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Document 32010R0909
Commission Regulation (EU) No 909/2010 of 11 October 2010 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2011 under certain GATT quotas
Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2010 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2010 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
GU L 268 del 12.10.2010, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 909/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2010
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(2) |
Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(3) |
Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo. |
(4) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 635/2010 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
(3) GU L 186 del 20.7.2010, pag. 16.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2011 (in tonnellate) |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1 |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,2409568 |
|
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,1832277 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0542064 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,3125000 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1776486 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0851556 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
|
4,9125750 |
22-Uruguay |
380,000 |
|
4,7500000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
|
4,2262326 |
25-Uruguay |
2 420,000 |
|
2,5548447 |