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Document 32008D0589

2008/589/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2008 , che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558]

GU L 190 del 18.7.2008, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/589/oj

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

[notificata con il numero C(2008) 2558]

(2008/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco del Mar Baltico nonché le norme in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza di tali attività.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede attività di controllo da parte della Commissione e cooperazione fra gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(3)

Per garantire l’efficacia del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione.

(4)

È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per un periodo triennale. I risultati derivanti dall’applicazione di detto programma devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3).

(5)

Occorre incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri interessati al fine di rafforzare l’uniformità delle pratiche di ispezione e sorveglianza e contribuire allo sviluppo del coordinamento delle attività di controllo fra le autorità competenti di tali Stati membri.

(6)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza devono essere condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, stabilito dal regolamento (CE) n. 1098/2007.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:

a)

delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

b)

di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per tre anni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

Articolo 4

Ispezioni della Commissione

Quando la Commissione intraprende un’ispezione di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2371/2002, i suoi ispettori informano, ove possibile, le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai loro accertamenti.

Articolo 5

Ispezioni effettuate dagli Stati membri

1.   Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, designato in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco redatto in conformità all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

la zona, definita all’articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1098/2007, in cui si svolgeranno la sorveglianza e l’ispezione;

c)

la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.

2.   La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Gli Stati membri effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità al piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

Articolo 7

Informazione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:

a)

le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I;

b)

tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II;

c)

la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente;

d)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

Articolo 8

Valutazione

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro redige e invia alla Commissione e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione di cui alla presente decisione e del programma nazionale di controllo di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.   Uno Stato membro può chiedere l’aiuto dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per elaborare la relazione.

3.   Detta Agenzia tiene conto delle relazioni menzionate al paragrafo 1 all’atto di effettuare la valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005.

4.   La Commissione convoca la riunione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007 in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Durante la riunione sono fra l’altro valutate le attività indicate al paragrafo 1.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(3)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.


ALLEGATO I

Compiti di ispezione e sorveglianza

1.   Compiti di ispezione a carattere generale

1.1.

Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

a)

identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;

b)

autorizzazione: licenza, permesso speciale di pesca e diritto di pesca espresso in termini di sforzo di pesca;

c)

documentazione del peschereccio: giornali di bordo, certificati di registrazione, piani di magazzinaggio, registrazioni di notifiche e, ove pertinente, registrazioni di notifiche manuali del sistema VMS;

d)

eventuali altre risultanze dell’ispezione effettuata in mare, in porto o in una qualsiasi fase del processo di commercializzazione.

1.2.

Le risultanze di cui al punto 1.1 sono confrontate con le informazioni comunicate agli ispettori dalle altre autorità competenti, inclusi i dati VMS, le notifiche preventive e gli elenchi dei pescherecci in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.   Compiti di ispezione in mare

Gli ispettori verificano:

a)

i quantitativi di pesce detenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e il rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

b)

la conformità degli attrezzi utilizzati ai requisiti pertinenti, e in particolare alla regola della rete unica, nonché il rispetto delle disposizioni riguardanti lo spessore del ritorto, le dimensioni minime delle maglie e dei pesci, i dispositivi fissati alle reti e la marcatura e l’identificazione degli attrezzi fissi;

c)

il corretto funzionamento dell’apparecchiatura VMS;

d)

il rispetto dei requisiti in materia di pesca in un’unica zona di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

3.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche:

a)

notifica preliminare di sbarco e di cambio di zone specifiche, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;

b)

compilazione del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sforzo di pesca;

c)

quantitativi di pesce effettivi detenuti a bordo, peso del merluzzo bianco e delle altre specie sbarcate e rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

d)

attrezzi detenuti a bordo e rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

e)

se del caso, rispetto delle procedure di spegnimento dell’apparecchiatura VMS.

4.   Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano:

a)

i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

b)

il rispetto dei requisiti in materia di classificazione, etichettatura e taglia minima dei pesci;

c)

la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura del pesce per il controllo delle disposizioni relative alla commercializzazione.

5.   Compiti specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori incaricati della sorveglianza:

a)

verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato;

b)

verificano le restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca;

c)

comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.


ALLEGATO II

Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7

A.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, delle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o delle restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento.

B.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detiene a bordo o utilizza attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o di un suo rappresentante autorizzato, dell’obbligo di essere in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o di conservarne una copia.

C.

Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (1).

D.

Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di sbarco, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2847/93 e agli articoli 11, 13, 15, 19 e 22 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

E.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco, delle condizioni relative all’entrata o all’uscita da zone specifiche indicate all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

F.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario avente a bordo oltre 300 kg di merluzzo bianco, o del suo rappresentante, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

G.

Sbarco di oltre 750 kg di merluzzo bianco al di fuori dei porti designati.

H.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, dell’obbligo di pesare il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

I.

Inosservanza delle restrizioni in materia di transito e del divieto di trasbordo stabiliti all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1098/2007.


(1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


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