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Document 32009R1114

    Regolamento (CE) n. 1114/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009 , che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

    GU L 306 del 20.11.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1114/oj

    20.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 19 novembre 2009

    che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

    (2)

    A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 17 novembre 2009.

    (3)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 17 novembre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

    (3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


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