Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0050

    Regolamento (CE) n. 50/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 , recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

    GU L 17 del 22.1.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/50/oj

    22.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 50/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2009

    recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 10/2009 della Commissione (4).

    (2)

    Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

    (4)  GU L 4 del 8.1.2009, pag. 5.


    ALLEGATO

    Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 gennaio 2009

    (EUR)

    Codice NC

    Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

    Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

    1701 11 10 (1)

    24,73

    3,93

    1701 11 90 (1)

    24,73

    9,17

    1701 12 10 (1)

    24,73

    3,74

    1701 12 90 (1)

    24,73

    8,74

    1701 91 00 (2)

    26,92

    11,77

    1701 99 10 (2)

    26,92

    7,25

    1701 99 90 (2)

    26,92

    7,25

    1702 90 95 (3)

    0,27

    0,38


    (1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


    Top