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Document 32010R0032

    Regolamento (UE) n. 32/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

    GU L 10 del 15.1.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/32/oj

    15.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/7


    REGOLAMENTO (UE) N. 32/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 2010

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    La Slovacchia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

    (3)

    La Slovacchia ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in questione sarebbe contraria a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e rischierebbe di nuocere all'esistenza di marchi commerciali registrati nel proprio territorio.

    (4)

    Con nota del 24 giugno 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle loro procedure interne.

    (5)

    Poiché la Slovacchia e la Repubblica ceca non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (6)

    Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, la Commissione non è in grado di concludere che la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006. L'opponente infatti è stato in grado di fornire la prova che la denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» può essere associata alla denominazione «Niva», ma non ha fornito alcuna prova quanto al grado di distintività che il marchio ha acquisito grazie alla sua reputazione, notorietà e durata di utilizzazione. Sulla base delle informazioni disponibili non è stato pertanto dimostrato che la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» potrebbe indurre i consumatori in errore quanto alla reale identità del prodotto.

    (7)

    Non è stato fornito alcun elemento di prova che consenta alla Commissione di concludere che, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione, la registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» come indicazione geografica protetta sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7. Sulla base degli elementi di prova forniti alla Commissione, il termine «Niva» è utilizzato da vari decenni sul territorio della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca come termine generico per indicare un tipo di formaggio. Inoltre, la registrazione della suddetta denominazione come indicazione geografica protetta non richiederebbe la cancellazione o l'invalidamento dei marchi esistenti, poiché le domande relative a tali marchi sono state presentate anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della IGP alla Commissione, né tale registrazione impedirebbe di continuare a usare i marchi stessi. Inoltre, secondo le informazioni in possesso della Commissione, il diritto esclusivo conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a terzi l'uso nel commercio, purché conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, di un'indicazione relativa alla provenienza geografica a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (3).

    (8)

    Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Jihočeská Zlatá Niva» deve quindi essere iscritta nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 249 del 24.10.2007, pag. 31.

    (3)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

    Classe 1.3   Formaggi

    REPUBBLICA CECA

    Jihočeská Zlatá Niva (IGP)


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