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Document 32008R0521

    Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008 , che istituisce l’Impresa Comune Celle a combustibile e idrogeno Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 153 del 12.6.2008, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0559

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/521/oj

    12.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 521/2008 DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2008

    che istituisce l’Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1), (di seguito il «settimo programma quadro») prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico/privato di lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (di seguito «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC sono il risultato dei lavori delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel rispettivo settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi i finanziamenti del settimo programma quadro.

    (2)

    La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), sottolinea la necessità di partenariati paneuropei pubblico/privato ambiziosi per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui segnatamente le ITC.

    (3)

    Il piano «Crescita e occupazione» dell’agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare nella Comunità condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione al fine di favorire la competitività, la crescita e l’occupazione.

    (4)

    Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha concluso che gli Stati membri erano determinati a promuovere le ecoinnovazioni mediante un approccio ambizioso, sfruttando pienamente le potenzialità offerte dai mercati guida in settori quali le tecnologie sostenibili e sicure a bassa emissione di carbonio, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e delle risorse; ha riconosciuto l’esigenza di rafforzare la ricerca in materia di energia, in particolare per accelerare la competitività delle energie sostenibili, specie quelle rinnovabili, e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e l’ulteriore sviluppo delle tecnologie di efficienza energetica.

    (5)

    Nelle conclusioni del 3 marzo 2003, del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2004, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di realizzare ulteriori azioni a seguito del Piano d’azione 3 % per la ricerca e la politica d’innovazione, in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l’industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico/privato transnazionali.

    (6)

    Nel novembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato un’iniziativa europea per la crescita. Tale iniziativa comprende, nel programma Quick-start, un settore di progetto dedicato all’«economia dell’idrogeno», per il quale è stato previsto uno stanziamento totale di 2 800 Mio EUR tra il 2004 e il 2015 e che potrebbe beneficiare di finanziamenti nell’ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (di seguito «RST») e dei fondi strutturali.

    (7)

    Nel maggio 2003 un gruppo ad alto livello sull’idrogeno e le celle a combustibile ha presentato una relazione prospettiva intitolata «Hydrogen Energy and Fuel Cells — a vision of our future», che raccomandava tra l’altro di costituire un partenariato nel settore delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno con un aumento sostanziale del bilancio di RST, nonché un programma pilota e di dimostrazione per estendere gli esercizi di convalida delle tecnologie al settore dello sviluppo dei mercati.

    (8)

    Nel dicembre 2003 la Commissione ha agevolato la creazione della piattaforma tecnologica europea «Idrogeno e celle a combustibile», che riunisce tutte le parti interessate in uno sforzo comune per realizzare la visione del gruppo ad alto livello. Nel marzo 2005 tale piattaforma tecnologica ha adottato un’agenda strategica di ricerca e una strategia di intervento, intese ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno nella Comunità.

    (9)

    La sfida tecnologica rappresentata dalle celle a combustibile e dall’idrogeno è molto complessa e di grande portata e la dispersione delle competenze tecniche è molto elevata. Di conseguenza, per raggiungere una massa critica in termini di volume di attività, eccellenza e potenziale d’innovazione, occorre affrontare questa sfida in modo mirato e coerente a livello dell’UE. Ciò, e il relativo contributo potenziale alle politiche comunitarie, in particolare in materia di energia, ambiente, trasporti, sviluppo sostenibile e crescita economica, richiede l’applicazione dell’approccio ITC in questo settore.

    (10)

    L’obiettivo dell’ITC «Celle a combustibile e idrogeno» è di attuare un programma di attività di RST in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell’idrogeno. Queste attività dovrebbero essere realizzate, sulla base della piattaforma tecnologica europea «Idrogeno e celle a combustibile», con la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto industriale, comprese le piccole e medie imprese (di seguito «PMI»), i centri di ricerca, le università e le regioni.

    (11)

    Sono necessarie significative innovazioni in una serie di settori affinché le tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno siano utilizzate in modo efficace. Si dovrebbe porre un accento adeguato sulla ricerca a lungo termine, tenendo conto del parere espresso dagli organi consultivi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (di seguito «impresa comune FCH»).

    (12)

    In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per i cittadini europei, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST delle celle a combustibile e dell’idrogeno fornito dalla Commissione e dall’industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un’impresa comune FCH ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l’utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all’ITC sulle «Celle a combustibile e idrogeno». L’impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo fino al 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del settimo programma quadro.

    (13)

    Gli obiettivi dell’impresa comune FCH dovrebbero essere conseguiti mediante la messa in comune di risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato a sostegno delle attività di RST, allo scopo di aumentare l’efficacia complessiva degli sforzi di ricerca a livello europeo e accelerare lo sviluppo e l’introduzione delle tecnologie connesse alle celle a combustibile e all’idrogeno. A tal fine, l’impresa comune FCH dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale per progetti intesi a attuare attività di RST. Le attività di ricerca dovrebbero rispettare i principi fondamentali ed etici applicabili al settimo programma quadro.

    (14)

    I membri fondatori dell’impresa comune FCH dovrebbero essere la Comunità, rappresentata dalla Commissione in quanto rappresentante del settore pubblico, ed il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» (di seguito «il gruppo industriale»), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private. Un gruppo di ricerca può diventare membro dell’impresa comune FCH.

    (15)

    I costi amministrativi dell’impresa comune FCH dovrebbero essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità e dal gruppo industriale fin dall’inizio. Se viene costituito il gruppo di ricerca, anch’esso dovrebbe contribuire ai costi amministrativi.

    (16)

    I costi operativi dovrebbero essere finanziati dalla Comunità, dall’industria e dagli altri soggetti giuridici pubblici e privati che partecipano alle attività. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti, in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

    (17)

    Conformemente al settimo programma quadro e alla decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), Centro comune di ricerca, il Centro comune di ricerca può all’occorrenza partecipare ad ITC. Il Centro comune di ricerca ha una competenza specifica nei settori delle celle a combustibile e dell’idrogeno ed è pertanto opportuno chiarire che il suo eventuale contributo ad iniziative tecnologiche congiunte non è destinato a far parte del contributo della Comunità previsto negli atti giuridici che istituiscono le iniziative tecnologiche congiunte.

    (18)

    L’impresa comune FCH dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, si dovrebbe tener conto delle specificità derivanti dalla natura dell’ITC quale partenariato pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

    (19)

    L’impresa comune FCH dovrebbe adottare, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di RST in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato di coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune FCH e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (5).

    (20)

    Le modalità organizzative e operative dell’impresa comune FCH dovrebbero essere stabilite nello statuto dell’impresa comune FCH, nel quadro del presente regolamento.

    (21)

    La politica dell’impresa comune FCH in materia di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe stabilire che la proprietà dei diritti è attribuita ai partecipanti dei progetti, quali titolari della proprietà industriale creata a seguito dell’iniziativa tecnologica congiunta FCH, e ne dovrebbe permettere un adeguato sfruttamento.

    (22)

    Dovrebbero essere adottate misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e si dovrebbero prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (6), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (8).

    (23)

    In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune FCH dovrebbe essere responsabile delle sue azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell’impresa comune FCH.

    (24)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la costituzione dell’impresa comune FCH, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale e della portata delle sfide individuate nel campo della ricerca, che rendono necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Costituzione

    1.   Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta (di seguito «ITC») «Celle a combustibile e idrogeno» è costituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (di seguito «impresa comune FCH») per il periodo fino al 31 dicembre 2017.

    2.   L’impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio).

    Articolo 2

    Obiettivi

    1.   L’impresa comune FCH contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e in particolare dei temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)» e «Trasporti (aeronautica compresa)» del programma specifico «Cooperazione».

    2.   In particolare, l’impresa comune:

    a)

    mira a portare l’Europa all’avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno e a consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno, contribuendo a fare in modo che le forze del mercato commerciale producano i sostanziali vantaggi pubblici potenziali;

    b)

    sostiene la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (di seguito «RST») negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro (di seguito «paesi associati») in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno;

    c)

    sostiene l’attuazione delle priorità RST dell’ITC «Celle a combustibile e idrogeno», segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale;

    d)

    mira ad incoraggiare l’aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati.

    Articolo 3

    Status giuridico

    L’impresa comune FCH è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    Articolo 4

    Statuto

    È adottato lo statuto dell’impresa comune FCH, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

    Articolo 5

    Contributo della Comunità

    1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune FCH a copertura dei costi amministrativi ed operativi è pari a 470 Mio EUR. Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnato ai temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)» e «Trasporti (aeronautica compresa)» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro, conformemente a quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo di finanziamento generale e accordi di finanziamento annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune FCH.

    3.   Il contributo comunitario all’impresa comune FCH utilizzato per finanziare progetti è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale e di una valutazione effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti.

    4.   Gli eventuali contributi finanziari o in natura del Centro comune di ricerca all’impresa comune FCH non sono considerati facenti parte del contributo della Comunità di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Regolamento finanziario

    1.   L’impresa comune FCH adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Esso può discostarsi dalle regole stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell’impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.

    2.   L’impresa comune FCH dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.

    Articolo 7

    Personale

    1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune FCH e al suo direttore esecutivo.

    2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune FCH esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

    3.   Il consiglio di direzione adotta, in accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

    4.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune FCH che sarà stabilita nel bilancio annuale della stessa.

    5.   Il personale dell’impresa comune FCH è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

    6.   Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune FCH.

    Articolo 8

    Privilegi e immunità

    All’impresa comune FCH e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

    Articolo 9

    Responsabilità

    1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune FCH è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione.

    2.   In materia di responsabilità non contrattuale, l’impresa comune FCH risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune FCH destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa sono considerati spese dell’impresa comune FCH e sono coperti dalle risorse dell’impresa comune FCH.

    4.   Solo l’impresa comune FCH risponde delle proprie obbligazioni.

    Articolo 10

    Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

    1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

    a)

    sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e dello statuto di cui all’articolo 4;

    b)

    in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi o contratti conclusi dall’impresa comune FCH;

    c)

    sui ricorsi promossi contro l’impresa comune FCH, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

    d)

    sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune FCH nell’esercizio delle sue funzioni.

    2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune FCH.

    Articolo 11

    Rapporto, valutazione e discarico

    1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune FCH. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.

    2.   Entro il 30 maggio 2011, e comunque non oltre il 30 giugno 2011, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base a un mandato stabilito previa consultazione con l’impresa comune FCH, a una valutazione intermedia di tale impresa comune. La valutazione riguarda la qualità e l’efficacia dell’impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.

    3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune FCH. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune FCH è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune FCH.

    Articolo 12

    Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

    1.   L’impresa comune FCH garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

    2.   Qualora l’impresa comune FCH o il suo personale commettano delle irregolarità, i membri dell’impresa comune FCH si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune FCH.

    3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

    4.   L’impresa comune FCH effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune FCH.

    5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell’impresa comune FCH e il personale incaricato dell’assegnazione di tali fondi. A tal fine, l’impresa comune FCH garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare, a nome dell’impresa comune FCH, gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

    6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito «OLAF»), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (10), dispone, nei confronti dell’impresa comune FCH e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune FCH aderisce all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (11). L’impresa comune FCH adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

    Articolo 13

    Riservatezza

    Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune FCH protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

    Articolo 14

    Trasparenza

    1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (12), si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune FCH.

    2.   L’impresa comune FCH adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 15 dicembre 2008.

    3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune FCH ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

    Articolo 15

    Proprietà intellettuale

    L’impresa comune FCH adotta regole distinte che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca di base ai principi del regolamento (CE) n. 1906/2006 (di seguito «regole di partecipazione del settimo programma quadro»), secondo le disposizioni dell’articolo 25 dello statuto e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di RST di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.

    Articolo 16

    Attività preparatorie

    1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune FCH fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con i suoi membri e con il coinvolgimento degli organi competenti.

    2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

    3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune FCH dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’impresa comune FCH. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune FCH.

    Articolo 17

    Sostegno da parte dello Stato ospitante

    L’impresa comune FCH e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che il Belgio deve fornire all’impresa comune FCH.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. VIZJAK


    (1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. Rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

    (3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368. Rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 126.

    (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

    (5)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

    (7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    (10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

    (11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    (12)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


    ALLEGATO

    STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE «CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO»

    Articolo 1

    Principali compiti e attività

    I principali compiti e attività dell’impresa comune FCH sono:

    a)

    garantire la costituzione e la gestione efficace dell’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno»;

    b)

    con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all’industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;

    c)

    attirare nuovi investimenti nelle attività di RST a livello industriale, nazionale e regionale;

    d)

    integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sostenibilità e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;

    e)

    favorire l’innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI;

    f)

    facilitare l’interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale;

    g)

    promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro;

    h)

    incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri e dei paesi associati;

    i)

    realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all’ingresso nel mercato;

    j)

    condurre attività di ricerca a sostegno dell’elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e del riesame di quelle esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all’ingresso nel mercato e sostenere l’intercambiabilità, l’interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell’idrogeno e i mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l’innovazione;

    k)

    svolgere attività di comunicazione e diffusione e fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l’accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell’idrogeno e vantaggi delle nuove tecnologie per l’ambiente, la sicurezza d’approvvigionamento, i costi energetici e l’occupazione;

    l)

    stabilire ed attuare un piano di attuazione pluriennale;

    m)

    impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l’attuazione delle attività di RST;

    n)

    garantire la corretta conduzione delle attività di RST e la sana gestione finanziaria delle risorse;

    o)

    comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di RST e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune FCH;

    p)

    informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l’impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito nell’ambito del settimo programma quadro;

    q)

    garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d’accesso alle attività di RST dell’impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del gruppo di ricerca o del gruppo industriale (in particolare le PMI);

    r)

    seguire gli sviluppi internazionali in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale;

    s)

    sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con il programma quadro di ricerca e altre attività, organi e parti interessate europei, nazionali e transnazionali;

    t)

    seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune FCH;

    u)

    effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Membri

    1.   I membri fondatori dell’impresa comune FCH (di seguito «i membri fondatori») sono:

    a)

    la Comunità, rappresentata dalla Commissione; e,

    b)

    previa accettazione dello statuto, il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» Aisbl, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio), la cui finalità consiste nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune FCH (di seguito «il gruppo industriale»).

    2.   Il gruppo industriale:

    provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario,

    assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH sia almeno equivalente al contributo della Comunità,

    è aperto all’adesione, a condizioni eque, di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o di uno Stato associato ed avente la sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell’impresa comune FCH.

    3.   Un gruppo di ricerca che rappresenta può diventare membro, dopo la costituzione dell’impresa comune FCH, a condizione che esso ne accetti lo statuto.

    Il gruppo di ricerca:

    è aperto all’adesione, a condizioni eque, di qualsiasi organismo di ricerca, comprese le università ed i centri di ricerca stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato, ad esclusione di quelli che rappresentano gli interessi dell’industria o di quelli istituiti da un’impresa al solo scopo di intraprendere ricerche per detta impresa,

    è un’organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune FCH,

    è costituito a norma del diritto belga e opera in base a statuti registrati debitamente adottati in funzione dell’ITC,

    provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario.

    Articolo 3

    Adesione e cambiamento di membri

    1.   Ogni nuova richiesta di adesione da parte del gruppo di ricerca all’impresa comune FCH è presentata al consiglio di direzione per approvazione.

    2.   Le decisioni del consiglio di direzione relative all’adesione del gruppo di ricerca sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del gruppo di ricerca per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune FCH. La Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

    3.   L’adesione all’impresa comune FCH può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

    4.   Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all’impresa comune FCH. In tal caso, l’impresa comune FCH è sciolta conformemente alle disposizioni dell’articolo 27.

    5.   Il gruppo di ricerca può porre fine alla sua adesione all’impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori; allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall’impresa comune FCH prima della cessazione della sua partecipazione.

    6.   I membri fondatori e il gruppo di ricerca, qualora diventi membro, sono di seguito «membri».

    Articolo 4

    Organi

    1.   Gli organi dell’impresa comune FCH sono:

    a)

    il consiglio di direzione;

    b)

    il direttore esecutivo;

    c)

    il comitato scientifico.

    2.   Qualora un compito specifico non sia assegnato a uno degli organi, è competente il consiglio di direzione.

    3.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH e l’Assemblea generale delle parti interessate sono organi consultivi esterni dell’impresa comune FCH.

    Articolo 5

    Consiglio di direzione

    1.   Composizione e processo decisionale

    a)

    Il consiglio di direzione è composto di sei rappresentanti del gruppo industriale e di sei rappresentanti della Commissione.

    b)

    Qualora sia costituito il gruppo di ricerca, la Commissione trasferisce un seggio al rappresentante di tale gruppo.

    c)

    Ciascun membro del consiglio di direzione possiede un diritto di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza dei tre quarti.

    d)

    Almeno una delle persone nominate dal gruppo industriale rappresenta le PMI.

    e)

    Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente. Il presidente è eletto per due anni.

    f)

    Il presidente convoca l’Assemblea generale delle parti interessate.

    g)

    Il segretario del consiglio di direzione è il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo prende parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

    h)

    I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

    i)

    Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno ai sensi del paragrafo 3.

    2.   Ruoli e compiti

    Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell’impresa comune FCH e sovrintende all’attuazione delle sue attività.

    In particolare, il consiglio di direzione:

    a)

    valuta le richieste di adesione e decide in merito ai cambiamenti di membri in conformità dell’articolo 3;

    b)

    decide di porre fine all’adesione all’impresa comune FCH di qualsiasi membro inadempiente;

    c)

    approva i piani di attuazione annuale e pluriennale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH e del comitato scientifico;

    d)

    approva il bilancio annuale, ivi compreso l’organigramma del personale;

    e)

    approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

    f)

    approva i conti e il bilancio annuali;

    g)

    garantisce la disponibilità delle capacità di revisione contabile interna dell’impresa comune FCH;

    h)

    adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento;

    i)

    approva le iniziative intese a modificare lo statuto, conformemente all’articolo 26;

    j)

    nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e controlla le prestazioni;

    k)

    approva la struttura organizzativa dell’Ufficio del programma su proposta del direttore esecutivo;

    l)

    approva la metodologia per la valutazione dei contributi in natura in conformità dei principi di cui all’articolo 12;

    m)

    approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal direttore esecutivo;

    n)

    approva l’elenco delle proposte di progetti selezionate per il finanziamento;

    o)

    approvare il modello di convenzione di sovvenzione;

    p)

    approva i contratti di servizi e forniture;

    q)

    approva la valutazione indipendente annuale del livello dei contributi in natura prima della sua presentazione alla Commissione;

    r)

    assegna tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti ad uno degli organi dell’impresa comune FCH;

    s)

    approva le procedure dell’impresa comune FCH, tra cui le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale in conformità dell’articolo 25;

    t)

    adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14 del presente regolamento;

    u)

    approva gli inviti a presentare proposte;

    v)

    sovrintende alle attività dell’impresa comune FCH nel loro complesso.

    3.   Regolamento interno

    a)

    Il consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del gruppo industriale o del presidente. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell’impresa comune FCH. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente.

    b)

    Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

    c)

    Caso per caso, il consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, a partecipare alle sue riunioni.

    Articolo 6

    Direttore esecutivo

    1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune FCH, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione. In questo contesto, informa periodicamente il consiglio di direzione e il comitato scientifico e risponde alle loro richieste di informazioni puntuali e specifiche.

    2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti in modo indipendente e risponde al consiglio di direzione.

    3.   Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    4.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti Internet accessibili al pubblico. Previa valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.

    5.   In particolare, il direttore esecutivo:

    a)

    presenta al consiglio di direzione i piani di attuazione annuale e pluriennale e le previsioni di spesa corrispondenti;

    b)

    presenta al consiglio di direzione la proposta di bilancio annuale, ivi compreso la tabella dell’organico del personale;

    c)

    presenta al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

    d)

    presenta al consiglio di direzione i conti e il bilancio annuali;

    e)

    presenta all’approvazione del consiglio di direzione le disposizioni e gli orientamenti per la valutazione e la selezione delle proposte di progetti, come pure le procedure per la diffusione dei risultati della ricerca;

    f)

    sovrintende alla gestione degli inviti a presentare proposte di progetti;

    g)

    presenta all’approvazione del consiglio di direzione l’elenco delle proposte di progetti selezionate per il finanziamento;

    h)

    presenta all’approvazione del consiglio di direzione l’elenco delle convenzioni di sovvenzioni da concludere;

    i)

    approva e firma le singole convenzioni di sovvenzioni stabilite conformemente al modello di convenzione di sovvenzione; le convenzioni di sovvenzione le cui disposizioni non corrispondono pienamente al relativo modello sono sottoposte all’approvazione del consiglio di direzione;

    j)

    presenta all’approvazione del consiglio di direzione i contratti di servizi e di forniture da concludere;

    k)

    presenta al consiglio di direzione la o le sue proposte per quanto concerne la struttura organizzativa dell’Ufficio del programma e organizza, dirige e controlla il personale dell’impresa comune FCH;

    l)

    organizza le riunioni del consiglio di direzione;

    m)

    assicura i compiti di segretariato per l’Assemblea generale delle parti interessate;

    n)

    assiste, se necessario, alle riunioni del comitato scientifico in qualità di osservatore;

    o)

    se del caso, istituisce gruppi di esperti ad hoc, a seguito di decisione del consiglio di direzione, per raccogliere il parere degli esperti;

    p)

    controlla i finanziamenti pubblici e privati e propone al consiglio di direzione ogni azione correttiva necessaria per mantenere l’equilibrio richiesto;

    q)

    valuta il livello dei contributi in natura in conformità dei principi di cui all’articolo 12 (per la prima volta alla fine del secondo esercizio finanziario dopo l’avvio dell’impresa comune FCH) e provvede a far approvare al consiglio di direzione i risultati della valutazione e a sottoporli alla Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario;

    r)

    fornisce altre eventuali informazioni richieste dal consiglio di direzione;

    s)

    fornisce alla Commissione le informazioni e i servizi necessari ai fini del riesame intermedio e finale;

    t)

    è responsabile della valutazione e della gestione dei rischi;

    u)

    propone al consiglio di direzione le eventuali assicurazioni necessarie alla impresa comune FCH per far fronte ai suoi obblighi;

    v)

    è responsabile della preparazione, negoziazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione per l’attuazione delle attività di RST e dei contratti di servizi e forniture necessari per il funzionamento dell’impresa comune FCH;

    w)

    è responsabile dei lavori preparatori per assicurare il discarico annuale da parte del Parlamento europeo.

    Articolo 7

    Ufficio del programma

    1.   L’Ufficio del programma esegue, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, tutti i compiti che sono di competenza dell’impresa comune FCH.

    2.   In particolare, l’Ufficio del programma ha il compito di:

    a)

    gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte di progetti, conformemente al piano di attuazione annuale, la valutazione, con l’assistenza di esperti indipendenti e la selezione delle proposte di progetti, la negoziazione delle proposte di progetti selezionate e il follow-up e la gestione delle convenzioni di sovvenzione, ivi compreso il relativo coordinamento;

    b)

    garantire l’istituzione e le gestione di un sistema di contabilità adeguato per il calcolo dei contributi pubblici e privati reali ai progetti;

    c)

    fornire al consiglio di direzione e a tutti gli altri organi sussidiari la documentazione ed il sostegno logistico necessari;

    d)

    elaborare il piano di attuazione pluriennale e le previsioni di spesa corrispondenti;

    e)

    preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso la tabella dell’organico;

    f)

    preparare il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

    g)

    preparare i conti e il bilancio annuali;

    h)

    preparare tutti i documenti necessari ai fini dell’esame intermedio e finale;

    i)

    gestire gli appalti di beni/servizi, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune FCH;

    j)

    svolgere ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

    Articolo 8

    Comitato scientifico

    1.   Il comitato scientifico è un organo consultivo del consiglio di direzione. Esercita le sue attività con il sostegno dell’Ufficio del programma.

    2.   Il comitato scientifico è composto da nove membri al massimo.

    3.   I membri rappresentano in modo equilibrato le competenze di livello mondiale delle università, dell’industria e degli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l’intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni strategiche per quanto concerne l’impresa comune FCH.

    4.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH.

    5.   Il comitato scientifico elegge per consenso un presidente fra i suoi membri.

    6.   Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:

    a)

    dà il proprio parere circa le priorità scientifiche per la proposta relativa ai piani di attuazione annuale e pluriennale;

    b)

    dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività;

    c)

    dà il proprio parere sulla composizione dei comitati di valutazione inter pares.

    7.   Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato dal presidente.

    8.   Il comitato scientifico può, con l’accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri.

    Articolo 9

    Gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH

    1.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH svolge nei confronti dell’impresa comune FCH un ruolo di consulenza.

    2.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

    3.   In particolare, esso esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

    a)

    progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune FCH;

    b)

    conformità e conseguimento degli obiettivi;

    c)

    aggiornamento dell’orientamento strategico;

    d)

    collegamenti con la ricerca collaborativa del programma quadro;

    e)

    programmazione e risultati degli inviti a presentare proposte e delle gare d’appalto;

    f)

    partecipazione delle PMI.

    4.   Offre inoltre contributi all’impresa comune nei seguenti ambiti:

    a)

    stato di avanzamento e collegamento tra le attività dell’impresa comune e i pertinenti programmi nazionali di ricerca e individuazione dei potenziali settori di cooperazione;

    b)

    misure specifiche adottate a livello nazionale riguardo a manifestazioni di diffusione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.

    5.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all’impresa comune FCH su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali. L’impresa comune FCH informa il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH del seguito dato a tali raccomandazioni.

    6.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dall’impresa comune. Possono essere convocate riunioni straordinarie per trattare questioni specifiche che rivestono un’importanza fondamentale per le attività dell’impresa comune FCH. Tali riunioni sono indette dall’impresa comune FCH di propria iniziativa o su richiesta del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH.

    7.   Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione e/o i loro rappresentanti e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni.

    8.   Il gruppo dei rappresentanti degli Stati dell’FCH adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 10

    Assemblea generale delle parti interessate

    1.   L’Assemblea generale delle parti interessate svolge nei confronti dell’impresa comune FCH un ruolo di consulenza. Essa è aperta a tutte le parti interessate dei settori pubblici e privati, ai gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi terzi. Si riunisce una volta all’anno.

    2.   L’Assemblea generale delle parti interessate è informata delle attività dell’impresa comune FCH ed è invitata a presentare osservazioni.

    Articolo 11

    Funzione di revisione contabile interna

    Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune FCH.

    Articolo 12

    Fonti di finanziamento

    1.   L’impresa comune FCH è finanziata dai membri congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività.

    Possono essere accettati anche altri contributi all’impresa comune. Il consiglio di direzione decide in merito alla loro accettazione ed al loro utilizzo.

    2.   I costi amministrativi dell’impresa comune FCH sono sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità e dal gruppo industriale fin dall’inizio. Non appena il gruppo di ricerca diventa membro dell’impresa comune FCH, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi. In tal caso, il contributo della Comunità ai costi amministrativi diminuisce in misura proporzionale.

    Il contributo comunitario totale ai costi amministrativi dell’impresa comune FCH non supera 20 Mio EUR. La parte del contributo comunitario eventualmente non utilizzata può essere messa a disposizione per le attività dell’impresa comune FCH.

    3.   I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario della Comunità e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo delle imprese è almeno equivalente a quello comunitario. Altri contributi al cofinanziamento di attività saranno considerati come incassi conformemente alle regole di partecipazione del settimo programma quadro.

    4.   Tutte le risorse dell’impresa comune FCH e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

    5.   Gli interessi prodotti dai contributi percepiti dall’impresa comune FCH sono considerati un suo reddito.

    6.   Gli interessi generati dal pagamento anticipato di sovvenzioni dall’impresa comune FCH sono considerati un reddito del consorzio del progetto.

    7.   Il livello dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all’anno. La metodologia per la valutazione dei contributi in natura è definita dall’impresa comune FCH, conformemente al suo regolamento finanziario e in base alle regole di partecipazione del settimo programma quadro. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l’avvio dell’impresa comune FCH. Successivamente, la valutazione è effettuata per ciascun esercizio finanziario da un revisore contabile indipendente. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario.

    Se il contributo in natura proveniente dalle imprese non raggiunge il livello richiesto, la Commissione riduce il suo contributo l’anno successivo.

    Se si stabilisce che il contributo proveniente dalle imprese non raggiunge il livello richiesto per due anni consecutivi, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all’impresa comune FCH.

    8.   L’impresa comune FCH è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

    Articolo 13

    Partecipazione alle attività

    1.   La partecipazione ai progetti è aperta ai soggetti giuridici e alle altre entità e organizzazioni internazionali, se le condizioni minime sono soddisfatte.

    2.   Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall’impresa comune FCH sono le seguenti:

    a)

    devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici partecipanti possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

    b)

    i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall’altro ai sensi dell’articolo 6 delle regole di partecipazione del settimo programma quadro;

    c)

    almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del gruppo industriale o del gruppo di ricerca.

    3.   I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei membri come coordinatore.

    In generale, il coordinatore dovrebbe provenire dal gruppo industriale, o dal gruppo di ricerca se quest’ultimo diventa membro dell’impresa comune.

    4.   La condizione minima che devono soddisfare i contratti di servizi e di forniture, le azioni di sostegno, gli studi e le attività di formazione finanziate dall’impresa comune FCH è la partecipazione di un soggetto giuridico.

    Articolo 14

    Attuazione dell’attività di RST

    1.   L’impresa comune FCH sostiene attività di RST a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e di un accordo consortile.

    2.   In casi eccezionali, l’impresa comune FCH può pubblicare bandi di gare d’appalto, se ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi di ricerca.

    3.   L’impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l’attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione.

    4.   La convenzione di sovvenzione:

    stabilisce le adeguate modalità per l’attuazione delle attività di RST,

    stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 25,

    disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l’impresa comune FCH.

    5.   L’accordo consortile è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione. Esso:

    stabilisce le modalità adeguate per l’attuazione della convenzione di sovvenzione,

    disciplina i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 15

    Finanziamento delle attività

    1.   Possono beneficiare del finanziamento:

    a)

    i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato;

    b)

    le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni;

    c)

    i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.

    2.   Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario, i costi sostenuti nell’attuazione di attività di ricerca e sviluppo s’intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

    3.   I limiti massimi di finanziamento del contributo finanziario della Comunità ai progetti sono allineati a quelli stabiliti dalle regole di partecipazione del settimo programma quadro. Qualora siano necessari livelli di finanziamento inferiori per conformarsi ai principi di equivalenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, le riduzioni sono eque ed equilibrate proporzionalmente ai limiti massimi di finanziamento summenzionati delle regole di partecipazione del settimo programma quadro per tutte le categorie di partecipanti a ciascun progetto.

    Articolo 16

    Impegni finanziari

    Gli impegni finanziari dell’impresa comune FCH non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

    Articolo 17

    Entrate finanziarie

    Eccetto in occasione dello scioglimento dell’impresa comune FCH a norma dell’articolo 27, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell’impresa comune FCH.

    Articolo 18

    Esercizio finanziario

    L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

    Articolo 19

    Esecuzione del bilancio

    Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune FCH.

    Articolo 20

    Relazione finanziaria

    1.   Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione un progetto preliminare di piano di bilancio annuale, che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo anno sono stabilite al livello di dettaglio richiesto dalla procedura di bilancio interna di ciascun membro per quanto concerne i suoi contributi finanziari all’impresa comune FCH. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

    2.   I membri del consiglio di direzione comunicano immediatamente al direttore esecutivo le loro osservazioni sul progetto preliminare di bilancio e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l’anno successivo.

    3.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute dai membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.

    4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano di attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune FCH entro la fine dell’anno precedente.

    5.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio annuali dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuali dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione.

    Articolo 21

    Pianificazione e relazioni

    1.   Il piano di attuazione pluriennale descrive il programma evolutivo delle attività di RST dell’impresa comune FCH. Il piano di attuazione annuale comprende un piano dettagliato delle attività di RST e la stima delle spese corrispondenti per l’anno successivo. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione del pubblico una versione pubblicabile del piano di attuazione annuale.

    2.   Una relazione di attività annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune FCH nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Essa contiene anche informazioni sulle attività di RST svolte, sui costi e sul contributo dell’impresa comune FCH per ogni singolo progetto, sulla partecipazione delle PMI, nonché sulle altre attività effettuate nel corso dell’anno precedente e le spese corrispondenti. La relazione di attività annuale è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione di attività annuale viene resa pubblica.

    Articolo 22

    Contratti di servizi e forniture

    L’impresa comune FCH predispone tutti i meccanismi e le procedure necessari per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizi e forniture necessari per il funzionamento dell’impresa comune FCH, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.

    Articolo 23

    Responsabilità dei membri e assicurazioni

    1.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’impresa comune FCH è limitata al contributo già versato per i costi amministrativi.

    2.   L’impresa comune FCH sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

    Articolo 24

    Conflitto di interessi

    1.   L’impresa comune FCH e i suoi organi evitano di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.

    2.   In particolare, deve essere prestata attenzione agli eventuali conflitti di interessi dei membri del consiglio di direzione.

    Articolo 25

    Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

    1.   L’impresa comune FCH adotta, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento, le norme generali che disciplinano i diritti in materia di proprietà intellettuale dell’impresa comune FCH, che saranno integrate nelle convenzioni di sovvenzione e negli accordi consortili.

    2.   L’obiettivo della politica in materia di diritti di proprietà intellettuale adottata dall’impresa comune FCH è generare nuove conoscenze, promuoverne lo sfruttamento, l’utilizzo e la diffusione in vista di risultati commerciali rapidi, operare una ripartizione equa dei diritti, ricompensare l’innovazione e garantire un’ampia partecipazione di soggetti privati e pubblici ai progetti.

    3.   La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale rispecchia i principi seguenti:

    Ciascun partecipante ad un progetto resta proprietario delle conoscenze di base che apporta al progetto e resta proprietario delle nuove conoscenze derivate dal progetto, salvo accordi diversi presi per iscritto tra i partecipanti a un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti d’accesso e alle licenze per quanto riguarda le conoscenze di base e le nuove conoscenze sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall’accordo consortile del progetto interessato,

    i partecipanti ad un progetto si impegnano a diffondere ed autorizzare l’utilizzazione delle nuove conoscenze secondo le modalità e condizioni definite dalla convenzione di sovvenzione e dall’accordo consortile, tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, degli obblighi di riservatezza e, in particolare, della specifica natura dell’impresa comune FCH quale partenariato pubblico-privato.

    Articolo 26

    Modifica dello statuto

    1.   Qualsiasi membro dell’impresa comune FCH può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare il presente statuto.

    2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 approvate dal consiglio di direzione sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.

    3.   Tuttavia le modifiche che incidono su elementi essenziali del presente statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 26 e 27 sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.

    Articolo 27

    Scioglimento

    1.   Al termine del periodo di cui all’articolo 1 del presente regolamento, o a seguito di una modifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, l’impresa comune FCH è sciolta.

    2.   La procedura di scioglimento è avviata automaticamente se uno dei membri fondatori mette fine alla sua adesione all’impresa comune FCH, a meno che la sua richiesta di cessazione sia accompagnata da una proposta intesa a trasferire la sua adesione ad un soggetto giuridico che possa essere accettato dall’altro membro fondatore.

    3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune FCH, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

    4.   Nel corso dello scioglimento l’impresa comune FCH restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo abbia messo a sua disposizione, conformemente all’accordo di sede.

    5.   Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli elementi di sostegno fisico, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune FCH e le spese relative al suo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune FCH. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

    6.   Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune FCH.

    7.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizi e forniture conclusi dall’impresa comune FCH la cui durata supera quella dell’impresa comune FCH.


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