Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0881

Decisione del Consiglio europeo, del 1 o dicembre 2009 , sull'esercizio della presidenza del Consiglio

GU L 315 del 2.12.2009, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/881/oj

2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 1o dicembre 2009

sull'esercizio della presidenza del Consiglio

(2009/881/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 236, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione (n. 9) allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo adotti, il giorno dell'entrata in vigore del trattato, la decisione il cui testo figura nella suddetta dichiarazione.

(2)

È opportuno pertanto adottare tale decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

2.   Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


Top