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Document 32008R1229
Commission Regulation (EC) No 1229/2008 of 10 December 2008 entering certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (San Simón da Costa (PDO), Ail blanc de Lomagne (PGI), Steirischer Kren (PGI))
Regolamento (CE) n. 1229/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [San Simón da Costa (DOP), Ail blanc de Lomagne (IGP), Steirischer Kren (IGP)]
Regolamento (CE) n. 1229/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [San Simón da Costa (DOP), Ail blanc de Lomagne (IGP), Steirischer Kren (IGP)]
GU L 333 del 11.12.2008, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2008
recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [San Simón da Costa (DOP), Ail blanc de Lomagne (IGP), Steirischer Kren (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «San Simón da Costa» presentata dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Ail blanc de Lomagne» presentata dalla Francia e la domanda di registrazione della denominazione «Steirischer Kren» presentata dall’Austria sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 85 del 4.4.2008, pag. 13 (San Simón da Costa), GU C 87 dell’8.4.2008, pag. 8 (Ail blanc de Lomagne), GU C 91 del 12.4.2008, pag. 26 (Steirischer Kren).
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.3. Formaggi
SPAGNA
San Simón da Costa (DOP)
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Ail blanc de Lomagne (IGP)
AUSTRIA
Steirischer Kren (IGP)