This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0108
Regulation (EC) No 108/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods
Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti
Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti
GU L 39 del 13.2.2008, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 108/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), debba essere applicata per l’adozione delle misure di esecuzione concernenti tale regolamento. |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo da utilizzare per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell’atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o aggiungendo all’atto nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
In particolare, la Commissione ha il potere di adottare modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006, di stabilire ulteriori alimenti cui non possono essere aggiunti particolari minerali o vitamine, di adottare decisioni volte a definire e/o modificare gli elenchi di altre sostanze autorizzate, vietate o limitate, di definire le condizioni in base alle quali possono essere utilizzati vitamine e minerali, come i criteri di purezza, le quantità massime, le quantità minime e altre restrizioni o divieti all’aggiunta di vitamine e minerali negli alimenti, di stabilire deroghe a talune disposizioni di detto regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento, e/o a integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(4) |
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, ai fini della soppressione di taluni minerali o vitamine figuranti negli allegati e dell’inserimento e della modifica di alcune altre sostanze nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, tenendo conto del parere dell’Autorità. Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, per la soppressione di una vitamina o un minerale dagli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Prima di procedere a tali modifiche, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare l’industria alimentare e le associazioni di consumatori.»; |
2) |
nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.»; |
3) |
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell’allegato II, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.»; |
4) |
l’articolo 6 è modificato come segue:
|
5) |
l’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Ove opportuno, una deroga riguardante una specifica sostanza, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»; |
6) |
l’articolo 8 è modificato come segue:
|
(7) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dall’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 40.
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.
(3) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).