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Document 32009R0110
Commission Regulation (EC) No 110/2009 of 5 February 2009 amending the list of countries mentioned in Annex I to Council Regulation (EC) No 519/94
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
GU L 37 del 6.2.2009, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009
6.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 110/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2009
che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 519/94 (2) il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina. |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94. |
(5) |
Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.