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Document 32010L0037

    Direttiva 2010/37/UE della Commissione, del 17 giugno 2010 , che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 152 del 18.6.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; abrogato da 32012R0231

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/37/oj

    18.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/12


    DIRETTIVA 2010/37/UE DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 2010

    che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 5,

    sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2008/60/CE della Commissione (2), che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti, definisce i requisiti di purezza per gli edulcoranti per uso alimentare di cui alla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3).

    (2)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato le informazioni sulla sicurezza dell’uso del neotame come edulcorante e aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (4). Sulla base degli utilizzi proposti, essa ha ritenuto opportuno permettere l’impiego di tale additivo alimentare. È pertanto necessario approvare specifiche per questo additivo alimentare al quale è stato assegnato il numero E 961.

    (3)

    È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA). In particolare, occorre adattare i criteri di purezza specifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti applicabili ai diversi metalli pesanti interessati.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/60/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 2008/60/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.

    (3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

    (4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti richiesto dalla Commissione europea sul neotame come edulcorante e aromatizzante. The EFSA Journal (2007) 581, pagg. 1-43.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE dopo la voce E 959 è inserita la voce E 961 seguente:

    «E 961   NEOTAME

    Sinonimi

    N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere,

    N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalanina metil estere.

    Definizione

    Il neotame è ottenuto dalla reazione sotto pressione con idrogeno dell’aspartame con 3,3,-dimetilbutiraldeide in metanolo in presenza di un catalizzatore palladio/carbonio. È isolato e purificato mediante filtraggio, per il quale è possibile utilizzare terra diatomacea. Dopo la rimozione del solvente tramite distillazione, il neotame è lavato con acqua, separato per centrifugazione e infine essiccato sotto vuoto.

    CAS n.:

    165450-17-9

    Denominazione chimica

    N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere

    Formula chimica

    C20H30N2O5

    Peso molecolare

    378,47

    Descrizione

    polvere da bianca a biancastra

    Concentrazione

    Non inferiore al 97,0 % su base anidra

    Identificazione

    Solubilità

    4,75 % (p/p) a 60 °C in acqua, solubile in etanolo e acetato di etile

    Purezza

    Tenore di acqua

    Non superiore al 5 % (metodo di Karl Fischer, dimensione del campione 25 ± 5 mg)

    pH

    5,0 – 7,0 (soluzione acquosa allo 0,5 %)

    Intervallo di fusione

    da 81 °C a 84 °C

    N-[(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina

    Non superiore a 1,5 %

    Piombo

    Non superiore a 1 mg/kg»


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