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Document 32010D0081

    2010/81/: Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche [notificata con il numero C(2010) 382] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 38 del 11.2.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/81(1)/oj

    11.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/9


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2010

    che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche

    [notificata con il numero C(2010) 382]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/81/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2).

    (2)

    Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

    (3)

    Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un’area determinata, grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

    (4)

    L’entità della limitazione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

    (5)

    Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione (3).

    (6)

    Nel caso degli adesivi per piastrelle ceramiche è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

    (7)

    La reazione al fuoco di molti prodotti e/o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I prodotti e/o materiali da costruzione conformi che rispondono ai requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano in allegato.

    Articolo 2

    Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano in allegato.

    Articolo 3

    Se del caso, i prodotti vengono esaminati in relazione alle loro condizioni di uso finale.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

    (2)  GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

    (3)  GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.


    ALLEGATO

    La tabella in allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori.

    Tabella

    Classi di reazione al fuoco per gli adesivi per piastrelle ceramiche

    Prodotto (1)

    Contenuto organico

    (% in peso)

    Spessore massimo dello strato

    (mm)

    Classe (2)

    Adesivo cementizio a norma EN 12004

    < 20

    20

    E

    Adesivo in dispersione a norma EN 12004

    < 40

    5

    Adesivo a base di resine reattive a norma EN 12004

    < 50

    5


    (1)  Montato su qualsiasi substrato appartenente almeno alla classe D-s2, d0 e con densità ≥ 680 kg/m3.

    (2)  Classe di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.


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