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Document 32010R0732
Commission Regulation (EU) No 732/2010 of 11 August 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 732/2010 della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 732/2010 della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 214 del 14.8.2010, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 732/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Štefan FÜLE
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Trattasi di un disco in acciaio, ricavato da una lamiera laminata a caldo, del diametro di circa 187 cm e dello spessore di circa 1,5 cm, provvisto di due aperture punzonate, una larga ed ovale, una di dimensioni più ridotte. Successivamente alla sua presentazione e prima del suo utilizzo, il disco sarà sottoposto a operazioni di rifinitura (fresatura e realizzazione di fori supplementari, montaggio di un cerchione in acciaio, trattamento e rivestimento della superficie). È destinato all’uso congiunto con un altro disco, dalle caratteristiche simili e dello spessore di circa 2,5 cm, per connettere una pala a quella alloggiata nella navicella di una cosiddetta «turbina eolica» (un rotore con generatore integrato). Cfr. immagine (1). |
7326 90 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7326, 7326 90 e 7326 90 98. Così come viene presentato, e dovendo essere sottoposto ad ulteriori lavorazioni, il prodotto non può essere identificato come «parte». Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 7308 quale elemento di una struttura o alla sezione XVI quale parte di un macchinario. Va pertanto classificato, in base al materiale di cui è composto, alla voce 7326 90 98 del codice NC, tra gli altri articoli in acciaio. |
(1) L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo