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Document 32009D0521
2009/521/EC: Commission Decision of 3 July 2009 concerning the temporary authorisation of biocidal products containing malathion in the Department of French Guiana (notified under document number C(2009) 5349)
2009/521/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009 , relativa all’autorizzazione temporanea di biocidi contenenti malation nel dipartimento della Guyana francese [notificata con il numero C(2009) 5349]
2009/521/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009 , relativa all’autorizzazione temporanea di biocidi contenenti malation nel dipartimento della Guyana francese [notificata con il numero C(2009) 5349]
GU L 175 del 4.7.2009, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2009
relativa all’autorizzazione temporanea di biocidi contenenti malation nel dipartimento della Guyana francese
[notificata con il numero C(2009) 5349]
(2009/521/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»). |
(2) |
Il malation (n. CE 204-497-7; n. CAS 121-75-5) è stato identificato come principio attivo di biocidi disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva. |
(3) |
Poiché nessun fascicolo completo a sostegno della decisione di iscrivere il malation negli allegati I, IA o IB della direttiva è stato presentato entro il termine ultimo indicato nell’allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (2), con decisione 2007/565/CE della Commissione (3), la Commissione ha deciso che il malation non va iscritto negli allegati I, IA o IB della citata direttiva. In conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (4), non è più consentita l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti malation. |
(4) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato, per un periodo massimo di 120 giorni, di biocidi non conformi alle disposizioni della direttiva. Detta autorizzazione temporanea può essere accordata unicamente per un’utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato. La misura temporanea può essere prorogata con decisione adottata in conformità con la procedura di gestione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva. |
(5) |
La Francia ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, adottata il 27 febbraio 2009, di autorizzare a titolo provvisorio l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation per il tipo di prodotto 18, quali definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). L’autorizzazione è stata concessa per un periodo di 120 giorni a decorrere dal 3 marzo 2009, e unicamente per il controllo di vettori di malattie effettuato da operatori pubblici nel dipartimento della Guyana francese. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il provvedimento è stato reso necessario dal rapido diffondersi dell’epidemia di dengue nella Guyana francese. Le autorità locali non dispongono di altri prodotti insetticidi efficacemente utilizzabili su larga scala contro le zanzare adulte. |
(6) |
Il 28 aprile 2009 la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere che, in conformità con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il provvedimento possa essere prorogato o reiterato. A giustificare la richiesta è stato il rischio che, allo scadere dell’autorizzazione iniziale, il 1o luglio 2009, continuino a non essere disponibili nella Guayana francese prodotti alternativi adeguati per effettuare il controllo delle zanzare vettori di malattie. |
(7) |
In considerazione della portata dell’epidemia di dengue nel dipartimento francese d’oltremare della Guyana, dell’attuale indisponibilità, nel detto dipartimento, di prodotti insetticidi diversi dal malation e del rischio che non esistano altre alternative allo scadere dell’autorizzazione temporanea concessa dalla Francia, è opportuno permettere alla Francia di prorogare tale autorizzazione fintantoché non saranno disponibili altri prodotti insetticidi e, in ogni caso, non oltre il 1o novembre 2009. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, la Francia può autorizzare, nel dipartimento della Guyana francese e fino al 1o novembre 2009, l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti malation (n. CE 204-497-7; n. CAS 121-75-5) per il tipo di prodotto 18 quale definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) per il controllo delle zanzare vettori di malattie.
Articolo 2
1. Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
detti biocidi sono usati unicamente sotto il controllo delle autorità pubbliche; |
b) |
detti biocidi sono usati unicamente fintantoché nel dipartimento della Guyana francese non siano disponibili altri biocidi conformi alle disposizioni della direttiva 98/8/CE. |
2. La Francia informa la Commissione dell’applicazione del paragrafo 1 entro il 10 settembre 2009.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.
(3) GU L 216 del 21.8.2007, pag. 17.
(4) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.