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Document 32010D0084

    2010/84/: Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010 , recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2010) 764] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 38 del 11.2.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/84(1)/oj

    11.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2010

    recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE

    [notificata con il numero C(2010) 764]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/84/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro designato come relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (3)

    Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tali informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 13 gennaio, l’11 febbraio e l’11 marzo 2009.

    (4)

    Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (5)

    Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

    (6)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12 2007, pag. 3.


    ALLEGATO

    Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011

    Nome

    Numero CE

    Numero CAS

    Tipo di prodotto

    SMR

    Bromuro di ammonio

    235-183-8

    12124-97-9

    11

    SE

    Acido borico

    233-139-2

    10043-35-3

    22

    NL

    Cloralose

    240-016-7

    15879-93-3

    15

    PT

    Cloralose

    240-016-7

    15879-93-3

    23

    PT

    Rame

    231-159-6

    7440-50-8

    2

    FR

    Rame

    231-159-6

    7440-50-8

    4

    FR

    Rame

    231-159-6

    7440-50-8

    5

    FR

    N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina

    248-872-3

    28159-98-0

    7

    NL

    N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina

    248-872-3

    28159-98-0

    10

    NL

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    2

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    3

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    4

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    7

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    9

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    10

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    11

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    12

    FR

    Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

    Polimero

    374572-91-5

    20

    FR

    Pino, estratto

    304-455-9

    94266-48-5

    10

    LV

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    2

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    3

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    4

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    7

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    9

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    10

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    11

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    12

    FR

    Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

    Polimero

    57028-96-3

    20

    FR

    Sodio tosil clorammide

    204-854-7

    127-65-1

    11

    ES


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