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Dokument 32008D0857

2008/857/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2008 , recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2008) 6583]

GU L 302 del 13.11.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 29/11/2011; abrogato da 32011D0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/857/oj

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2008) 6583]

(2008/857/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2004/4/CE della Commissione (2) è di norma vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Negli anni scorsi, compresa la campagna d’importazione 2007/2008, è stato tuttavia autorizzato l’ingresso nella Comunità, a determinate condizioni, di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi».

(2)

Nel corso della campagna d’importazione 2007/2008 non sono state registrate intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Sulla base della richiesta avanzata e delle informazioni fornite dall’Egitto, la Commissione ha potuto stabilire che l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, purché siano rispettate determinate condizioni.

(4)

È quindi opportuno autorizzare l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2008/2009.

(5)

La decisione 2004/4/CE deve essere modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 2, paragrafo 1, le date «2007/2008» sono sostituite da «2008/2009»;

2)

nell’articolo 4, la data «31 agosto 2008» è sostituita da «31 agosto 2009»;

3)

nell’articolo 7, la data «30 settembre 2008» è sostituita da «30 settembre 2009»;

4)

l’allegato è modificato come segue:

a)

al punto 1, lettera b), iii), la data «2007/2008» è sostituita da «2008/2009»;

b)

al punto 1, lettera b), iii), secondo trattino, la data «1o gennaio 2008» è sostituita da «1o gennaio 2009»;

c)

al punto 1, lettera b), xii), la data «1o gennaio 2008» è sostituita da «1o gennaio 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


Fuq