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Document 32010L0029

    Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 106 del 28.4.2010, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/29/oj

    28.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/9


    DIRETTIVA 2010/29/UE DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2010

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 23 dicembre 2003 la Francia ha ricevuto dalla ISK Biosciences Europe SA la domanda di iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/686/CE della Commissione (2) è stata riconosciuta la «completezza» del fascicolo, ossia la sua conformità, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (2)

    Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 24 maggio 2005.

    (3)

    Il rapporto di valutazione è stato esaminato collegialmente dagli Stati membri e dall’EFSA e presentato alla Commissione il 18 dicembre 2009 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA sul flonicamid (3). Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di esame della Commissione per il flonicamid.

    (4)

    Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti flonicamid si possono considerare conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il flonicamid nell’allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

    (5)

    Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti flonicamid, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell’allegato I. Gli Stati membri convertono le attuali autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2011.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flonicamid, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima.

    2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flonicamid come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione relativa al flonicamid nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

    Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

    a)

    nel caso di un prodotto contenente flonicamid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012; oppure

    b)

    nel caso di prodotti contenenti flonicamid e altre sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per la modifica o la revoca dalle direttive che hanno iscritto tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2010.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.

    (3)  Rapporto scientifico EFSA (2010) 8(1):1445, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (IKI-220), consultabile on line all’indirizzo www.efsa.europa.eu


    ALLEGATO

    Voce da aggiungere alla fine della tabella nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Entrata in vigore

    Scadenza dell’iscrizione

    Disposizioni specifiche

    «310

    Flonicamid (IKI-220)

    N CAS 158062-67-0

    N CIPAC 763

    N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

    ≥ 960 g/kg

    L’impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

    1o settembre 2010

    31 agosto 2020

    PARTE A

    Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di esame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

    il rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura,

    il rischio per le api.

    Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente.»


    (1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.


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