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Document 32008R1229

Regolamento (CE) n. 1229/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [San Simón da Costa (DOP), Ail blanc de Lomagne (IGP), Steirischer Kren (IGP)]

GU L 333 del 11.12.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1229/oj

11.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [San Simón da Costa (DOP), Ail blanc de Lomagne (IGP), Steirischer Kren (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «San Simón da Costa» presentata dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Ail blanc de Lomagne» presentata dalla Francia e la domanda di registrazione della denominazione «Steirischer Kren» presentata dall’Austria sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 85 del 4.4.2008, pag. 13 (San Simón da Costa), GU C 87 dell’8.4.2008, pag. 8 (Ail blanc de Lomagne), GU C 91 del 12.4.2008, pag. 26 (Steirischer Kren).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.3.   Formaggi

SPAGNA

San Simón da Costa (DOP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Ail blanc de Lomagne (IGP)

AUSTRIA

Steirischer Kren (IGP)


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