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Document 32010D0477

Decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

GU L 135 del 2.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/477(1)/oj

2.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


DECISIONE N. 477/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (3), prevedeva l'istituzione di un elenco di paesi o di parti di paesi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.

(2)

Di conseguenza, è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4). Tale decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono altresì gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.

(3)

Dalla data di adozione di tale decisione una serie di nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (6), nonché il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (7), il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8), il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9) e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (10).

(4)

Tali atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore e la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.

(5)

L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite conformemente alle decisioni adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne, quale inter alia la decisione 79/542/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

(6)

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11), dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE.

(7)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (12), contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la decisione 79/542/CEE sarà decaduta e non sarà più applicabile.

(8)

A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione dell'Unione è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal 9 aprile 2010.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (UE) n. 206/2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

(3)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(4)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(5)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(10)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(12)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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