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Document 22009D0146

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE

GU L 62 del 11.3.2010, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/146(2)/oj

11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2007 dell’8 giugno 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2008/95/CE abroga la direttiva 89/104/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVII dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 89/104/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 9g (direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«9h.

32008 L 0095: Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 3, paragrafo 2, per “norme in materia di diritto di marchio di impresa” s’intendono le norme in materia di diritto di marchio di impresa applicabili in una parte contraente;

b)

all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e agli articoli 9 e 14, le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati EFTA a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/95/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 266 dell’11.10.2007, pag. 17.

(2)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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