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Document 22009D0135
Decision of the EEA Joint Committee No 135/2009 of 4 December 2009 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 62 del 11.3.2010, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 135/2009
del 4 dicembre 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2) |
dopo il punto 12zg (decisione 2008/423/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 2008/85/CE e 2008/86/CE e della decisione 2008/763/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.
(2) GU L 239 del 6.9.2008, pag. 6.
(3) GU L 239 del 6.9.2008, pag. 9.
(4) GU L 262 dell’1.10.2008, pag. 39.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.