This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0081
2010/81/: Commission Decision of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards adhesives for ceramic tiles (notified under document C(2010) 382) (Text with EEA relevance)
2010/81/: Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche [notificata con il numero C(2010) 382] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/81/: Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche [notificata con il numero C(2010) 382] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 38 del 11.2.2010, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2010
che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche
[notificata con il numero C(2010) 382]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/81/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2). |
(2) |
Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri. |
(3) |
Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un’area determinata, grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio. |
(4) |
L’entità della limitazione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale. |
(5) |
Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione (3). |
(6) |
Nel caso degli adesivi per piastrelle ceramiche è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE. |
(7) |
La reazione al fuoco di molti prodotti e/o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I prodotti e/o materiali da costruzione conformi che rispondono ai requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano in allegato.
Articolo 2
Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano in allegato.
Articolo 3
Se del caso, i prodotti vengono esaminati in relazione alle loro condizioni di uso finale.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
(2) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.
(3) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.
ALLEGATO
La tabella in allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori.
Tabella
Classi di reazione al fuoco per gli adesivi per piastrelle ceramiche
Prodotto (1) |
Contenuto organico (% in peso) |
Spessore massimo dello strato (mm) |
Classe (2) |
Adesivo cementizio a norma EN 12004 |
< 20 |
20 |
E |
Adesivo in dispersione a norma EN 12004 |
< 40 |
5 |
|
Adesivo a base di resine reattive a norma EN 12004 |
< 50 |
5 |
(1) Montato su qualsiasi substrato appartenente almeno alla classe D-s2, d0 e con densità ≥ 680 kg/m3.
(2) Classe di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.