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Document 32008R1311

    Regolamento (CE) n. 1311/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

    GU L 344 del 20.12.2008, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1311/oj

    20.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/54


    REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2008

    che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

    (2)

    Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

    (3)

    L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

    (4)

    L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

    (3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


    ALLEGATO

    1.

    Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

    Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

    Ammontare dell'aiuto

    (in EUR/t)

    1

    2

    I.   

    Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

    Sardine della specie Sardina pilchardus

    355

    Altre specie

    288

    II.

    Filettatura, congelamento e magazzinaggio

    386

    III.

    Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri, con testa, tagliati o filettati

    277

    IV.

    Marinatura e magazzinaggio

    257

    2.

    Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

    Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

    Prodotti

    Ammontare dell'aiuto

    (in EUR/t)

    1

    2

    3

    I.

    Congelamento e magazzinaggio

    Scampi

    (Nephrops norvegicus)

    323

    Code di scampi

    (Nephrops norvegicus)

    245

    II.

    Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio

    Scampi

    (Nephrops norvegicus)

    290

    III.

    Cottura, congelamento e magazzinaggio

    Scampi

    (Nephrops norvegicus)

    323

    Granchi porri

    (Cancer pagurus)

    245

    IV.

    Pastorizzazione e magazzinaggio

    Granchi porri

    (Cancer pagurus)

    386

    V.

    Conservazione in vivaio o in gabbia

    Granchi porri

    (Cancer pagurus)

    210

    3.

    Ammontare dell'aiuto forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

    Metodi di trasformazione

    Ammontare dell'aiuto

    (in EUR/t)

    I.

    Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

    288

    II.

    Filettatura, congelamento e magazzinaggio

    386


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