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Document 32010R0033

Regolamento (UE) n. 33/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 10 del 15.1.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/33/oj

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/9


REGOLAMENTO (UE) N. 33/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della classificazione delle calzature con tomaie costituite da due o più materie, in applicazione della nota 4, lettera a), in combinato disposto con la nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno rendere più esplicita la seconda frase della nota complementare 1 del capitolo 64 stabilendo le modalità volte a verificare se determinate materie presentino le caratteristiche di una tomaia.

(2)

Nella sentenza della causa C-165/07, Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (2) la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini di detta verifica ha introdotto un test «di marcia». Il test è volto ad accertare che i materiali costituenti la tomaia assicurino una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare.

(3)

Nella nota complementare 1 del capitolo 64 è quindi opportuno precisare che, affinché una materia presenti le caratteristiche di una tomaia, questa deve assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare.

(4)

Nella sentenza la Corte non specifica se il test debba essere eseguito con o senza linguette di chiusura e lascia tali accertamenti a ciascun giudice nazionale. Il fatto che il mantenimento o la rimozione delle linguette di chiusura dipenda dal modo con cui è rimosso il cuoio può dar luogo a interpretazioni divergenti della sentenza.

(5)

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme per quanto riguarda i sistemi di chiusura, è necessario precisare nella nota complementare 1 del capitolo 64 che i sistemi di chiusura devono essere mantenuti durante l'esecuzione del test. Altrimenti, nel caso di una calzatura che richieda, per essere indossata, un sistema di chiusura, ad esempio dei lacci, nessun materiale supererebbe il test «di marcia», perché l'utilizzatore non potrebbe mai camminare con la calzatura priva del sistema di chiusura.

(6)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera, vale a dire assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare mantenendo tal quale il sistema di chiusura originale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Racc. 2008, pag. I-4037.


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