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Documento 32009L0044
Directive 2009/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 146 del 10.6.2009, p. 37—43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Em vigor
10.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 146/37 |
DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting, oltre che l’efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. |
(2) |
La relazione della Commissione del 7 aprile 2006 sulla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento ha concluso che nel complesso la direttiva 98/26/CE sta funzionando correttamente. Detta relazione ha sottolineato il fatto che potrebbero essere in atto alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e ha anche concluso che vi è necessità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE. |
(3) |
Il principale cambiamento, tuttavia, è il crescente numero di connessioni tra i sistemi che all’epoca dell’elaborazione della direttiva 98/26/CE operavano quasi esclusivamente su base nazionale e indipendente. Si tratta di un cambiamento dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (5), e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, è opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema. |
(4) |
La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l’uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia. |
(5) |
La Banca centrale europea ha deciso di introdurre i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema a decorrere dal 1o gennaio 2007. Al fine di massimizzare l’impatto economico derivante dall’uso dei crediti, la Banca Centrale europea ha raccomandato un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE. La relazione di valutazione della Commissione del 20 dicembre 2006 sulla direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria ha affrontato la questione, allineandosi al parere della Banca centrale europea. L’uso dei crediti amplierà il pool di garanzie disponibili. Inoltre, l’ulteriore armonizzazione nell’area dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli contribuirebbe a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi in tutti gli Stati membri. Se l’uso dei crediti come garanzia venisse ulteriormente facilitato, i consumatori e i debitori ne beneficerebbero anch’essi, dato che l’uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito. |
(6) |
Per facilitare l’uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori dovrebbero poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti con le quali valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti. Le presenti disposizioni dovrebbero far salva la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (7). |
(7) |
Gli Stati membri non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/47/CE di non concedere al beneficiario della garanzia il diritto di appropriazione. La disposizione viene pertanto abrogata. |
(8) |
Le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(9) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
1) |
il considerando 8 è soppresso; |
2) |
è inserito il considerando seguente:
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(3) |
è inserito il considerando seguente:
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4) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 2 è così modificato:
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6) |
l’articolo 3 è così modificato:
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7) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri possono disporre che l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema o in un sistema interoperabile nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema o di un sistema interoperabile.»; |
8) |
all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell’irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.»; |
9) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Una procedura d’insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante.»; |
10) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. I diritti di un operatore del sistema o di un partecipante alla garanzia fornita loro in relazione ad un sistema o a qualsiasi sistema interoperabile e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia loro fornita non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti:
Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti. 2. Nei casi in cui i titoli compresi i diritti sui titoli sono forniti come garanzia a partecipanti, a operatori del sistema o alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca Centrale europea come indicato al paragrafo 1 e il diritto di questi ultimi o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.»; |
11) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’operatore del sistema comunica allo Stato membro, la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo. In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione. Un ente, su richiesta, fornisce informazioni a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi. 2. Un sistema designato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (12), continua ad essere designato ai fini della presente direttiva. Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche alla direttiva 2002/47/CE
La direttiva 2002/47/CE è così modificata:
1) |
il considerando 9 è sostituito dal seguente:
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2) |
Il considerando 20 è sostituito dal seguente:
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3) |
è inserito il considerando seguente:
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4) |
l’articolo 1 è così modificato:
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5) |
l’articolo 2 è così modificato:
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6) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
7) |
l’articolo 4 è così modificato:
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8) |
all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Il presente articolo non si applica ai crediti.»; |
9) |
dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 9 bis Direttiva 2008/48/CE Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2008/48/CE». |
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU C 216 del 23.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e decisione del Consiglio del 27 aprile 2009.
(4) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(5) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.
(7) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(9) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;
(11) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.»;
(12) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.»
(13) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;
(14) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.
(16) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.»;
(17) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(18) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;
(19) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.»;