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Dokument 32008R1356
Commission Regulation (EC) No 1356/2008 of 23 December 2008 amending Regulation (EC) No 593/2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 350 del 30.12.2008, s. 46—55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Již není platné, Datum konce platnosti: 31/03/2014; abrogato da 32014R0319
30.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2008 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,
dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
(1) |
Le regole relative al calcolo dei diritti e degli onorari fissati nel regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2), devono essere periodicamente rivedute al fine di garantire che l'importo dei diritti e degli onorari dovuti dal richiedente corrisponda alla complessità delle operazioni svolte dall'Agenzia e al carico di lavoro effettivo che esse comportano. Le future modifiche del suddetto regolamento perfezioneranno ulteriormente tali regole, anche sulla base dei dati che saranno disponibili nell'ambito dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») in seguito all'applicazione del suo sistema di programmazione delle risorse di impresa (Enterprise Resource Planning). |
(2) |
Gli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell'Agenzia di certificati rilasciati da un paese terzo con il quale la Comunità ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell'Agenzia. |
(3) |
Pur garantendo un equilibrio fra l'insieme delle spese sostenute dall'Agenzia nello svolgimento delle proprie operazioni di certificazione e le entrate complessive provenienti da diritti e onorari da essa riscossi, le regole per il calcolo di questi ultimi devono restare effettive ed eque nei confronti di tutti i richiedenti. Ciò deve valere anche per il calcolo delle spese di viaggio fuori dal territorio degli Stati membri. La formula attuale deve essere perfezionata per garantire che essa si riferisca esclusivamente alle spese dirette sostenute per tali viaggi. |
(4) |
L'esperienza ottenuta dall'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2007 ha dimostrato la necessità di specificare quando l'Agenzia può fatturare i diritti dovuti e di istituire un metodo per calcolare l'importo che deve essere rimborsato in caso di interruzione di un'operazione di certificazione. Regole analoghe devono essere previste in caso di rinuncia o di sospensione di un certificato. |
(5) |
Per ragioni tecniche, è necessario introdurre talune modifiche nell'allegato al regolamento (CE) n. 593/2007 al fine di migliorare alcune definizioni o classificazioni. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 593/2007. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:
1) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula: d = f + v + h – e dove:
|
2) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 12, il quinto paragrafo è soppresso; |
4) |
all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso; |
5) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.
La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) |
i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1o gennaio 2009; |
b) |
i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o gennaio 2009. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:
(1) |
La nota esplicativa (7) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
La nota esplicativa (9) è sostituita dalla seguente:
|
(3) |
Nella parte I, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 (4)]
Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione
Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]
Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]
Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]
Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002
|
(4) |
Nella parte II, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
|
(1) La definizione di “significativo” figura al paragrafo 21A.101, lettera b) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003.
(2) Per le definizioni di “base”, “non-base”, “livello 1”, “livello 2”, “componenti critici” e “autorità di certificazione”, cfr. l'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.
(3) I criteri di accettazione automatica dell'EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nella “EASA Executive Director Decision 2004/04/CF”, o nell'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.»
(4) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(5) Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(6) Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(7) Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(8) Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.
(9) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.
(10) Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.
(11) Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.
(12) Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o certificati ristretti di omologazione, per prodotti della medesima categoria, come indicato nella seguente tabella:
Prodotti della medesima categoria |
Riduzione applicata all'importo del diritto fisso |
1o |
0 % |
2o |
10 % |
3o |
20 % |
4o |
30 % |
5o |
40 % |
6o |
50 % |
7o |
60 % |
8o |
70 % |
9o |
80 % |
10o |
90 % |
11o e prodotti e successivi |
100 % |
(13) Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che costituiscono elementi diversi dall'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.»