Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0500

    Regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio, dell’ 11 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 151 del 16.6.2009, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/500/oj

    16.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 500/2009 DEL CONSIGLIO

    dell’11 giugno 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (RPC) («regolamento che istituisce misure definitive»). Le aliquote del dazio individuale variavano da 0 % a 37,9 % e il livello del dazio residuo è stato fissato a 47,8 %. Con la decisione 2006/109/CE della Commissione (3) e il regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio (4) è stata accettata l’offerta di impegno congiunto di varie società e della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME). In seguito alle richieste di alcuni nuovi produttori esportatori, il regolamento che istituisce misure definitive è stato modificato varie volte, da ultimo nell’aprile 2009 (5).

    B.   APERTURA DELL’INCHIESTA E DELLA PROCEDURA DI RIESAME

    (2)

    L’8 novembre 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla società Eurofonte («il richiedente») per conto di nove produttori europei. Il richiedente ha sostenuto che era necessario chiarire la definizione della misura stabilita dal regolamento che istituisce misure definitive. Egli ha inoltre affermato che occorreva chiarire la definizione del prodotto relativa ai pezzi fusi di ghisa duttile e in particolare se gli articoli di questo tipo rientrassero nella definizione del prodotto in esame.

    (3)

    Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, con un avviso («avviso di apertura del riesame») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6), ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L’inchiesta si è limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.

    (4)

    La Commissione ha comunicato l’apertura del riesame ai produttori, agli importatori e alle industrie utilizzatrici noti della Comunità, ai rappresentanti del paese esportatore e a tutti gli esportatori noti della RPC. La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopramenzionate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura del riesame. Essa ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (5)

    15 produttori comunitari, 9 importatori nella Comunità indipendenti dai produttori esportatori cinesi, un utilizzatore comunitario e 17 produttori esportatori cinesi hanno inviato una risposta al questionario.

    (6)

    Sono state concesse audizioni, su richiesta, a sei parti interessate: al richiedente, a un produttore comunitario e a quattro importatori.

    C.   PRODOTTO IN ESAME

    (7)

    Il prodotto in esame, definito nell’articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive, è costituito da pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910).

    (8)

    Nella parte di detto regolamento dedicata alla definizione del prodotto, precisamente al considerando 18, si menziona che i pezzi fusi sono di ghisa grigia o sferoidale e nei considerando 22 e 29 si conclude che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante alcune diversità descritte nei considerando 20 e 21, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

    (9)

    Secondo varie parti, il termine utilizzato nell’articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive per descrivere il prodotto oggetto dalle misure («pezzi fusi di ghisa non malleabile») non comprende i pezzi fusi di ghisa duttile. Alcune parti hanno fatto riferimento ad un’altra sottovoce NC concernente gli accessori per tubi di ghisa malleabile (codice NC 7307 19 10) in cui la nota esplicativa pertinente della NC precisa che la ghisa sferoidale (ghisa duttile) è malleabile. È stato quindi sostenuto che i pezzi fusi di ghisa duttile non rientravano nel regolamento, anche se nella parte descrittiva di detto regolamento si afferma che tutti i tipi di pezzi fusi possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

    D.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    1.   Osservazioni preliminari

    (10)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che un riesame della definizione del prodotto non era la procedura appropriata per risolvere la questione e che la Commissione doveva avviare una nuova inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base o un riesame antielusioni a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

    (11)

    Dato che il fine dell’inchiesta è essenzialmente quello di esaminare il contesto dell’inchiesta iniziale e di adeguare di conseguenza, ove necessario, la parte operativa, un riesame della definizione del prodotto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base costituisce, in questo caso particolare, la procedura appropriata. Una nuova inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e un’inchiesta antielusioni a norma dell’articolo 13 del regolamento di base affrontano ciascuna circostanze diverse. La prima può essere utilizzata, tra l’altro, per esaminare un prodotto non esaminato nell’inchiesta iniziale (ad esempio in caso di una diversa definizione del prodotto o di un prodotto originario di un paese non soggetto a misure). La seconda può servire da base per un esame volto a verificare l’esistenza di un’elusione concernente un prodotto soggetto a misure. Questi due tipi di inchieste non sono quindi adeguati alle presenti circostanze.

    (12)

    È stata pertanto decisa l’apertura del presente riesame per garantire l’applicazione appropriata delle misure antidumping.

    2.   Analisi dell’inchiesta iniziale

    (13)

    In una prima fase è stata analizzata l’inchiesta iniziale per determinare se vi fossero compresi integralmente non solo i pezzi fusi di ghisa grigia, ma anche quelli di ghisa duttile.

    (14)

    In primo luogo è stato notato che nell’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale (7) il prodotto è così definito: «alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, […] originari della Repubblica popolare cinese […], normalmente dichiarati ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 e 7325 10 99.»

    (15)

    I termini «normalmente dichiarati ai codici» specificano che i codici NC menzionati nell’avviso di apertura erano, come di consueto, forniti «a titolo puramente informativo». Di conseguenza le parti interessate non potevano ritenere che soltanto i prodotti compresi in detti codici NC facessero parte dell’inchiesta. Oltre alle informazioni sulla definizione del prodotto fornite nell’avviso di apertura, vanno tenute presenti le informazioni della versione non riservata della denuncia iniziale, accessibili a tutte le parti interessate al procedimento e inviate a tutti i produttori esportatori, agli importatori e agli utilizzatori elencati nella denuncia.

    (16)

    Nella versione non riservata della denuncia, la definizione del prodotto in esame è uguale a quella pubblicata nell’avviso di apertura. Ulteriori spiegazioni relative a tale descrizione generale si trovano ai punti da 3.2 a 3.7 della denuncia. Da vari elementi di tali punti risulta che la denuncia comprendeva prodotti di ghisa grigia e di ghisa duttile. Ad esempio al punto 3.5 si menziona che «il prodotto è di ghisa non malleabile, che può essere grigia o duttile». Il processo di produzione dei pezzi fusi di ghisa grigia e duttile è descritto al punto 3.4 della versione non riservata della denuncia.

    (17)

    Nulla indicava, inoltre, che l’avviso di apertura dovesse avere una portata più limitata della denuncia.

    (18)

    Durante l’inchiesta iniziale sono stati raccolti dati sul dumping e sul pregiudizio riguardanti i pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile. In particolare, i questionari inviati alle parti interessate note e a quelle che si erano manifestate chiedendo un questionario, includevano entrambi i tipi nella descrizione dei tipi di prodotto che dovevano essere indicati nella classificazione del prodotto (numeri di controllo del prodotto). Di conseguenza, era chiaro a tutte le parti che hanno collaborato e ricevuto un questionario che l’inchiesta riguardava i pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Dato che la classificazione del prodotto comprendeva entrambi i tipi, tutte le conclusioni dell’inchiesta iniziale concernente il dumping, il pregiudizio, il rapporto di causalità e l’interesse comunitario si riferivano ai pezzi fusi di ghisa grigia e duttile.

    (19)

    Inoltre, il testo di informazione finale inviato a tutte le parti interessate e il regolamento che istituisce misure definitive menzionavano in vari punti che i pezzi fusi possono essere di ghisa grigia o duttile (cfr. in particolare i considerando 18, 20 e 21). Le differenze tra i due tipi di pezzi fusi sono state esaminate e spiegate (cfr. detti considerando). Il regolamento che istituisce misure definitive conclude infine, nel considerando 22, che l’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante le differenze tra ghisa grigia e duttile, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

    (20)

    Da quanto precede si può concludere che l’inchiesta iniziale comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Anche nell’ipotesi che ciò non fosse chiaro nell’avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto varie possibilità di rendersi conto che l’inchiesta comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile, dato che ciò era menzionato nella versione non riservata della denuncia, nei questionari ed era stato comunicato alle parti nella fase definitiva.

    (21)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni finali di questo riesame, una parte interessata ha sostenuto che l’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale doveva indicare chiaramente la definizione del prodotto. Dato che tale avviso di apertura menzionava solo che i pezzi fusi erano di ghisa non malleabile, un importatore di pezzi fusi di ghisa malleabile poteva essere certo che i suoi prodotti non fossero compresi nell’indagine e non aveva bisogno di consultare la versione non riservata della denuncia.

    (22)

    In base al testo dell’avviso d’apertura iniziale, non si può sostenere che i pezzi fusi di ghisa duttile fossero esplicitamente o implicitamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame. In primo luogo va notato che nel primo paragrafo dell’avviso di apertura si menzionava che la Commissione ha ricevuto «una denuncia […] secondo la quale le importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese […] sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all’industria comunitaria». In secondo luogo, al punto 2 («Prodotto») si menzionava che erano compresi i pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, ma non si specificava che cosa si intendesse con «non malleabili». In questo contesto si ricorda che i codici NC menzionati nell’avviso di apertura erano esplicitamente «forniti a titolo puramente indicativo» e quindi non si può sostenere che limitassero la definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale. Pertanto, l’avviso di apertura conteneva già elementi che indicavano all’importatore o al produttore esportatore di pezzi fusi di ghisa duttile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei che i pezzi fusi di ghisa duttile potevano essere compresi nell’inchiesta. Alla luce di queste considerazioni, l’argomentazione è stata respinta.

    (23)

    Ad ogni modo, anche nell’ipotesi che ciò non fosse esatto, l’avviso di apertura del riesame era chiaro al riguardo. Al punto 3 (Motivazione del riesame) si indicava che mentre la parte descrittiva del regolamento che istituisce misure definitive comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile, su questo punto era opportuno chiarire la definizione della parte operativa del regolamento. Esso invitava esplicitamente tutti gli operatori a comunicare le loro osservazioni e a presentare elementi di prova a sostegno di queste opinioni. L’importatore interessato non ha però presentato elementi che provassero che uno o più dei suoi fornitori soggetti al dazio non avevano compreso che l’inchiesta iniziale comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile. In questo contesto va notato inoltre che l’avviso di apertura del riesame sottolineava al punto 9 che tutte le parti che lo desiderassero potevano richiedere un altro riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, nessun esportatore di prodotti soggetti a un dazio ha affermato di non aver capito, nel corso dell’inchiesta iniziale, che vi fossero compresi anche i pezzi fusi di ghisa duttile e che perciò dovesse essere aperto ora un altro riesame per ricalcolare il dazio applicabile ai suoi prodotti, compresi i pezzi fusi di ghisa duttile.

    (24)

    Alla luce di queste considerazioni, l’argomentazione avanzata dalla parte interessata è stata respinta.

    3.   Confronto tra pezzi fusi di ghisa duttile e pezzi fusi di ghisa grigia

    (25)

    Al fine di chiarire se le conclusioni relative ai pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile stabilite nel regolamento che istituisce misure definitive fossero effettivamente corrette, è stato esaminato se era appropriato considerare i pezzi fusi di ghisa duttile e quelli di ghisa grigia come aventi le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e destinati alle stesse applicazioni, come indicato nel regolamento che istituisce misure definitive.

    a)   Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e intercambiabilità

    (26)

    Per quanto concerne le caratteristiche fisiche, la forma definitiva del pezzo fuso dipende dall’applicazione del prodotto e dalle condizioni di installazione, e in ogni caso il prodotto deve essere conforme alle norme in vigore, tra cui le norme EN 1561, EN 1563, EN 124 e EN 1433.

    (27)

    Per quanto concerne le caratteristiche chimiche dei pezzi fusi, sia la ghisa grigia, sia la ghisa duttile sono leghe di ferro e carbonio. Sebbene esistano leggere differenze di struttura della materia prima e anche nei materiali aggiunti durante il processo di produzione (per esempio magnesio), i prodotti finali non presentano una significativa differenza a questo riguardo.

    (28)

    Va notato che a causa del magnesio aggiunto durante il processo di produzione della ghisa duttile, la microstruttura della ghisa cambia da una forma a fiocchi/lamelle (ghisa grigia) a una struttura sferoidale. Pertanto, la definizione più esatta per indicare la ghisa duttile è «ghisa a grafite sferoidale».

    (29)

    Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, l’inchiesta ha stabilito che la ghisa duttile, contrariamente a quella grigia, ha proprietà tecniche che le conferiscono una maggiore resistenza alla rottura e, soprattutto, la rendono molto più deformabile quando è sottoposta a compressione, senza che subisca rotture. In altre parole, la ghisa duttile ha una duttilità plastica, mentre la ghisa grigia si rompe sotto compressione, cioè è fragile. L’inchiesta ha anche dimostrato che nonostante questa differenza, la ghisa grigia e quella duttile presentano altre caratteristiche fondamentali meccaniche/tecniche simili, come la capacità di formatura, la resistenza all’usura e l’elasticità.

    (30)

    Inoltre, le differenze tra la ghisa grigia e quella duttile sopra menzionate incidono solo sul design richiesto del pezzo fuso (cioè se è richiesto un dispositivo di chiusura) e non sulla sua adeguatezza per l’utilizzo previsto, che è quello di coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei.

    (31)

    I prodotti di ghisa destinati agli utilizzi finali sopra indicati devono soddisfare le prescrizioni delle norme EN 124 (dispositivi di coronamento e di chiusura) e EN 1433 (griglie per canali). Entrambe le norme prescrivono che i prodotti di ghisa (ghisa grigia o duttile) devono essere conformi alla norma EN 1561 o EN 1563. Quindi la ghisa grigia e la ghisa duttile sono entrambe conformi alle norme e possono essere considerate intercambiabili.

    b)   Utilizzazioni finali

    (32)

    I consumatori considerano i due tipi di pezzi fusi un unico prodotto, utilizzato per coprire pozzetti, resistere al carico del traffico, fornire un accesso sicuro ed agevole alle reti interrate e raccogliere acqua di superficie (griglie). Entrambi i tipi forniscono soluzioni durevoli a lungo termine.

    c)   Conclusione

    (33)

    Si conclude quindi che, sebbene vi siano leggere differenze tra i due tipi di prodotti, essi sono giustamente considerati un unico prodotto poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche, possono essere utilizzati per le stesse applicazioni e sono intercambiabili. Questa conclusione conferma quelle dell’inchiesta iniziale e dei considerando 18 e da 20 a 22 del regolamento che istituisce misure definitive.

    (34)

    Dopo la comunicazione delle informazioni finali, alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni sottolineando che già nell’inchiesta iniziale è stato concluso erroneamente che i pezzi di ghisa grigia e di ghisa duttile avessero le stesse caratteristiche e dovessero essere considerate un unico prodotto ai fini dell’inchiesta. Secondo queste parti, vari fattori dimostrano che i due tipi di pezzi fusi non sono comparabili e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi. Le parti hanno menzionato in particolare i) le differenze nel processo di produzione da cui derivano ii) caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche completamente diverse e iii) una diversa struttura del costo e infine iv) una diversa percezione del consumatore. A sostegno di questa asserzione sono state presentati alla Commissione vari pareri di esperti e pubblicazioni di riviste specializzate. I pareri degli esperti sottolineavano soprattutto le differenze tra ghisa duttile e ghisa grigia esistenti nella struttura della grafite nonché le differenze tecniche, cioè che la ghisa duttile può essere deformata sotto compressione, mentre la ghisa grigia si rompe nelle stesse condizioni.

    (35)

    A tale riguardo va notato che la presente inchiesta ha confermato che esistono effettivamente differenze tra i due tipi di prodotti, cioè tra i pezzi fusi di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile. L’aggiunta di magnesio durante il processo di produzione dei pezzi fusi di ghisa duttile cambia la struttura della grafite da lamellare a sferoidale e conferisce proprietà meccaniche diverse, come una certa deformabilità sotto compressione. Inoltre, i pezzi fusi di ghisa duttile richiedono generalmente un design particolare per poter essere chiusi a livello della superficie. Si ricorda tuttavia che è una prassi corrente verificare se i prodotti o i tipi di prodotti abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e se siano fondamentalmente destinati alle stesse utilizzazioni per determinare se costituiscono un unico prodotto ai fini di un’inchiesta antidumping. Ciò significa che i tipi di prodotti non devono essere identici sotto tutti gli aspetti da un punto di vista scientifico (o altro) e che possono essere accettate certe differenze, purché siano condivise le caratteristiche fondamentali sopramenzionate. Si ricorda inoltre che il procedimento non riguarda le importazioni del materiale in quanto tale, vale a dire la ghisa, ma i pezzi fusi utilizzati per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e le loro parti. La presente inchiesta ha confermato che un pezzo fuso di ghisa duttile ha le stesse caratteristiche fondamentali di un pezzo fuso di ghisa grigia (cfr. argomentazioni nei considerando da 24 a 30). Pertanto, la tesi secondo cui che i pezzi fusi di ghisa grigia e i pezzi fusi di ghisa duttile non avrebbero le stesse caratteristiche fondamentali è respinta.

    4.   Griglie per canali

    (36)

    Nel quadro della presente inchiesta, due società hanno affermato che i sistemi di drenaggio compresi nella norma EN 1433 non dovevano rientrare nell’ambito delle misure. A sostegno della loro affermazione, le parti interessate hanno sottolineato che il regolamento che istituisce misure definitive menziona solo un’altra norma (EN 124) applicabile a chiusini e coperchi per pozzetti e che l’inchiesta iniziale si è chiaramente concentrata sui chiusini.

    (37)

    Il denunziante ha affermato che nell’avviso di apertura del riesame, che indica i motivi del riesame intermedio parziale, la questione delle griglie per canali non era menzionata e che quindi le relative argomentazioni dovessero essere ignorate. Quest’argomentazione è però respinta, dato che l’avviso di apertura del riesame stabiliva anche che occorreva chiarire la definizione del prodotto. Il fatto che sia stata esaminata con particolare attenzione la questione dell’inclusione nelle misure dei pezzi fusi di ghisa duttile non esclude che altre asserzioni sulla definizione del prodotto possano essere prese in considerazione.

    (38)

    In primo luogo è stato esaminato se le griglie per canali rientrassero nell’ambito dell’inchiesta iniziale.

    (39)

    Come indicato al considerando 14, nell’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale il prodotto in esame è così descritto: «alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti […]». Poiché le griglie per canali sono utilizzate per coprire i sistemi superficiali o sotterranei e le loro parti, l’avviso di apertura andava interpretato come comprendente le griglie per canali come un tipo di pezzi fusi.

    (40)

    Inoltre, nella versione non riservata della denuncia iniziale si menzionava esplicitamente che il prodotto in esame «è generalmente designato con riferimento al suo utilizzo, cioè come chiusini, coperchi per pozzetti o griglie per canali e botole» (cfr. punto 3.2). Un’altra indicazione che le griglie per canali fanno parte del prodotto in esame si trova ai punti 3.5 (drenaggio efficace delle acque di superficie) e 3.6.

    (41)

    Le griglie per canali erano incluse anche nella descrizione dei tipi di prodotto che dovevano essere indicati nel questionario (numeri di controllo del prodotto) e tutte le parti che hanno collaborato e ricevuto un questionario dovevano dichiarare anche le vendite di griglie per canali. Quindi, tutte le conclusioni dell’inchiesta iniziale concernente il dumping, il pregiudizio, il rapporto di causalità e l’interesse comunitario comprendevano anche le griglie per canali.

    (42)

    Inoltre, nel regolamento che istituisce le misure definitive, comunicato anche a tutte le parti interessate, e precisamente nei considerando da 15 a 17, è indicato che i pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o da una grata posti allo stesso livello della superficie. Al considerando 17 è indicato che i coperchi e le grate esistono in qualsiasi forma, in particolare, ma non esclusivamente, in forma triangolare, circolare, quadrata o rettangolare. Allo stesso modo, al considerando 19 è indicato che le diverse presentazioni possibili di pezzi fusi, inclusi chiusini, coperchi per pozzetti e botole, sono sufficientemente simili da poter costituire un unico prodotto ai fini dell’inchiesta. Pertanto, dal testo del regolamento che istituisce le misure definitive risulta che anche le griglie per canali sono incluse fra i tipi di presentazione dei pezzi fusi.

    (43)

    Concludendo, le griglie per canali erano incluse nella definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale e tale conclusione poteva essere raggiunta sulla base di quanto sopra menzionato.

    (44)

    Dopo la comunicazione delle informazioni finali, una parte interessata ha sostenuto che l’avviso di apertura e il regolamento che istituisce le misure definitive non precisavano se le griglie per canali erano incluse nell’ambito dell’inchiesta. Essa ha affermato che mentre l’avviso di apertura era piuttosto vago per quanto riguarda le griglie per canali, il considerando 16 del regolamento che istituisce misure definitive specificava chiaramente che «i pezzi fusi devono consentire un accesso agevole e sicuro alla camera sotterranea, sia per l’ispezione visiva sia per permettere agli addetti di calarvisi». Poiché i sistemi di drenaggio lineare non consentono di accedere a una camera sotterranea, ma servono al drenaggio delle acque, è evidente che le griglie per canali non sono comprese.

    (45)

    Non si contesta che le griglie per canali e i sistemi di drenaggio lineare, generalmente costituiti da un canale di drenaggio coperto da una grata, servano al drenaggio dell’acqua da una superficie. Tuttavia, essi consentono anche un accesso agevole e sicuro a una camera sotterranea, che in questo caso sarebbe il canale di drenaggio. Se ad esempio il canale di drenaggio è bloccato da foglie o da altri oggetti, una persona può accedere, dopo aver sollevato la grata, al canale di drenaggio per rimuovere il blocco. Anche supponendo che il canale di drenaggio non possa essere considerato parte della camera sotterranea a cui il pezzo fuso nel suo insieme deve dare accesso, si può affermare che la griglia per canali copre una cavità lineare nel suolo, scavata per permettere il drenaggio delle acque. Si sottolinea anche che il considerando in questione precisa che l’accesso può essere ai fini di un’ispezione visiva, certamente permessa dalle griglie per canali. Inoltre, la frase citata dalla parte va letta nel suo contesto, vale a dire insieme al considerando 15 e all’inizio del considerando 16. Come menzionato sopra, vi è stabilito che «i pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o una grata posti allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistenti al peso e all’impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. […] I pezzi fusi servono a coprire una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e/o automobilistico. Il coperchio o la grata deve rimanere saldamente fissato/a all’interno del telaio onde evitare l’inquinamento acustico, lesioni alle persone e danni ai veicoli.» L’inchiesta ha dimostrato che le griglie per canali sono generalmente costituiti da un canale di drenaggio incassato nel suolo e da una grata posta allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistente al peso e all’impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. Inoltre, le griglie per canali possono anche essere utilizzate per dare accesso e/o introdursi in una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e automobilistico. Pertanto, si respinge l’argomentazione che le griglie per canali non siano chiaramente comprese.

    (46)

    In secondo luogo, per stabilire se le conclusioni sulle griglie per canali erano corrette, è stato esaminato anche se queste abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali di altri tipi di pezzi fusi e se possano perciò essere considerate giustamente, insieme agli altri tipi di pezzi fusi, un unico prodotto.

    (47)

    L’inchiesta ha confermato che le griglie per canali sono pezzi fusi di ghisa grigia o duttile e che sono generalmente costituite da un telaio incassato nel suolo e da una grata posta allo stesso livello della superficie. Il telaio è posto direttamente sopra una cavità sotterranea. Le griglie per canali sono utilizzate per coprire il suolo e consentire un’ispezione visiva.

    (48)

    È vero che lo scopo principale delle griglie per canali è drenare le acque in eccesso dalla superficie affinché i veicoli o gli aerei possano circolare in modo sicuro su strade o piste, ma ciò non esclude che esse servano anche per coprire camere sotterranee, come indicato sopra, e debbano anche sostenere il carico di veicoli. Inoltre, anche altri tipi di pezzi fusi (come i coperchi per pozzetti) hanno la funzione di drenare le acque in eccesso.

    (49)

    Per quanto riguarda l’argomentazione che il regolamento che istituisce le misure definitive non citi la norma EN 1433, va osservato che nei considerando 26 e 27 si fa riferimento alla norma EN 124 nella parte relativa al prodotto simile in relazione a un’affermazione delle parti interessate secondo cui i pezzi fusi prodotti e venduti nella RPC e quelli prodotti e venduti dall’industria comunitaria non sarebbero simili. Ciò non significa che i prodotti coperti dalla norma EN 1433 non siano compresi. Se un regolamento contiene (o non contiene) un riferimento a una specifica norma EN, ciò è a titolo puramente informativo e non significa che non vi siano altre norme applicabili. Inoltre, la norma EN 1433 costituiva una norma nuova al momento dell’inchiesta iniziale (il periodo compreso tra aprile 2003 e marzo 2004), era applicabile dall’agosto 2003 e ha coesistito con le norme nazionali fino ad agosto 2004. Di conseguenza, al momento della raccolta dei dati durante l’inchiesta iniziale, questa norma non era pienamente operativa ed esisteva parallelamente ad altre norme relative allo stesso prodotto.

    (50)

    Pertanto, si conferma che questa particolare presentazione di pezzo fuso ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali di altri chiusini, coperchi per pozzetti e botole.

    (51)

    In considerazione di quanto precede, si precisa che i prodotti che rientrano nella norma EN 1433 sono compresi nella definizione del prodotto e devono continuare a essere sottoposti alle misure, poiché la differenza constatata a livello della loro utilizzazione principale non può essere considerata abbastanza significativa da giustificare l’esclusione di questa presentazione di pezzo fuso.

    5.   Necessità di modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive — Osservazioni finali

    (52)

    Alla luce dell’analisi che precede, è stato infine ritenuto opportuno esaminare se il testo dell’articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive e dei considerando da 18 a 29 di tale regolamento fosse in linea con le conclusioni dell’inchiesta iniziale e quelle sopra indicate. In altre parole, è stato esaminato se non fosse necessario modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive e se si poteva sostenere che l’attuale versione dell’articolo 1 includeva già chiaramente i pezzi fusi di ghisa duttile. A tale riguardo sono state debitamente esaminate le osservazioni ricevute dalla parti interessate sulla parte del regolamento definitivo dedicata alla definizione del prodotto.

    (53)

    Si ricorda che nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento che istituisce misure definitive, sono menzionati i pezzi fusi di ghisa «non malleabile». Inoltre, si osserva che l’inchiesta ha dimostrato che la ghisa duttile è dotata di duttilità plastica (cfr. considerando 30).

    (54)

    Ci si è quindi chiesti se la ghisa duttile debba sempre essere considerata «non malleabile» da un punto di vista tecnico, nonostante abbia una duttilità plastica. Nella scienza dei materiali per «malleabilità» s’intende la capacità di un materiale di deformarsi sotto compressione, spesso caratterizzata dalla capacità del materiale di formare uno strato sottile con il martellamento e la laminazione. In questo contesto, l’industria comunitaria afferma che la nozione di pezzi fusi di ghisa «non malleabile» dell’articolo 1 del regolamento che istituisce le misure definitive potrebbe riferirsi a tutti i pezzi fusi non fatti di ghisa malleabile e che vi sarebbero compresi i pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile. È stato quindi sostenuto che, in questo senso, si poteva effettivamente affermare che anche i pezzi fusi di ghisa duttile, a differenza della ghisa malleabile, sono non malleabili e quindi sono coperti dall’articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive a partire dalla sua entrata in vigore.

    (55)

    Tuttavia, va notato che la duttilità e la malleabilità non sono sempre correlate; ad esempio, l’oro è sia duttile sia malleabile, ma il piombo è solo malleabile. Inoltre, nel corso dell’inchiesta di riesame sono state fornite prove che la ghisa duttile non è solo deformabile sotto trazione ma anche, in certa misura, sotto compressione. Da un punto di vista tecnico pare quindi difficile sostenere che la ghisa duttile debba sempre essere considerata non malleabile (nel qual caso potrebbe non essere necessario modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive).

    (56)

    Resta tuttavia il fatto che i pezzi fusi di ghisa duttile erano inclusi nell’inchiesta iniziale. Al fine di evitare eventuali divergenze d’interpretazione, occorre rivedere di conseguenza il regolamento che istituisce misure definitive. In particolare, è opportuno chiarire che la definizione del prodotto comprende i pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (duttile). Inoltre, occorre aggiungere un altro codice NC, ossia il codice NC ex 7325 99 10 relativo ad «altri articoli fusi di ghisa malleabile, fatti di ferro e acciaio». Quest’aggiunta è necessaria per garantire che il dazio antidumping giudicato appropriato nell’inchiesta iniziale (in particolare) per questi pezzi fusi di ghisa duttile venga d’ora innanzi realmente riscosso.

    6.   Retroattività

    (57)

    Nell’avviso di apertura del riesame le parti interessate sono state invitate esplicitamente a presentare osservazioni su un possibile effetto retroattivo delle conclusioni. La questione della retroattività è stata trattata da alcune parti durante le audizioni e nelle osservazioni. In generale tutte le parti eccetto l’industria comunitaria si sono dichiarate contrarie all’applicazione retroattiva dei risultati del riesame.

    (58)

    A tale riguardo va notato che l’attuale inchiesta ha dimostrato che il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive va modificata per chiarire la definizione del prodotto e che va aggiunto un altro codice NC. Inoltre, sembra che in passato alcuni operatori abbiano basato la loro condotta commerciale sulla supposizione che i pezzi fusi di ghisa duttile non fossero soggetti ad un dazio antidumping. L’applicazione retroattiva di un dazio antidumping alle importazioni di questi pezzi fusi nella Comunità potrebbe danneggiare gravemente l’attività economica di questi operatori. Alla luce di questi fattori, si ritiene più appropriato che il chiarimento della definizione del prodotto abbia effetto solo in futuro.

    E.   CONCLUSIONE

    (59)

    In considerazione delle conclusioni di cui sopra, è opportuno rivedere il regolamento (CE) n. 1212/2005 al fine di chiarire la definizione del prodotto oggetto di tale regolamento e aggiungere che la definizione del prodotto comprende i pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (duttile). Inoltre, va incluso un altro codice NC, ossia il codice NC ex 7325 99 10.

    (60)

    Le conclusioni e la proposta sono state comunicate alle parti interessate e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1212/2005 è sostituito dal seguente:

    «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991010).»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. SLAMEČKA


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

    (4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3.

    (5)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 1.

    (6)  GU C 74 del 20.3.2008, pag. 66.

    (7)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 62.


    Top