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Document 32010Q0706(02)

Modifiche alle Istruzioni al cancelliere del Tribunale

GU L 170 del 6.7.2010, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrogato e sostituito da 32015Q0618(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/706(2)/oj

6.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/53


MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE

Visto l’articolo 23 del suo regolamento di procedura;

Viste le Istruzioni al cancelliere adottate il 5 luglio 2007;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL CANCELLIERE:

Articolo 1

1.   La denominazione «Tribunale di primo grado delle Comunità europee» è sostituita dalla denominazione «Tribunale» nel Titolo e nel testo delle presenti istruzioni.

2.   All’articolo 1, paragrafo 1, la parte di frase «; il» è sostituita da «. Il».

3.   L’articolo 2 è modificato come segue:

al paragrafo 1, i termini «al pubblico» sono soppressi;

il secondo comma del paragrafo 1 risale sotto il primo comma;

al terzo comma del paragrafo 1, comma che diventa il paragrafo 2, i termini «dei commi precedenti» sono sostituiti dai termini «del paragrafo precedente» e i termini «al pubblico» sono soppressi;

al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 3, il testo è sostituito da quanto segue:

«L'orario di apertura della cancelleria è il seguente:

il mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00,

il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Nei periodi di ferie giudiziarie previsti dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura gli uffici sono chiusi il venerdì pomeriggio.

Mezz'ora prima dell'inizio delle udienze dibattimentali gli uffici della cancelleria sono accessibili ai rappresentanti delle parti convocati a tale udienza.»;

dopo il paragrafo 2, divenuto il paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli uffici della cancelleria sono esclusivamente accessibili agli avvocati e agli agenti degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione o alle persone da questi debitamente autorizzate, nonché a coloro che presentino una domanda ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di procedura»;

al paragrafo 3, che diventa il paragrafo 5, i termini «Quando gli uffici della cancelleria sono chiusi,» sono sostituiti dai termini «Al di fuori degli orari della cancelleria,».

4.   L’articolo 3 è modificato come segue:

al paragrafo 2, la parte di frase «; esse» è sostituita da «. Esse» e i termini «la data d'iscrizione» sono sostituiti dai termini «le date di deposito e d’iscrizione»;

al paragrafo 6, i termini «paragrafo 3» sono sostituiti dai termini «paragrafo 5», i termini «dello Statuto della Corte di giustizia» sono sostituiti dai termini «del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”)» e il termine «Corte» è completato da «di giustizia».

5.   L’articolo 4 è modificato come segue:

al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase: «Quando si tratta di un'impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, tale numero è seguito da una specifica sigla.»;

al secondo comma del paragrafo 1, comma che diventa il paragrafo 2, il testo è sostituito dal seguente testo:

«Le domande di provvedimenti urgenti, le istanze d'intervento, le domande di rettifica o d'interpretazione di sentenze, le domande di revocazione, le domande di opposizione o gli atti di opposizione di terzo, le domande di liquidazione delle spese e le domande di gratuito patrocinio relative a ricorsi pendenti ricevono lo stesso numero d'ordine della causa principale, seguito da una sigla indicante che si tratta di procedimenti particolari distinti.

A una domanda di gratuito patrocinio presentata in vista di un'azione viene attribuito un numero d'ordine preceduto da «T-», cui segue l'indicazione dell'anno e una specifica sigla.

Al ricorso, la cui proposizione sia stata preceduta da una domanda di gratuito patrocinio ad esso relativa, viene attribuito lo stesso numero di causa di quest'ultima.

A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di un annullamento o di un riesame viene attribuito il numero che le era stato precedentemente attribuito dinanzi al Tribunale seguito da una specifica sigla.»;

il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3.

6.   L’articolo 5 è modificato come segue:

al paragrafo 1, prima frase, i termini «e degli atti» sono soppressi;

il secondo comma del paragrafo 1 diventa il paragrafo 2;

il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3;

al paragrafo 3, che diventa il paragrafo 4:

i termini utilizzati al primo comma, «Gli avvocati o agenti delle parti» sono sostituiti da «I rappresentanti delle parti principali»;

il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I rappresentanti delle parti ammesse a intervenire ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura godono dello stesso diritto di accesso al fascicolo, salvo il disposto del seguente articolo 6, paragrafo 2, relativo al trattamento riservato di taluni elementi o atti del fascicolo.»;

è aggiunto un terzo comma formulato come segue:

«Nelle cause riunite, anche i rappresentanti delle parti principali e delle parti ammesse a intervenire ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura godono del diritto di accesso al fascicolo, salvo il disposto del seguente articolo 6, paragrafo 2, relativo al trattamento riservato di taluni elementi o atti del fascicolo.»;

la numerazione dei paragrafi 4-7 è adeguata e tali paragrafi divengono rispettivamente i paragrafi 5-8;

al paragrafo 6, diventato paragrafo 7, il testo è sostituito dal testo seguente:

«Dopo la conclusione del procedimento, il cancelliere provvede alla chiusura e all'archiviazione del fascicolo di causa. Il fascicolo chiuso contiene un elenco degli atti versati, con l'indicazione del loro numero, ed una pagina di guardia in cui sono menzionati il numero d'ordine della causa, le parti e la data di chiusura della causa.».

7.   L’articolo 6 è modificato come segue:

al paragrafo 2, primo comma, prima frase, dopo i termini «parte interveniente» viene aggiunta la parte di frase «o, nell'ipotesi di riunione di cause, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nei confronti di un'altra parte in una causa riunita.»;

al paragrafo 2, secondo comma, la parte di frase che inizia con «in tal caso» è sostituita dalla seguente parte di frase: «in tal caso tutti gli atti processuali saranno comunicati all'interveniente in versione integrale o, nell'ipotesi di riunione di cause, l'intero fascicolo sarà accessibile all'altra parte in una causa riunita.»;

al paragrafo 3, il testo è sostituito da quanto segue:

«Alle condizioni previste all'articolo 18, paragrafo 4, delle presenti istruzioni, una parte può chiedere l'omissione di determinate informazioni che presentino un carattere riservato nei documenti relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso.».

8.   L’articolo 7 è modificato come segue:

al paragrafo 1, primo comma, i termini «della Corte» sono soppressi;

al paragrafo 3, primo comma, dopo i termini «Salvo il disposto,» sono aggiunti i termini «da un lato,» ed è aggiunta tra «comunicazione» e «, il cancelliere» la parte di frase «o, dall'altro lato, della decisione che determina le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato essere l'originale di tale atto previsto all'articolo 43, paragrafo 7, del medesimo regolamento».

9.   All’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, i termini «le sentenze e le ordinanze del Tribunale nonché» sono soppressi, così come i termini «della loro natura o».

10.   L’articolo 13 è modificato come segue:

al paragrafo 1, primo comma, i termini «l'indicazione» sono sostituiti dai termini «i numeri» ;

il secondo comma del paragrafo 1 diventa il paragrafo 2;

al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 3, la parte di frase «i nomi dei giudici, dell'avvocato generale e del cancelliere presenti, i nomi e le qualità degli agenti, avvocati o consulenti delle parti presenti, i cognomi, nomi, qualità e domicili» è sostituita dalla parte di frase «i nomi dei giudici e del cancelliere presenti, i nomi e le qualità dei rappresentanti delle parti presenti, i cognomi, nomi, qualità e domicili, all'occorrenza,»;

il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4.

11.   L’articolo 15 è modificato come segue:

il secondo e il terzo comma del paragrafo 1 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2 e 3;

al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 4, i termini «o in caso di riesame» sono aggiunti dopo i termini «su impugnazione».

12.   All’articolo 17, paragrafo 1, la nota a piè di pagina è soppressa.

13.   L’articolo 18 è modificato come segue:

il titolo «Le pubblicazioni» è sostituito dal titolo «Le pubblicazioni e la presentazione di documenti su Internet»;

dopo il titolo è aggiunto il seguente paragrafo:

«1.   Le pubblicazioni del Tribunale e la presentazione su Internet di documenti che lo riguardano vengono fatte sotto la responsabilità del cancelliere»;

i paragrafi 1, 2 e 3 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4;

il paragrafo 3, diventato il paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«Il cancelliere provvede a rendere pubblica la giurisprudenza del Tribunale secondo le modalità decise da quest'ultimo.

Ove gli sia sottoposta una domanda motivata da una parte presentata con atto separato o d’ufficio, il Tribunale può omettere il nome di una parte della controversia o quello di altre persone menzionate nell'ambito del procedimento o altresì taluni dati nei documenti relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso, se motivi legittimi giustificano che l'identità di una persona o il contenuto di tali dati siano tenuti riservati.»;

il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Le presenti modifiche delle Istruzioni al cancelliere sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esse entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Lussemburgo, 17 maggio 2010

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


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