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Document 32008R0463

Regolamento (CE) n. 463/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , recante rettifica del regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nel settore delle carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina, quale modificato dal regolamento (CE) n. 346/2008

GU L 139 del 29.5.2008, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/463/oj

29.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/5


REGOLAMENTO (CE) N. 463/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nel settore delle carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina, quale modificato dal regolamento (CE) n. 346/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso di una verifica è stato constatato un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 346/2008 della Commissione (4), che modifica i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina stabiliti dal regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (5). Occorre pertanto rettificare tale errore.

(2)

Poiché i prezzi rappresentativi e le garanzie stabilite dal regolamento di rettifica sono favorevoli agli importatori, occorre prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 346/2008. Per i codici dei prodotti che si trovano in questa situazione, è pertanto opportuno prevedere il rimborso dei dazi riscossi in eccesso, a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 213/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), e delle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

(3)

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 1484/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 346/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e le cauzioni applicabili a taluni prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 346/2008, sono rettificati in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Nei casi in cui i prezzi rappresentativi e le cauzioni previsti dal presente regolamento sono più favorevoli agli importatori di quelli che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 346/2008, su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali riscossi in eccesso per i prodotti originari dei paesi terzi interessati immessi in libera pratica durante il periodo d'applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito a decorrere dal 1o luglio 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito a decorrere dal 1o luglio 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)   GU L 108 del 18.4.2008, pag. 18.

(5)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2008 (GU L 134 del 23.5.2008, pag. 15).

(6)   GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Il prezzo rappresentativo per i prodotti di cui al codice NC 0207 14 10 e per l'origine 01 è sostituito dal seguente:

«Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

220,0

24

01


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile»


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