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Document 32009R1286

    Regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    GU L 346 del 23.12.2009, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1286/oj

    23.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/42


    REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2009 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

    vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’Organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l’altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2)

    Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (2).

    (3)

    Un articolo che prevedeva talune deroghe è stato inserito in tale regolamento mediante il regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003 (3). Il periodo di non obiezione indicato in tale articolo dovrebbe essere allineato con la risoluzione 1735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2006.

    (4)

    A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P: sentenza della Corte (grande sezione) del 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, occorre modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio onde stabilire una procedura di inserimento nell’elenco che garantisca il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.

    (5)

    La procedura riveduta prevede che si comunichino alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione i motivi dell’inserimento nell’elenco, trasmessi dal comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni contro Al-Qaeda e i Talibani, e che le/gli si dia la possibilità di formulare le sue osservazioni in merito. Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è quello di congelare i capitali e le risorse economiche di persone, entità, organismi e gruppi che figurano nell’elenco di Al-Qaeda e Talibani compilato dalle Nazioni Unite. Poiché secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tale congelamento deve avvenire «senza indugio», questa misura deve, per sua stessa natura, sfruttare l’effetto sorpresa.

    Occorre, pertanto, che la Commissione possa adottare una decisione prima di informare la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo dei motivi dell’inserimento nell’elenco. Questi motivi, tuttavia, dovrebbero essere notificati senza indebiti ritardi alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo, dopo la pubblicazione della decisione, per dare alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo la possibilità di esprimere effettivamente la sua posizione in merito.

    (6)

    La Commissione dovrebbe cercare di comunicare direttamente i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo. In certi casi, tuttavia, questo potrebbe risultare impossibile per l’incompletezza o la totale assenza dei recapiti. In questi casi, si dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale per informare gli interessati delle procedure applicabili.

    (7)

    La Commissione dovrebbe riesaminare la propria decisione alla luce di eventuali osservazioni avanzate e in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). Si dovrebbe procedere al riesame secondo la procedura di regolamentazione, tenendo conto delle importanti responsabilità politiche coinvolte e del carattere sensibile degli sforzi internazionali di lotta al terrorismo.

    (8)

    La stessa procedura dovrebbe applicarsi per le persone, le entità, gli organismi e i gruppi inseriti nell’elenco prima del 3 settembre 2008 onde rispettare i loro diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.

    (9)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (5), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

    (10)

    Il presente regolamento rispetta altresì pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e della natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (11)

    Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è prevenire i crimini terroristici, compreso il finanziamento del terrorismo, per salvaguardare la pace e la sicurezza a livello internazionale. Per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone fisiche o giuridiche, alle entità, agli organismi e ai gruppi i cui fondi devono essere congelati a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbero essere resi pubblici.

    (12)

    Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

    (13)

    È opportuno chiarire il significato di determinate parole e allineare certe parti del regolamento (CE) n. 881/2002 con la formulazione standard più recente dei regolamenti sulle misure restrittive.

    (14)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1:

    a)

    il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Per “congelamento di fondi” si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.»;

    b)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «5.

    Per “comitato per le sanzioni” si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ad Al-Qaeda e ai Talibani.

    6.

    Per “motivazione” si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.»;

    2)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità, da un organismo o da un gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.

    2.   Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all’allegato I fondi o risorse economiche.

    3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

    3)

    all’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    i)

    per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure

    ii)

    per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.»;

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 2 ter

    L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell’Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.»;

    5)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Fatte salve le competenze degli Stati membri nell’esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.»;

    6)

    all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell’allegato I nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento;»;

    7)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.»;

    8)

    all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare all’occorrenza l’allegato I secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e

    b)

    modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

    9)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 7 bis

    1.   Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.

    2.   Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

    3.   La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

    4.   Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

    5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.

    Articolo 7 ter

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 7 quater

    1.   Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell’allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    2.   La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

    3.   La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo in questione nell’allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

    4.   Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

    Articolo 7 quinquies

    1.   La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    2.   L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell’elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:

    a)

    cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

    b)

    data e luogo di nascita;

    c)

    cittadinanza;

    d)

    numero del passaporto e della carta d’identità;

    e)

    codice fiscale e numero di previdenza sociale;

    f)

    genere;

    g)

    indirizzo o altri recapiti;

    h)

    funzione o professione;

    i)

    data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

    Articolo 7 sexies

    L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità della persona giuridica o dell’entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:

    a)

    denominazione;

    b)

    data e luogo di nascita;

    c)

    il numero di registrazione;

    d)

    luogo principale di attività o altri recapiti;

    e)

    data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

    10)

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. CARLGREN


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

    (2)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (3)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


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