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Document 32008R0106

    Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione)

    GU L 39 del 13.2.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

    13.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 39/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 106/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2008

    concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario apportare alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (3). A fini di chiarezza si dovrebbe procedere alla rifusione di detto regolamento.

    (2)

    Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. I vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto diversi di consumo energetico per funzionalità analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell’efficienza energetica è notevole.

    (3)

    Il miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio dovrebbe contribuire ad accrescere la competitività della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento energetico nonché a proteggere l’ambiente e i consumatori.

    (4)

    È importante promuovere misure volte al corretto funzionamento del mercato interno.

    (5)

    È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per ridurre al minimo l’impatto negativo delle misure prese per realizzare tali iniziative sull’industria e sugli scambi.

    (6)

    Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, vale a dire stabilire le norme riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (7)

    Il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottoscritto a Kyoto l’11 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all’8 % al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di biossido di carbonio all’interno della Comunità.

    (8)

    Inoltre, la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (4), indicava, quale priorità chiave per l’integrazione dei requisiti ambientali relativi all’energia, la previsione di un’etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia degli elettrodomestici.

    (9)

    La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all’efficienza energetica nella Comunità europea (5) propugnava un maggiore uso dell’etichettatura di strumenti e apparecchiature.

    (10)

    È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell’energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.

    (11)

    Le apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo dell’energia sono per la maggior parte acquistabili senza sovrapprezzo o con un sovrapprezzo minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore gli obiettivi del risparmio energetico e della riduzione dell’emissione di biossido di carbonio possono essere realizzati a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l’industria.

    (12)

    Le apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L’accordo del 20 dicembre 2006 tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (6) (di seguito: «l’accordo»), dovrebbe agevolare il commercio internazionale e la protezione dell’ambiente per queste apparecchiature. L’accordo dovrebbe essere attuato nella Comunità.

    (13)

    L’etichetta relativa ad un uso efficiente dell’energia Energy Star è usata a livello mondiale. Per influenzare i requisiti relativi al programma di etichettatura Energy Star, la Comunità dovrebbe essere associata al programma e all’elaborazione delle necessarie specifiche tecniche. Al momento della definizione di tali specifiche tecniche di concerto con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti («USEPA»), la Commissione dovrebbe mirare a livelli ambiziosi di efficienza energetica, in considerazione della politica e dei traguardi della Comunità in materia di efficienza energetica.

    (14)

    È necessario un sistema di attuazione efficace per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia applicato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e protegga i diritti dei consumatori.

    (15)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle apparecchiature per ufficio.

    (16)

    La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (7), non è lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l’efficienza sotto il profilo energetico delle apparecchiature per ufficio è un programma facoltativo di etichettatura.

    (17)

    Il compito di contribuire all’elaborazione e all’esame delle specifiche tecniche comuni dovrebbe essere assegnato ad un organismo idoneo, l’European Community Energy Star Board, al fine di ottenere un’attuazione efficace e neutrale del programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia. Tale organismo dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti delle parti interessate.

    (18)

    È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri sistemi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE e dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (8).

    (19)

    Il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia dovrebbe altresì completare le misure adottate nell’ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (9). È pertanto necessario far sì che il programma Energy Star e i sistemi di progettazione ecocompatibile siano coerenti e coordinati.

    (20)

    È auspicabile coordinare il programma comunitario Energy Star basato sull’accordo e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio nell’ambito della Comunità al fine di evitare di confondere i consumatori nonché di creare una potenziale distorsione del mercato.

    (21)

    È necessario garantire la trasparenza nell’attuazione del programma Energy Star e assicurare la sua coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori e degli esportatori dei paesi extracomunitari.

    (22)

    Il presente regolamento tiene conto dell’esperienza maturata nel periodo iniziale di attuazione del programma Energy Star nella Comunità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Il presente regolamento stabilisce le norme del programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (di seguito «programma Energy Star») secondo quanto definito nell’accordo.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti di apparecchiature per ufficio definiti nell’allegato C dell’accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell’articolo XII dell’accordo.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «Common Logo» il marchio di cui all’allegato A dell’accordo;

    b)

    «partecipanti al programma» i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;

    c)

    «specifiche comuni» i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggano i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.

    Articolo 4

    Principi generali

    1.   Il programma Energy Star è coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92, l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 92/75/CEE, e le misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

    2.   Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e sul materiale per la loro promozione.

    3.   La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.

    4.   Le apparecchiature per ufficio per le quali l’uso del Common Logo è stato concesso dall’USEPA si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento.

    5.   Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi riguardo all’accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

    Articolo 5

    Registrazione dei partecipanti al programma

    1.   Le domande di partecipazione al programma sono presentate alla Commissione.

    2.   La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma è adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica sul sito Internet Energy Star un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo trasmette periodicamente agli Stati membri.

    Articolo 6

    Promozione dei criteri di efficienza energetica

    Per la durata dell’accordo, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità, nonché le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10), fatti salvi la legislazione comunitaria e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate nell’articolo 7 di detta direttiva.

    Articolo 7

    Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia

    1.   Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia delle apparecchiature per ufficio esistenti o nuovi negli Stati membri possono coesistere con il programma Energy Star.

    2.   La Commissione e gli Stati membri devono provvedere a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i sistemi nazionali ed altri sistemi di etichettatura nella Comunità o negli Stati membri.

    Articolo 8

    European Community Energy Star Board

    1.   La Commissione istituisce uno European Community Energy Star Board («ECESB»), composto di rappresentanti nazionali di cui all’articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L’ECESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall’articolo IV dell’accordo.

    2.   La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l’ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come i produttori, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei consumatori.

    3.   La Commissione, assistita dall’ECESB, controlla la penetrazione del mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e lo sviluppo dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio al fine di una revisione tempestiva delle specifiche comuni.

    4.   La Commissione stabilisce il regolamento interno dell’ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all’ECESB.

    Articolo 9

    Rappresentanti nazionali

    Ogni Stato membro designa, a seconda del caso, esperti nazionali in materia di politica energetica, autorità o persone (di seguito «rappresentanti nazionali») incaricati di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento. Ove siano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

    Articolo 10

    Piano di lavoro

    Nel rispetto dell’obiettivo enunciato nell’articolo 1, la Commissione stabilisce un piano di lavoro. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei tre anni successivi:

    a)

    gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe conseguire a livello comunitario;

    b)

    un elenco non tassativo delle apparecchiature per ufficio che dovrebbero essere considerate prioritarie per l’inclusione nel programma Energy Star;

    c)

    iniziative educative e promozionali;

    d)

    proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia negli Stati membri.

    La Commissione riesamina il suo piano di lavoro almeno una volta all’anno e lo rende accessibile al pubblico.

    Articolo 11

    Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

    1.   Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all’USEPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (11), si seguono le procedure indicate nei paragrafi da 2 a 5.

    2.   La Commissione può chiedere all’ECESB di formulare una proposta di modifica dell’accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’ECESB una proposta di modifica delle specifiche comuni di un prodotto o di modifica dell’accordo. L’ECESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa.

    3.   La Commissione consulta l’ECESB ogniqualvolta riceve una proposta di modifica dell’accordo dall’USEPA.

    4.   Nell’esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell’ECESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici.

    5.   La Commissione tiene in particolare considerazione l’obiettivo di mirare a specifiche comuni ambiziose, conformemente all’articolo I, paragrafo 3, dell’accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei costi relativi. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l’ECESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile.

    Articolo 12

    Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi

    1.   Il Common Logo è utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell’accordo e secondo le direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo.

    2.   È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, così come l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il Common Logo.

    3.   La Commissione assicura l’uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all’articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest’ultima, per l’avvio dell’azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma.

    Articolo 13

    Valutazione

    Un anno prima della scadenza dell’accordo, la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale esamina l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio commercializzate nella Comunità e valuta l’efficacia del programma Energy Star. La relazione include dati qualitativi e quantitativi, nonché dati sui vantaggi derivati dal programma Energy Star, in particolare sui risparmi energetici e sui benefici ambientali in termini di riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio.

    Articolo 14

    Revisione

    Prima che le parti dell’accordo procedano alla discussione sul suo rinnovo ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione valuta il programma Energy Star alla luce dell’esperienza acquisita durante la sua attuazione.

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 2422/2001 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato.

    Articolo 16

    Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 97.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

    (3)  GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

    (5)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.

    (6)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.

    (7)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (8)  GU L 99 dell’11.4.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).

    (9)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

    (10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).

    (11)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.


    ALLEGATO

    Regolamento (CE) n. 2422/2001

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 1, ultima frase

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 5

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10, primo comma, alinea

    Articolo 10, primo comma, alinea

    Articolo 10, primo comma, primo trattino

    Articolo 10, primo comma, lettera a)

    Articolo 10, primo comma, secondo trattino

    Articolo 10, primo comma, lettera b)

    Articolo 10, primo comma, terzo trattino

    Articolo 10, primo comma, lettera c)

    Articolo 10, primo comma, quarto trattino

    Articolo 10, primo comma, lettera d)

    Articolo 10, secondo comma, prima frase

    Articolo 10, secondo comma

    Articolo 11, primo comma

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, punto 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, punto 2

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 11, punto 3, prima frase

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 11, punto 3, seconda frase

    Articolo 11, paragrafo 5, prima frase

    Articolo 11, paragrafo 5, ultima frase

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14, primo comma

    Articolo 14

    Articolo 14, secondo comma

    Articolo 15

    Articolo 15

    Articolo 16

    Allegato


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