Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0195

Regolamento di esecuzione (UE) n. 195/2010 del Consiglio, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (UE) n. 1202/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

GU L 60 del 10.3.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/195/oj

10.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 195/2010 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 1202/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (la «Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell'ottobre 2003 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1905/2003 (2), misure antidumping definitive sotto forma di un dazio specifico sulle importazioni di alcole furfurilico (AF) originarie della Repubblica popolare cinese (RPC). Gli importi specifici del dazio per i quattro produttori cinesi che hanno collaborato andavano da 84 a 160 EUR per tonnellata, mentre il dazio unico per l'intero paese è stato fissato a 250 EUR per tonnellata.

(2)

Nel dicembre 2009, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 1202/2009 (3), ha prorogato, per un ulteriore periodo di due anni, le misure antidumping applicabili alle importazioni di AF originarie della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 1905/2003.

B.   PROCEDIMENTO IN CORSO

1.   Richiesta di riesame

(3)

Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Hongye Chemical Company Ltd e le sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd («il richiedente») sostenevano:

i)

di non esportare AF prima o nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002);

ii)

di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1905/2003;

iii)

di aver iniziato a esportare AF nell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta iniziale;

iv)

di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.   Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

(4)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'UE interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 512/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1905/2003 in relazione al richiedente.

(5)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 512/2009, è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2003 sulle importazioni di AF prodotto dal richiedente e venduto all'esportazione nell'Unione. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(6)

Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso descritto nel regolamento originario, ossia l'AF originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00.

4.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame relativo ai «nuovi esportatori» il richiedente, l'industria dell'Unione e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. L'industria dell'Unione ha presentato le proprie osservazioni per iscritto.

5.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(8)

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o giugno 2008 e il 31 maggio 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(9)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.

(10)

Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato ad alcun produttore esportatore dell'RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per il prodotto in esame.

(11)

Pertanto, è stato confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono sintetizzati di seguito:

1)

le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

2)

le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (5);

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede del richiedente tutte le informazioni presentate nella richiesta del TEM.

(14)

Dall'inchiesta è risultato che i cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base erano integralmente soddisfatti del richiedente. Si è pertanto deciso di concedere al richiedente il TEM.

3.   Dumping

(15)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno in primo luogo stabilito se le vendite complessive del prodotto in esame effettuate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l'Unione. I servizi della Commissione hanno stabilito che il volume complessivo delle vendite di AF effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.

(16)

È stato inoltre verificato se le vendite interne di quantitativi rappresentativi di AF potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno delle vendite remunerative.

(17)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato a un acquirente indipendente nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

(18)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(19)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi adeguamenti per i costi di trasporto, nolo e assicurazione, per le commissioni bancarie e per i costi di imballaggio e dei crediti ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

(20)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e considerando il fatto che nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame è stata effettuata una sola operazione di esportazione e che il prezzo delle materie prime, che corrisponde alla maggior parte dei costi di produzione, e quello delle vendite sul mercato interno hanno registrato forti fluttuazioni durante tale periodo, il margine di dumping è stato accettato in base al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per ogni operazione.

(21)

Il margine di dumping del richiedente così calcolato, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione europea, dazio non corrisposto, è del 14,87 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(22)

Alla luce delle risultanze dell'inchiesta e in applicazione della regola del dazio inferiore, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato, che in questo caso è più basso del margine di pregiudizio dell'inchiesta iniziale.

(23)

È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (UE) n. 1202/2009, ovvero corrispondere a un importo specifico per tonnellata. Il dazio antidumping, calcolato in base al margine di dumping espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione europea, dazio non corrisposto, applicato alle importazioni di AF provenienti dal richiedente è pertanto fissato a 142 EUR per tonnellata.

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(24)

Alla luce delle risultanze sopraesposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 512/2009.

F.   COMUNICAZIONI

(25)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di AF provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione. L'industria dell'Unione ha presentato le proprie osservazioni, che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

(26)

Il presente riesame non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento (UE) n. 1202/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1202/2009 è inserita la seguente riga:

Società

Aliquota del dazio antidumping (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«Henan Hongye Chemical Co. Ltd e le sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd, Hongye Chemical Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd

142

A955»

2.   Il dazio istituito è inoltre riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 512/2009.

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione da Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd.

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 323 del 10.12.2009, pag. 48.

(4)  GU L 153 del 17.6.2009, pag. 6.

(5)  I principi contabili internazionali si riferiscono a tutte le principali norme internazionali di contabilità riconosciute, tra cui gli US GAAP e i lavori dell'International Accounting Standard Committee Foundation («IASCF») eseguiti dall'International Accounting Standards Board («IASB»), comprendenti l'International Accounting Standard Board Framework («IASBF»), gli International Accounting Standards («IAS»), gli International Financial Reporting Standards («IFRS») e le International Financial Reporting Interpretations Committee publications («IFRIC»).


Top