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Document 32008D0918
Council Decision 2008/918/CFSP of 8 December 2008 on the launch of a European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Atalanta)
Decisione 2008/918/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
Decisione 2008/918/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
GU L 330 del 9.12.2008, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/19 |
DECISIONE 2008/918/PESC DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2008
relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione denominata «Atalanta»), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro. |
(2) |
Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l’inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all’uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale di transizione (GFT), l’azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. |
(3) |
Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore la pianificazione in corso di un’eventuale operazione navale militare dell’Unione europea, nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell’attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi a cooperare con il GFT nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un’importanza vitale per l’inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala. |
(4) |
Con lettera in data 14 novembre 2008 il GFT ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’offerta che gli era stata fatta, conformemente al paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008). |
(5) |
L’Unione europea potrà essere indotta a basarsi su risoluzioni successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la situazione in Somalia. |
(6) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e pertanto non partecipa al finanziamento dell’operazione, |
DECIDE:
Articolo 1
Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, in seguito denominata «operazione Atalanta», sono approvati.
Articolo 2
L’operazione Atalanta ha inizio l’8 dicembre 2008.
Articolo 3
Il comandante dell’operazione Atalanta è autorizzato, con effetto immediato, ad emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze e dare avvio all’esecuzione della missione.
Articolo 4
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.