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Document 22009D0153

    Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE

    GU L 62 del 11.3.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/153(2)/oj

    11.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/56


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 153/2009

    del 4 dicembre 2009

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

    (2)

    Il protocollo 30 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2009 del 3 luglio 2009 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (3).

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 223/2009 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (5), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

    (5)

    Tutti i riferimenti al comitato del programma statistico (CPS) nel protocollo 30 dell’accordo devono essere sostituiti da un riferimento al comitato del sistema statistico europeo (CSSE),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    il testo del punto 17 [regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente:

    «32009 R 0223: Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    2)

    il testo del punto 17a [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio] è soppresso.

    Articolo 2

    Il protocollo 30 dell’accordo è così modificato:

    1)

    il testo dell’articolo 1, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

    «Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

    2)

    all’articolo 1, paragrafo 1, le parole «comitato del programma statistico (CPS)» sono sostituite da «comitato del sistema statistico europeo (CSSE)»;

    3)

    all’articolo 1, paragrafi 1 e 7, le parole «CPS/SEE» sono sostituite da «CSSE/SEE».

    Articolo 3

    I testi del regolamento (CE) n. 223/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.

    (2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 43.

    (3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (4)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

    (5)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

    (6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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