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Document 22009D0136
Decision of the EEA Joint Committee No 136/2009 of 4 December 2009 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 62 del 11.3.2010, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 136/2009
del 4 dicembre 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/809/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/831/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 12zh (decisione 2008/763/CE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:
«12zi. |
32008 D 0809: Decisione 2008/809/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 16). |
12zj. |
32008 D 0831: Decisione 2008/831/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 50).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni 2008/809/CE e 2008/831/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.
(2) GU L 281 del 24.10.2008, pag. 16.
(3) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 50.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.