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Document 32010R0909

    Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2010 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

    GU L 268 del 12.10.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/909/oj

    12.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/27


    REGOLAMENTO (UE) N. 909/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 ottobre 2010

    recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

    (2)

    Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

    (3)

    Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

    (4)

    Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 635/2010 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

    Articolo 2

    Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

    Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente,

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 186 del 20.7.2010, pag. 16.


    ALLEGATO

    Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA

    Identificazione del gruppo e del contingente

    Quantitativo disponibile per il 2011

    (in tonnellate)

    Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1

    Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

    Numero della nota

    Gruppo

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908,877

    0,2409568

     

    16-Uruguay

    3 446,000

    0,1832277

     

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350,000

    0,0542064

     

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050,000

    0,3125000

     

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100,000

    0,1776486

     

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025,000

    0,0851556

     

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393,006

     

    4,9125750

    22-Uruguay

    380,000

     

    4,7500000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003,172

     

    4,2262326

    25-Uruguay

    2 420,000

     

    2,5548447


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