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Document JOL_2009_129_R_0001_01
Council Regulation (EC) No 439/2009 of 23 March 2009 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Russian Federation on cooperation in fisheries and the conservation of the living marine resources in the Baltic Sea#Agreement between the European Community and the Government of the Russian Federation on cooperation in fisheries and the conservation of the living marine resources in the Baltic Sea
Regolamento (CE) n. 439/2009 del Consiglio, del 23 marzo 2009 , relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
Regolamento (CE) n. 439/2009 del Consiglio, del 23 marzo 2009 , relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
GU L 129 del 28.5.2009, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 439/2009 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2009
relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Comunità e il governo della Federazione russa hanno negoziato e siglato un accordo in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico. |
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(2) |
L’accordo prevede una stretta cooperazione tra le parti secondo il principio del beneficio equo e reciproco ai fini della conservazione, dello sfruttamento sostenibile e della gestione di tutti gli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico. |
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(3) |
È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico.
Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. GANDALOVIČ
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico
La COMUNITÀ EUROPEA,
e
il GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
di seguito denominati «le parti»,
PRENDENDO ATTO che la Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt (Convenzione di Danzica), del 1973, cesserà di essere applicata il 1o gennaio 2007,
RICONOSCENDO che, a seguito dell’adesione alla Comunità della Svezia e della Finlandia il 1o gennaio 1995 e dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia il 1o maggio 2004, alcuni elementi degli accordi di pesca relativi alla pesca marittima nel Mar Baltico conclusi, rispettivamente, dai governi della Repubblica di Lettonia, del Regno di Svezia, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Lituania con il governo della Federazione russa sono ora gestiti dalla Comunità,
RICONOSCENDO la necessità di sostituire tali accordi di pesca, nella misura in cui riguardano la pesca marittima nel Mar Baltico, e la Convenzione di Danzica del 1973 con un nuovo accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa,
AFFERMANDO l’intento comune di assicurare la conservazione e la gestione e lo sfruttamento sostenibili a lungo termine degli stock ittici nel Mar Baltico,
ISPIRANDOSI alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 dicembre 1995,
ISPIRANDOSI all’Accordo di partenariato e di cooperazione, del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, di seguito denominato «APC», e nell’intento comune di intensificare tali relazioni,
TENENDO CONTO del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dal Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura alla conferenza della FAO del 1995,
TENENDO CONTO della dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile adottata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi nel settembre 2002,
CONSIDERANDO che alcune delle risorse biologiche marine del Mar Baltico sono costituite da stock transzonali che migrano tra le zone economiche esclusive delle due parti e da stock associati e dipendenti e che, pertanto, solo la cooperazione fra le parti nella gestione della pesca nonché il controllo e l’esecuzione delle norme possono garantire una conservazione efficace e uno sfruttamento sostenibile di tali stock,
RICONOSCENDO l’impegno delle parti ad elaborare un’impostazione ecosistemica della gestione della pesca, fondata sui migliori pareri scientifici disponibili e sul rispetto dell’obbligo che incombe allo Stato costiero di assicurare misure di conservazione e di gestione adeguate per mantenere le risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,
DESIDEROSI di proseguire la cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti per la pesca in un impegno congiunto di conservazione, di sfruttamento sostenibile e di gestione di tutte le principali risorse di pesca e confermando l’intenzione delle parti di continuare a sviluppare i principi sanciti dalla Convenzione di Danzica,
RICONOSCENDO l’importanza della ricerca scientifica per la conservazione, lo sfruttamento sostenibile e la gestione delle risorse di pesca, segnatamente nell’ambito del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), e desiderosi di promuovere ulteriormente la collaborazione in questo campo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «zona economica esclusiva delle parti»: la zona economica esclusiva della Federazione russa e le zone economiche esclusive degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente;
b) «mare territoriale delle parti»: il mare territoriale della Federazione russa e il mare territoriale degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente;
c) «risorse biologiche marine»: le specie biologiche marine presenti, comprese le specie anadrome e catadrome;
d) «pescherecci delle parti»: i pescherecci che battono bandiera della Federazione russa e i pescherecci che battono bandiera degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente, attrezzati per lo sfruttamento commerciale della pesca delle risorse biologiche marine;
e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;
f) «stock transzonali»: stock ittici che migrano periodicamente oltrepassando i limiti delle zone economiche esclusive delle parti nel Mar Baltico;
g) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell’attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;
h) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.
Articolo 2
Area geografica di applicazione dell’accordo
L’area geografica di applicazione dell’accordo, di seguito denominata «Mar Baltico», comprende le acque del Mar Baltico e dei Belt, escluse le acque interne, limitate ad ovest da una linea che collega Capo Hasenore a Punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e Capo Gilbjerg a Kullen.
Articolo 3
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, alla Federazione russa.
Articolo 4
Obiettivi
1. Il presente accordo mira ad assicurare una stretta cooperazione fra le parti secondo il principio del beneficio equo e reciproco ai fini della conservazione, dello sfruttamento sostenibile e della gestione di tutti gli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico.
2. L’accordo stabilisce i principi e le procedure relativi alla stretta cooperazione tra le parti allo scopo di garantire che lo sfruttamento degli stock transzonali, associati e dipendenti nel Mar Baltico preveda condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.
3. Le parti fondano la loro cooperazione sui migliori pareri scientifici disponibili e su altri dati pertinenti, applicano l’approccio precauzionale e si accordano per elaborare un’impostazione ecosistemica della gestione della pesca.
Articolo 5
Misure di gestione comuni
1. In base al principio del beneficio reciproco e in conformità della propria legislazione, ciascuna parte può autorizzare pescherecci dell’altra parte a pescare nella propria zona economica esclusiva nel Mar Baltico.
2. Le parti possono scambiare, su base reciproca, contingenti relativi al Mar Baltico.
3. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo le parti adottano misure intese a disciplinare lo sfruttamento degli stock transzonali nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti. Tali misure possono in particolare riguardare:
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a) |
i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock transzonali e i gruppi di stock transzonali nonché le ripartizioni fra le parti. I quantitativi assegnati alle parti si basano sulla ripartizione storica delle possibilità di pesca tenendo conto dell’esigenza di una gestione più mirata ai diversi stock, come raccomandato dal CIEM; |
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b) |
i piani di gestione a lungo termine per la pesca degli stock transzonali; |
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c) |
la limitazione dello sforzo di pesca; |
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d) |
le misure tecniche. |
4. L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è di competenza del comitato misto per la pesca nel Mar Baltico menzionato all’articolo 14 del presente accordo.
Articolo 6
Misure di gestione autonome adottate dalle parti
1. Ciascuna parte stabilisce i totali ammissibili di catture e i piani di gestione a lungo termine degli stock non transzonali presenti nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti.
2. Se, nell’ambito del comitato misto per la pesca nel Mar Baltico di cui all’articolo 14 del presente accordo, le parti non hanno potuto convenire misure di gestione adeguate da raccomandare alle rispettive autorità, esse adottano misure autonome al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 4 del presente accordo per quanto riguarda la gestione dello sfruttamento e la conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti.
3. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono fondate su criteri scientifici oggettivi e non comportano alcuna discriminazione, di fatto o di diritto, nei confronti dell’altra parte.
4. Oltre alle raccomandazioni formulate dal comitato misto per la pesca nel Mar Baltico sulle misure da prendere, ciascuna parte può adottare le misure di conservazione e di gestione che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 4 del presente accordo.
5. Le misure intese a disciplinare le attività di pesca, adottate da ciascuna parte nella propria zona economica esclusiva e nel proprio mare territoriale a fini di conservazione, sono fondate su criteri scientifici oggettivi, tengono conto delle specie associate e dipendenti e non comportano alcuna discriminazione, di fatto o di diritto, nei confronti dell’altra parte.
Articolo 7
Rilascio di licenze
1. Ciascuna parte subordina al rilascio di una licenza (permesso) l’esercizio della pesca in settori specificati della propria zona economica esclusiva del Mar Baltico da parte dei pescherecci dell’altra parte.
2. L’autorità competente di ciascuna parte comunica in tempo debito all’altra parte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri elementi di identificazione dei pescherecci autorizzati ad esercitare la loro attività nei settori specificati della zona economica esclusiva del Mar Baltico dell’altra parte.
3. L’applicazione delle condizioni relative al rilascio delle licenze è conforme alle raccomandazioni formulate dal comitato misto per la pesca nel Mar Baltico di cui all’articolo 14 del presente accordo.
4. Al ricevimento della domanda di licenza (permesso), ciascuna parte rilascia, in conformità alle disposizioni applicabili della normativa vigente, la licenza (permesso) necessaria per esercitare la pesca nei settori specificati della propria zona economica esclusiva del Mar Baltico.
Articolo 8
Rispetto delle misure di conservazione e di gestione nonché delle altre regolamentazioni in materia di pesca
1. Ciascuna parte adotta, in conformità delle proprie leggi, regolamentazioni e norme amministrative, le misure necessarie per garantire il rispetto, da parte dei suoi pescherecci, delle norme e delle regolamentazioni che disciplinano, nella normativa dell’altra parte, lo sfruttamento delle risorse ittiche nella zona economica esclusiva di quest’ultima nel Mar Baltico.
2. Con riguardo alla propria zona economica esclusiva del Mar Baltico e in conformità della normativa applicabile e del diritto internazionale, ciascuna parte può adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte dei pescherecci dell’altra parte.
3. Ciascuna parte comunica preventivamente all’altra parte, secondo le modalità più appropriate, le regolamentazioni e le misure intese a disciplinare l’attività di pesca, nonché eventuali modifiche delle stesse.
4. Ciascuna parte adotta le misure che ritiene necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente accordo nella propria zona economica esclusiva e nel proprio mare territoriale.
Articolo 9
Cooperazione per il controllo e l’esecuzione delle norme
Le parti cooperano per il controllo e l’applicazione delle norme nel Mar Baltico. A tal fine esse convengono di elaborare un piano per lo scambio delle strategie in materia di controllo ed applicazione delle norme.
Articolo 10
Ispezioni
Ciascuna parte autorizza l’ispezione dei propri pescherecci da parte degli organi competenti dell’altra parte responsabili delle operazioni di pesca nella propria zona economica esclusiva del Mar Baltico. Ciascuna delle parti agevola tali ispezioni, intese a controllare il rispetto delle misure e delle regolamentazioni di cui all’articolo 8 del presente accordo.
Articolo 11
Fermo e sequestro di pescherecci
1. In caso di fermo o di sequestro di pescherecci dell’altra parte, gli organi competenti di ciascuna parte notificano prontamente agli organi competenti di tale parte, per via diplomatica o mediante altri canali ufficiali, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.
2. Gli organi competenti di ciascuna parte rilasciano rapidamente i pescherecci e gli equipaggi in stato di fermo dietro versamento, da parte del proprietario della nave o del suo rappresentante, di una cauzione adeguata o su presentazione da parte degli stessi di altre garanzie, da determinarsi in base alla legislazione vigente della Federazione russa e degli Stati membri della Comunità europea.
Articolo 12
Cooperazione scientifica
1. Le parti chiedono al CIEM di fornire pareri scientifici con riguardo agli stock transzonali, associati e dipendenti nel Mar Baltico; tali pareri costituiscono la base per l’adozione delle misure di gestione comuni relative a tali stock.
2. Le parti si impegnano a cooperare nell’ambito del CIEM per lo svolgimento della ricerca scientifica utile ai fini del presente accordo.
3. Le parti promuovono la collaborazione fra i propri ricercatori ed esperti sulle questioni di interesse comune nel settore della pesca, compresa l’acquacoltura.
Articolo 13
Specie anadrome e catadrome
1. Le parti cooperano ai fini della conservazione delle specie anadrome e catadrome in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nell’ambito del presente accordo e di accordi internazionali pertinenti, allo scopo di promuovere la conservazione, la ricostituzione, il rafforzamento e la gestione razionale di tali stock nel Mar Baltico.
2. Nonostante la definizione della zona geografica di applicazione del presente accordo di cui all’articolo 2, le parti possono convenire di estendere la cooperazione con riguardo alla gestione delle specie anadrome e catadrome, escludendo tuttavia quelle che trascorrono l’intero ciclo vitale nelle acque interne.
Articolo 14
Comitato misto per la pesca nel Mar Baltico
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo le parti istituiscono un Comitato misto per la pesca nel Mar Baltico (di seguito denominato «comitato»).
2. Ciascuna parte nomina il proprio rappresentante al comitato e il suo assistente e ne informa l’altra parte per via ufficiale.
3. Il comitato tratta tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo e formula raccomandazioni per le parti.
4. In particolare il comitato:
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a) |
esamina lo sviluppo e la dinamica degli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico e le attività di pesca che li sfruttano; |
|
b) |
supervisiona l’applicazione, l’interpretazione e il buon funzionamento dell’accordo, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative al controllo e all’esecuzione delle norme e alle ispezioni; |
|
c) |
coordina le questioni di interesse comune in materia di pesca; |
|
d) |
funge da sede per la composizione amichevole di qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. |
5. Il comitato si riunisce, secondo quanto convenuto dalle parti, almeno una volta all’anno alternativamente nel territorio di ciascuna delle parti, al fine di raccomandare misure alle rispettive autorità responsabili della pesca e degli stock interessati nel Mar Baltico, conformemente a quanto disposto all’articolo 5 del presente accordo. Il comitato si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di una delle parti.
6. Ove necessario, il comitato istituisce organi supplementari per svolgere le funzioni ad esso affidate.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno alla prima riunione.
Articolo 15
Consultazioni fra le parti
Le parti si consultano su questioni relative all’applicazione e all’adeguato funzionamento del presente accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione o applicazione.
Articolo 16
Cooperazione internazionale
Le parti cooperano, nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, su questioni di interesse comune inerenti alla gestione e alla conservazione degli stock che vengano trattate dalle suddette organizzazioni.
Articolo 17
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente accordo non condizionano o pregiudicano in alcun modo le posizioni o le opinioni di ciascuna parte sui rispettivi diritti o obblighi previsti dagli accordi di pesca internazionali o su qualunque questione attinente al diritto del mare.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche esclusive delle parti.
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma ed entra in vigore a decorrere dalla data in cui le parti si notificano per iscritto la conclusione di tutte le procedure interne all’uopo necessarie.
2. Alla data di entrata in vigore il presente accordo si sostituisce ai seguenti accordi di pesca, nella misura in cui essi riguardano la pesca marittima nel Mar Baltico, conclusi, rispettivamente, tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Federazione russa, firmato il 21 luglio 1992, tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, firmato l’11 dicembre 1992, tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Federazione russa, firmato l’11 marzo 1994, tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Federazione russa, firmato il 4 maggio 1994, tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Federazione russa, firmato il 5 luglio 1995, e tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Federazione russa, firmato il 29 giugno 1999.
Articolo 19
Durata dell’accordo
Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di sei anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Qualora una delle parti non receda mediante notifica trasmessa almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l’accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo recesso notificato almeno nove mesi prima della fine di ciascun periodo.
Articolo 20
Regime linguistico
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì ventotto aprile 2009, in bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di controversia sono determinanti i testi dell’accordo nelle lingue inglese e russa.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейское сообшество
За правителството на Руската федерация
Por el Gobierno de la Federación de Rusia
Za vládu Ruské federace
På regeringen for Den Russiske Føderations vegne
Für die Regierung der Russischen Föderation
Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il Governo della Federazione russa
Krievijas Federācijas valdības vārdā
Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Gvern tal-Federazzjoni Russa
Voor de regering van de Russische Federatie
W imieniu rządu Federacji Rosyjskiej
Pelo Governo da Federação da Rússia
Pentru Guvernul Federației Ruse
Za vládu Ruskej federácie
Za Vlado Ruske federacije
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
За Правителъство Российской Федерации