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Document 32009D1002

Decisione 2009/1002/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 346 del 23.12.2009, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010; abrog. impl. da 32010D0800

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1002/oj

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/47


DECISIONE 2009/1002/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) (1); tale posizione comune è stata modificata dalla posizione comune 2009/573/PESC (2) che ha attuato la risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti e indiretti alla RPDC di taluni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie dovrebbe includere tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (3).

(3)

Il Consiglio ha identificato le persone e le entità che soddisfano i criteri di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b) e 4, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 3 paragrafo 1, lettera c) e 4, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2006/795/PESC. Tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere elencate negli allegati II e III della suddetta posizione comune.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2006/795/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/795/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4). L'Unione europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2)

All'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato per le persone ed entità elencate nell'allegato I.».

Articolo 2

Gli allegati II e III della posizione comune 2006/795/PESC sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

(3)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek)

Data di nascita:

2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946

(provincia di Hamgyong Nord)

Passaporto n. (come 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Data di nascita:

1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Data di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita: 4.3.1935

Passaporto n. 554410660

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

7.

O Kuk-Ryol

Data di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

8.

PAEK Se-bong

Data di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Data di nascita: 1933

Passaporto n. 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date of birth: 20.9.1929

Passaporto n. 645310121

(rilasciato 13.9.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

11.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

12.

SO Sang-kuk

Data di nascita:

tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).

2.

Korea Pugang mining and machinery corporation ltd

 

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009, provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

3.

Korean Ryengwang trading corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

ALLEGATO III

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

1.

KIM Tong-un

 

Direttore dell'“Ufficio 39” del Comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione

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