elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 519/2010), in cui è contenuto il rispettivo ipercubo indicato nell'allegato III.


ALLEGATO III

Tabulazioni incrociate per la valutazione della qualità

Per gli ipercubi indicati in appresso, devono essere forniti i seguenti dati:

tutte le variabili indicate all'allegato II, punto 2.2.1, (7) e (8),

le variabili per le quali sono state raccolte informazioni per mezzo di un campione, come indicato all'allegato II, punto 2.2.1, (9) e

la coerenza tra gli ipercubi (1), come indicato all'allegato II, punto 6.

Variabili

N. di riferimento dell'ipercubo (2), (3)

Tabulazioni incrociate per la valutazione della qualità

Totale

Disaggregazioni (4)

Sesso, età

42

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.H.

Condizione professionale attuale

18

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.

Luogo di lavoro

22

Popolazione totale

LPW.L. SEX. AGE.M.

Località

4

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. LOC.

Stato civile de jure

18

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.

Professione

13

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.

Industria

14

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.

Posizione nella professione

12

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. SIE.

Grado di istruzione

14

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.

Paese/luogo di nascita

45

26

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H.

Paese di cittadinanza

45

27

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H.

Anno d'arrivo nel paese

25

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L.

Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

17

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. ROY.

Posizione in famiglia o non in famiglia

1

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.

Posizione nel nucleo familiare

6

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H.

Tipo di nucleo familiare, dimensione del nucleo familiare

(facoltativo)

52

Numero di famiglie

GEO.L. TFN.H. SFN.H.

Tipo di famiglia, dimensione della famiglia

(facoltativo)

5

Numero di famiglie

GEO.L. TPH.H. SPH.H.

Titolo di godimento dell'unità abitativa

(facoltativo)

5

Numero di famiglie

GEO.L. TSH. SPH.H.

Sistemazione abitativa

38

Popolazione totale

GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L.

Tipo di alloggio

(facoltativo)

59

Numero di alloggi

GEO.L. TLQ.

Stato d'occupazione di abitazioni convenzionali

(facoltativo)

53

Numero di abitazioni convenzionali

GEO.L. OCS.

Tipo di proprietà

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. OWS.

Numero di occupanti, Superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. NOC.H. (UFS. o NOR.)

Numero di occupanti, Densità abitativa

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. NOC.H. (DFS. o DRM.)

Sistema di alimentazione idrica

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. WSS.

Disponibilità di servizi igienici

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. TOI.

Bagni

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. BAT.

Tipo di impianto di riscaldamento

(facoltativo)

41

Numero di abitazioni convenzionali occupate

GEO.L. TOH.

Abitazioni per tipo di edificio

(facoltativo)

53

Numero di abitazioni convenzionali

GEO.L. TOB.

Abitazioni per periodo di costruzione

(facoltativo)

53

Numero di abitazioni convenzionali

GEO.L. POC.

Gi ipercubi di riferimento (5) per i pesi worig di cui all'allegato II, punto 2.1.1, (5) e (6) sono i seguenti:

ipercubo (5) n. 42 per le persone fisiche (6);

ipercubo (5) n. 52 per in nuclei familiari (6);

ipercubo (5) n. 5 per le famiglie (6);

ipercubo (5) n. 59 per gli alloggi (6);

ipercubo (5) n. 53 per le abitazioni convenzionali (6).


(1)  Secondo l'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 519/2010.

(2)  Secondo l'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 519/2010.

(3)  Per le variabili per le quali i record di dati sono ponderati nel processo di generazione dell'output statistico richiesto, i pesi utilizzati per l'ipercubo di riferimento sottoindicato costituiscono la base dei dati relativi alla qualità di cui all'allegato II, punto 2.2.1, (7), (8) e (9).

(4)  Il codice designa la disaggregazione quale definita per ciascun codice nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione.

(5)  Secondo l'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 519/2010.

(6)  Unità statistiche su cui la fonte di dati fornisce informazioni.


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