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Document 32008R0071

    Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , che istituisce l’impresa comune Clean Sky (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 30 del 4.2.2008, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0558

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/71/oj

    4.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 30/1


    REGOLAMENTO (CE) n. 71/2008 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2007

    che istituisce l’impresa comune Clean Sky

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1) (in appresso «il settimo programma quadro»), prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in prosieguo «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC nascono dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici della ricerca nei loro rispettivi settori. Esse dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, tra cui i finanziamenti del settimo programma quadro.

    (2)

    La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) (in appresso denominato «il programma specifico Cooperazione») sottolinea la necessità di partenariati paneuropei pubblico-privato ambiziosi per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie tramite attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le ITC.

    (3)

    L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in Europa al fine di favorire la competitività, la crescita e l’occupazione nell’Unione europea.

    (4)

    Nelle conclusioni del 13 maggio 2003, del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2004, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di realizzare ulteriori azioni a seguito del Piano d’azione 3 % per la ricerca e la politica d’innovazione, in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l’industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico-privato transnazionali.

    (5)

    Il Consiglio, nelle conclusioni del 4 dicembre 2006 e del 19 febbraio 2007, e il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell’8 e del 9 marzo 2007, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per il varo di ITC che abbiano raggiunto un adeguato livello di preparazione.

    (6)

    Il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa della piattaforma tecnologica europea sull’aeronautica («ACARE») ha approvato un’agenda strategica di ricerca che individua come uno dei suoi concetti strategici di alto livello la riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione. Ha inoltre concluso che occorrono cambiamenti tecnologici per raggiungere entro il 2020 l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 50 %, le emissioni di NOx dell’80 % e l’inquinamento acustico del 50 %, nonché per compiere progressi significativi nella riduzione dell’impatto ambientale della fabbricazione, della manutenzione e dell’eliminazione degli aeromobili e dei prodotti ad essi collegati.

    (7)

    L’entità dello sforzo richiesto per affrontare le sfide ambientali che si pongono al sistema di trasporto aereo quali definite nell’agenda strategica di ricerca dell’ACARE giustificava la creazione di un’impresa comune quale strumento adeguato per il coordinamento delle attività di ricerca in questione.

    (8)

    L’ITC Clean Sky (Cielo pulito) dovrebbe attenuare i diversi rischi di inefficienze del mercato che scoraggiano gli investimenti privati nel settore della ricerca aeronautica in generale e in quello delle tecnologie ecologiche per il trasporto aereo in particolare. Essa dovrebbe permettere l’integrazione e la dimostrazione a livello di sistemi completi, riducendo in tal modo i rischi per gli investimenti privati destinati allo sviluppo di nuovi prodotti aeronautici rispettosi dell’ambiente. Dovrebbe inoltre incentivare gli investimenti privati nella R&S relativa alle tecnologie ecologiche nell’Unione europea, agendo in tal modo sugli effetti esterni esistenti in materia di R&S e di ambiente.

    (9)

    L’ITC Clean Sky dovrebbe accelerare lo sviluppo nell’Unione europea di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo da diffondere il più rapidamente possibile, in modo da contribuire a conseguire le priorità strategiche ambientali e sociali dell’Europa in un contesto di crescita economica sostenibile.

    (10)

    L’ITC Clean Sky dovrebbe essere un partenariato pubblico-privato che riunisce tutti i principali operatori interessati. Tenuto conto della natura di lungo periodo di questo partenariato, della necessità di mettere in comune e di disporre di risorse finanziarie, delle elevate competenze tecniche e scientifiche richieste, compresa la gestione di un’immensa quantità di conoscenze, nonché della necessità di definire norme adeguate in materia di proprietà intellettuale, è di vitale importanza istituire un soggetto giuridico in grado di garantire l’uso coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all’ITC Clean Sky. È pertanto opportuno creare un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (di seguito denominata «l’impresa comune Clean Sky»).

    (11)

    Scopo dell’impresa comune Clean Sky è l’attuazione di tecnologie innovative ecocompatibili in tutti i segmenti dell’aviazione civile, inclusi i grandi aeromobili commerciali, gli aeromobili per il trasporto regionale e ad ala rotante, e nell’ambito di tutti i settori tecnologici di supporto (tra cui motori, sistemi e ciclo di vita dei materiali). In tutti i settori delle attività di ricerca, l’impresa comune Clean Sky realizzerà dimostratori in scala reale, da testare in volo o a terra, grazie ad un approccio pienamente integrato e al controllo dei progressi tecnologici e del loro impatto.

    (12)

    Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca, compreso lo sfruttamento dei risultati da parte dei membri dell’impresa comune Clean Sky e dei partecipanti, avviate ma non concluse nell’ambito del settimo programma quadro, l’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere istituita per il periodo fino al il 31 dicembre 2017. Lo sfruttamento dei risultati non sarà tuttavia finanziato dall’impresa comune.

    (13)

    I membri dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione in quanto rappresentante del settore pubblico, i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (in prosieguo denominati «DTI») e i membri associati dei singoli DTI.

    (14)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

    (15)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche derivanti dalla natura delle ITC in quanto partenariati pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.

    (16)

    I responsabili dei DTI hanno firmato un memorandum d’intesa che impegna le rispettive imprese a una partecipazione sul piano tecnico, gestionale e finanziario all’impresa comune Clean Sky per tutto l’arco della sua durata. Tutti i membri associati si sono impegnati ad apportare un contributo finanziario minimo per l’intera durata dell’impresa comune Clean Sky.

    (17)

    Le attività di ricerca dovrebbero essere finanziate dalla Comunità e, in misura perlomeno uguale, tramite risorse degli altri membri. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

    (18)

    I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere coperti in misura uguale dalla Comunità e dagli altri membri.

    (19)

    I responsabili dei DTI e i membri associati dei singoli DTI dovrebbero ricevere il sostegno dell’impresa comune Clean Sky per la realizzazione delle attività di ricerca loro affidate.

    (20)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere in grado, ove del caso, di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale per sostenere le attività di ricerca.

    (21)

    Le attività di ricerca svolte dall’impresa comune Clean Sky dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili nell’ambito del settimo programma quadro.

    (22)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe adottare, conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito denominato «regolamento finanziario») e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato di coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (4).

    (23)

    Al fine di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5) («lo statuto»), dovrebbero essere applicati a tutto il personale assunto dall’impresa comune Clean Sky.

    (24)

    Le modalità relative all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere stabilite dallo statuto dell’impresa comune stessa allegato al presente regolamento.

    (25)

    Alla Commissione dovrebbero essere affidati compiti specifici connessi al controllo dei finanziamenti pubblici e alla tutela degli interessi della Comunità nell’impresa comune.

    (26)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti.

    (27)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe fare affidamento su un certo numero di organi consultivi esterni, compresi gli Stati nazionali e la piattaforma tecnologica europea sull’aeronautica «ACARE», e dovrebbe mantenere contatti regolari con gli Stati nazionali.

    (28)

    In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere responsabile delle sue azioni. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia contrattuale, le convenzioni e i contratti di sovvenzione conclusi dall’impresa comune Clean Sky dovrebbero prevedere la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia.

    (29)

    La politica dell’impresa comune Clean Sky in materia di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.

    (30)

    Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

    (31)

    Per agevolare la costituzione dell’impresa comune Clean Sky la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Clean Sky fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

    (32)

    L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L’impresa comune Clean Sky e il Belgio dovrebbero concludere un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune.

    (33)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la costituzione dell’impresa comune Clean Sky, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della dimensione transnazionale di tale grande sfida nel campo della ricerca, che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Costituzione di un’impresa comune

    1.   Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta «Clean Sky», è costituita un’impresa comune, ai sensi dell’articolo 171 del trattato, per il periodo fino al 31 dicembre 2017 (di seguito denominata «l’impresa comune Clean Sky»).

    2.   L’impresa ha sede a Bruxelles, Belgio.

    Articolo 2

    Obiettivi dell’impresa comune

    1.   L’impresa comune Clean Sky contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e in particolare del tema 7 «Trasporti (inclusa l’aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione».

    2.   Gli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

    a)

    accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell’UE da diffondere il più rapidamente possibile;

    b)

    garantire un’attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;

    c)

    creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull’integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, allo scopo di ridurre significativamente l’impatto ambientale del trasporto aereo tramite la significativa riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili;

    d)

    accelerare la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca a dimostrazione delle tecnologie in questione e di un sistema pienamente integrato di sistemi, nel contesto operativo appropriato, al fine di rafforzare la competitività industriale.

    Articolo 3

    Status giuridico

    L’impresa comune Clean Sky è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    Articolo 4

    Statuto

    È adottato lo statuto dell’impresa comune Clean Sky, che figura nell’allegato I e costituisce parte integrante del presente regolamento.

    Articolo 5

    Contributo della Comunità

    1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune Clean Sky per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 800 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti» del programma specifico «Cooperazione», conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

    2.   Se del caso, il contributo comunitario all’impresa comune Clean Sky per finanziare le attività di ricerca comprende il finanziamento di proposte selezionate per mezzo di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.

    La procedura di valutazione e selezione assicura che nell’assegnazione di finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky per gli inviti a presentare proposte su base concorrenziale siano seguiti i principi di eccellenza e concorrenza ed è effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti.

    Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro è ammissibile a tale finanziamento.

    3.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all’esecuzione finanziaria che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune Clean Sky.

    4.   Gli altri membri dell’impresa comune apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 6

    Regolamento finanziario

    1.   L’impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) se lo impongono esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky, previo accordo della Commissione.

    2.   L’impresa comune Clean Sky dispone di proprie capacità di audit interno.

    Articolo 7

    Personale

    1.   Lo statuto e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità ai fini della sua applicazione si applicano al personale dell’impresa comune Clean Sky e al suo direttore esecutivo.

    2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune Clean Sky esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

    3.   Il consiglio di direzione adotta, in accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie di cui all’articolo 110 dello statuto.

    4.   Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune Clean Sky che è stabilito nel bilancio annuale della stessa.

    5.   Il personale dell’impresa comune Clean Sky è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

    6.   Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 8

    Privilegi e immunità

    All’impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

    Articolo 9

    Responsabilità

    1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Clean Sky è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione.

    2.   In materia di responsabilità non contrattuale, l’impresa comune Clean Sky risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune Clean Sky destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune Clean Sky ed è coperto dalle risorse dell’impresa comune Clean Sky.

    4.   Solo l’impresa comune Clean Sky risponde delle proprie obbligazioni.

    Articolo 10

    Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

    1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

    a)

    sulle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4;

    b)

    in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune Clean Sky;

    c)

    sui ricorsi promossi contro l’impresa comune Clean Sky, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

    d)

    sulle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell’impresa comune Clean Sky nell’esercizio delle sue funzioni.

    2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 11

    Rapporto, valutazione e discarico

    1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune Clean Sky. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche ripartite per paese. In particolare tale relazione annuale includerà, ove opportuno, i risultati della valutazione effettuata dal valutatore tecnologico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello statuto.

    2.   Tre anni dopo l’adozione del presente regolamento (comunque non oltre il 31 dicembre 2010), e successivamente entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, effettua una valutazione, in base a un mandato stabilito previa consultazione dell’impresa comune Clean Sky. Tali valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune Clean Sky e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.

    3.   Entro sei mesi dalla cessazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 12

    Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

    1.   L’impresa comune Clean Sky garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

    2.   Qualora riscontrino irregolarità, i membri si riservano il diritto di ridurre o sospendere gli eventuali contributi successivi all’impresa comune Clean Sky o di recuperare gli importi indebitamente versati.

    3.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

    4.   L’impresa comune Clean Sky effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky.

    5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune Clean Sky e il personale incaricato dell’assegnazione di tali fondi. A tal fine, l’impresa comune Clean Sky garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

    6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10) dispone, nei confronti dell’impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF. L’impresa comune Clean Sky adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

    Articolo 13

    Riservatezza

    Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune Clean Sky protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

    Articolo 14

    Trasparenza

    1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune Clean Sky.

    2.   L’impresa comune Clean Sky adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

    3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune Clean Sky ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

    4.   Entro il 7 agosto 2008 l’impresa comune Clean Sky adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (12).

    Articolo 15

    Proprietà intellettuale

    L’impresa comune Clean Sky adotta regole distinte che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca in base ai principi del regolamento (CE) n. 1906/2006 secondo le disposizioni dell’articolo 23 dello statuto e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

    Articolo 16

    Attività preparatorie

    1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Clean Sky fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. Essa svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento del consiglio di direzione.

    2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

    3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune Clean Sky dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune Clean Sky. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 17

    Sostegno da parte dello Stato ospitante

    L’impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. NUNES CORREIA


    (1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

    (4)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

    (6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    (10)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

    (11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    (12)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.


    ALLEGATO I

    STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE CLEAN SKY

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «associato» si intende un soggetto giuridico unico selezionato a seguito di un invito all’adesione, che si impegna per l’intera durata dell’impresa comune e per una quota fissa minima del bilancio dei DTI;

    b)

    per «inviti a presentare proposte» si intendono inviti aperti per compiti specifici che portano alla selezione di partner su base concorrenziale;

    c)

    per «gare d’appalto» si intendono gare per subappaltare compiti specifici indette dai responsabili dei DTI o dagli associati;

    d)

    per «dimostratori tecnologici integrati (DTI)» si intende uno dei sei settori tecnologici contemplati dall’impresa comune Clean Sky;

    e)

    per «responsabile di DTI» si intende il co-responsabile di uno dei sei DTI;

    f)

    per «Stati nazionali» si intendono gli Stati membri e i paesi associati al settimo programma quadro;

    g)

    per «partner» si intende un soggetto giuridico selezionato nel corso dell’iniziativa tecnologica congiunta (ITC) per svolgere compiti specifici e non necessariamente impegnato per l’intera durata dell’impresa comune;

    h)

    per «subappaltatore» si intende un soggetto giuridico che svolge compiti in appalto per conto del responsabile dei DTI o dell’associato;

    i)

    per «valutatore tecnologico (VT)» si intende l’attività centrale stabilita in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1.

    Articolo 2

    Compiti e attività

    I principali compiti e attività svolti dall’impresa comune Clean Sky per conseguire i suoi obiettivi sono i seguenti:

    a)

    riunire una serie di DTI insistendo sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;

    b)

    concentrare gli sforzi consentiti nell’ambito dei DTI su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dall’Europa nel settore dell’ambiente e della competitività;

    c)

    migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;

    d)

    riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;

    e)

    attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie, se del caso mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte;

    f)

    concedere sovvenzioni per sostenere le attività di ricerca condotte dai suoi membri e da altri enti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte in conformità dei criteri aperti convenuti dal consiglio di direzione;

    g)

    pubblicare le informazioni sui progetti, compreso il nome dei beneficiari e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune Clean Sky per beneficiario;

    h)

    garantire l’attribuzione di contratti di servizi e di forniture, se del caso tramite gare d’appalto;

    i)

    mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;

    j)

    garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell’impresa comune, in particolare con l’impresa comune SESAR (1);

    k)

    informare tramite riunioni periodiche il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e coinvolgere l’ACARE;

    l)

    informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l’impresa comune Clean Sky una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito nell’ambito del settimo programma quadro;

    m)

    incoraggiare la partecipazione di PMI alle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro di ricerca; al riguardo l’impresa comune Clean Sky stabilirà pertinenti traguardi quantitativi in linea con quelli previsti dal settimo programma quadro;

    n)

    sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare il programma quadro), nazionali e transnazionali collegate.

    Articolo 3

    Membri

    1.   Sono membri fondatori dell’impresa comune Clean Sky:

    a)

    la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e,

    b)

    a seguito dell’accettazione del presente statuto, dodici responsabili dei DTI e gli associati.

    La Commissione e i responsabili dei DTI hanno una visione d’insieme delle attività dell’ITC e sono incaricati dell’adozione di decisioni strategiche globali.

    Gli associati partecipano ad uno o più DTI, adottano congiuntamente le decisioni tecniche relative a questi ultimi e contribuiscono con una quota equa al programma di lavoro totale di tali DTI.

    I responsabili dei DTI e gli associati fondatori sono elencati nell’allegato II, fatto salvo il primo comma.

    2.   Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro può chiedere di aderire all’impresa comune Clean Sky a condizione che:

    a)

    in qualità di responsabile di DTI, si impegni a fornire un contributo proporzionale all’insieme delle attività dell’ITC e coerente con queste ultime;

    b)

    in qualità di associato, si impegni a fornire un contributo proporzionale al bilancio del DTI a cui partecipa e coerente con le necessità di questo.

    3.   I membri fondatori di cui al paragrafo 1 e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito «i membri».

    Articolo 4

    Adesione e cambiamento di membri

    Norme di adesione

    Ogni soggetto giuridico pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro può chiedere di aderire all’impresa comune Clean Sky alle seguenti condizioni:

    i soggetti giuridici che chiedono di diventare responsabili di DTI o associati accettano lo statuto dell’impresa comune Clean Sky,

    i soggetti giuridici che chiedono di diventare responsabili di DTI si impegnano a sfruttarne successivamente i risultati, a fornire un contributo finanziario ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky con un impegno proporzionale al suo bilancio globale, nonché a contribuire ai DTI che dirigono,

    i soggetti giuridici che chiedono di diventare associati si impegnano a fornire un contributo finanziario all’impresa comune Clean Sky nell’ambito di uno o più DTI secondo una soglia predefinita di impegno proporzionale al bilancio del DTI in questione, nonché a contribuire finanziariamente ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

    Gli inviti all’adesione in qualità di associato sono determinati dalla necessità di capacità chiave nell’ambito dei vari DTI. I posti vacanti sono pubblicati sul sito web di Clean Sky, comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e se del caso altri canali.

    Decisione del consiglio di direzione

    Ogni nuova domanda di adesione all’impresa comune Clean Sky è trasmessa al consiglio di direzione per approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 5 e al gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali per informazione.

    Le decisioni del consiglio di direzione sull’adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono prese tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky, nonché della sua capacità di sfruttare le tecnologie sviluppate. Per ogni nuova domanda di adesione la Commissione informa tempestivamente il Consiglio sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

    3.   La qualità di membro dell’impresa comune Clean Sky non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso scritto del consiglio di direzione.

    Ogni membro può, in casi eccezionali e salvo consenso del consiglio di direzione e del comitato direttivo dei DTI pertinenti, recedere dall’impresa comune Clean Sky. Dopo il recesso l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti, in base a contratti conclusi con l’impresa comune Clean Sky e con altri membri in conformità del presente statuto, prima del suo recesso.

    Articolo 5

    Organi dell’impresa comune Clean Sky

    1.   Gli organi dell’impresa comune Clean Sky sono:

    il consiglio di direzione,

    il direttore esecutivo,

    i comitati direttivi dei DTI,

    il comitato direttivo del valutatore tecnologico, e

    il forum generale.

    Un gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali è un organo consultivo esterno dell’impresa comune Clean Sky.

    2.   Qualora un determinato compito non venga assegnato a un organo particolare, l’organo competente è il consiglio di direzione.

    3.   Ove del caso, l’impresa comune Clean Sky istituisce un comitato consultivo destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario.

    Articolo 6

    Consiglio di direzione

    1.   Il consiglio di direzione è l’organo direttivo dell’impresa comune Clean Sky.

    Composizione

    Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti designati delle seguenti parti:

    a)

    la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;

    b)

    i responsabili dei DTI;

    c)

    un associato per ciascun DTI, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del presente statuto.

    Adozione di decisioni

    Ciascun singolo membro nell’ambito del consiglio di direzione dispone di un voto paritario.

    Il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni con una maggioranza di due terzi di tutti i voti ammissibili. I voti ammissibili includono quelli dei membri che non sono presenti alla riunione.

    È richiesto il consenso di tutti i responsabili di DTI interessati per modificare gli stanziamenti di bilancio attribuiti ai DTI e la loro ripartizione nell’ambito di questi ultimi.

    Presidenza

    a)

    Il consiglio di direzione nomina fra i suoi rappresentanti un presidente e un vicepresidente. Il rappresentante della Commissione non può ricoprire nessuna delle due cariche;

    b)

    il presidente e il vicepresidente del consiglio di direzione sono eletti per un periodo di un anno e possono essere rieletti per un anno supplementare.

    Riunioni

    Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l’anno.

    Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del consiglio di direzione o della Commissione o del direttore esecutivo.

    Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell’impresa comune Clean Sky.

    Salvo decisione contraria, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni.

    Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

    Ruolo e compiti

    Il consiglio di direzione è responsabile in particolare di quanto segue:

    a)

    definizione o modifica dell’orientamento strategico;

    b)

    conclusione, revoca e/o modifica di contratti;

    c)

    adozione del regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky in conformità dell’articolo 6 del presente regolamento;

    d)

    adozione del bilancio e dei conti annuali dell’impresa comune Clean Sky;

    e)

    adozione delle modifiche degli stanziamenti di bilancio assegnati ai DTI;

    f)

    adozione dei programmi di lavoro annuali dei DTI;

    g)

    approvazione delle relazioni annuali presentate dai responsabili dei DTI e dal direttore esecutivo ed esame dello stato di avanzamento delle ricerche;

    h)

    azioni nei confronti dei responsabili di DTI inadempienti e degli associati e/o definizione di termini di compromesso nelle controversie tra l’impresa comune Clean Sky e qualsiasi suo membro;

    i)

    composizione delle controversie in terza istanza all’interno dei DTI;

    j)

    composizione delle controversie in seconda istanza tra i DTI;

    k)

    ammissione di nuovi responsabili di DTI e di nuovi associati e definizione del livello minimo di impegno;

    l)

    procedure di selezione tramite inviti a presentare proposte/bandi di gara;

    m)

    trasferimento della qualità di membro;

    n)

    revisione in seconda istanza e riapertura di decisioni di selezione di partner contestate;

    o)

    adozione di modifiche relative ai principali prodotti da fornire;

    p)

    nomina del direttore esecutivo, proroga del suo mandato o sua destituzione;

    q)

    approvazione delle proposte del direttore esecutivo relative a modifiche degli effettivi della direzione;

    r)

    definizione delle funzioni e delle responsabilità del direttore esecutivo di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

    s)

    approvazione della strategia di comunicazione e diffusione dell’impresa comune Clean Sky;

    t)

    approvazione dei principi in materia di consultazione pubblica e dialogo;

    u)

    promozione di una politica delle risorse umane favorevole alla diversità e alla parità fra i sessi;

    v)

    sviluppo di una strategia in materia di relazioni esterne in una prospettiva internazionale;

    w)

    norme che disciplinano la valutazione dei contributi in natura;

    x)

    adozione delle modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

    7.   La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l’utilizzo del suo contributo finanziario, sulle decisioni riguardanti la liquidazione e lo scioglimento dell’impresa comune, l’adozione di modifiche sostanziali relative agli stanziamenti di bilancio a favore e nell’ambito dei DTI e sulle decisioni riguardanti le lettere a), b), c), h), da k) a o), p), w) e x). Si considera modifica «sostanziale» una modifica dell’ordine del 10 % del bilancio del DTI interessato (o del valutatore tecnologico).

    Norme

    Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Direttore esecutivo

    1.   Il direttore esecutivo è incaricato della gestione quotidiana dell’impresa comune Clean Sky ed è il suo rappresentante legale. Risponde della sua gestione al consiglio di direzione.

    Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

    Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Nell’esercizio delle proprie funzioni, il direttore esecutivo è assistito da una serie di collaboratori. Tali collaboratori svolgono tutte le funzioni di assistenza necessarie.

    Il direttore esecutivo dell’impresa comune seleziona e nomina i propri collaboratori.

    Nomina del direttore esecutivo

    a)

    Il direttore esecutivo è scelto dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti internet. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni;

    b)

    il consiglio di direzione può destituire il direttore esecutivo.

    Ruolo e compiti del direttore esecutivo

    In particolare, il direttore esecutivo:

    a)

    riferisce al consiglio di direzione;

    b)

    coordina e segue le attività dei DTI (attraverso le riunioni di coordinamento di questi ultimi), prepara le relazioni tecniche e finanziarie;

    c)

    sovrintende alle attività di integrazione e collegamento e convoca e presiede secondo necessità le riunioni di esame;

    d)

    presiede il comitato direttivo del valutatore tecnologico e partecipa in qualità di osservatore attivo ai comitati direttivi dei DTI;

    e)

    monitora i progressi dei DTI verso il conseguimento degli obiettivi ambientali, in base alle valutazioni del valutatore tecnologico;

    f)

    controlla la partecipazione delle PMI per garantire il rispetto dei livelli di partecipazione previsti;

    g)

    applica le procedure di invito a presentare proposte e di gare d’appalto sulla base del contenuto definito dal comitato direttivo del DTI interessato;

    h)

    applica le procedure di revisione in prima istanza in caso di decisioni di selezione di partner contestate;

    i)

    gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all’interno dei DTI;

    j)

    gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i DTI;

    k)

    verifica i contributi finanziari provenienti dai responsabili dei DTI e dagli associati, confronta le spese effettuate con i piani di spesa e svolge un controllo annuo dei contributi finanziari;

    l)

    prepara i bilanci annuali, dà loro esecuzione e rappresenta l’impresa comune Clean Sky nell’ambito della procedura annuale di discarico del bilancio;

    m)

    presenta le relazioni tecniche e finanziarie al consiglio di direzione e alla Commissione;

    n)

    di concerto con il presidente del consiglio di direzione, prepara l’ordine del giorno delle riunioni di tale consiglio;

    o)

    affianca la Commissione nelle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e dell’ACARE e riferisce in merito allo stato delle attività dell’impresa comune Clean Sky, incluse le questioni relative alle PMI;

    p)

    gestisce gli aspetti legati alla comunicazione e alle relazioni pubbliche dell’impresa comune Clean Sky, inclusa l’organizzazione di manifestazioni di presentazione e di diffusione;

    q)

    organizza il dialogo con gli utilizzatori ed altri gruppi di interesse pertinenti;

    r)

    sovrintende alla procedura di valutazione e selezione degli inviti a presentare proposte;

    s)

    riferisce sui risultati degli inviti a presentare proposte e delle gare d’appalto.

    Articolo 8

    Comitati direttivi dei DTI

    Istituzione

    Per ciascuno dei sei DTI il consiglio di direzione istituisce un comitato direttivo DTI. Sono creati i seguenti DTI:

    a)

    aeromobile ad ala fissa intelligente;

    b)

    aeromobile ecologico per il trasporto regionale;

    c)

    aeromobile ad ala rotante ecologico;

    d)

    sistemi per operazioni rispettose dell’ambiente;

    e)

    motori ecologici sostenibili;

    f)

    progettazione ecocompatibile.

    Per l’intera durata di Clean Sky viene nominato un valutatore tecnologico indipendente i cui compiti sono:

    a)

    valutare l’impatto ambientale dei risultati tecnologici ottenuti dai singoli DTI;

    b)

    rivolgere raccomandazioni ai DTI per ottimizzare le prestazioni ambientali trasversalmente alle attività di Clear Sky;

    c)

    informare regolarmente, tramite il direttore esecutivo, la Commissione e il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali in merito all’impatto ambientale dei risultati tecnologici ottenuti dai DTI.

    Il consiglio di direzione decide in merito alla composizione e all’istituzione del comitato direttivo del valutatore tecnologico.

    Composizione

    Ciascun comitato direttivo di DTI è composto:

    a)

    dal presidente — un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI;

    b)

    dai rappresentanti di ciascun associato nell’ambito del DTI e degli altri responsabili di DTI partecipanti;

    c)

    dal direttore esecutivo e dal funzionario responsabile del DTI;

    d)

    da un rappresentante della Commissione secondo il caso/se richiesto dal direttore esecutivo dell’impresa comune Clean Sky, in qualità di osservatore;

    e)

    da altri responsabili di DTI che si interessano ai risultati del DTI in questione, su invito.

    Riunioni

    Ciascun comitato direttivo di DTI si riunisce almeno ogni tre mesi.

    Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del comitato direttivo del DTI pertinente o del direttore esecutivo.

    Competenza

    A ciascun comitato direttivo di DTI spettano le seguenti competenze:

    a)

    orientare e monitorare le funzioni tecniche del proprio DTI e prendere decisioni a nome dell’impresa comune Clean Sky su tutte le questioni tecniche inerenti al DTI interessato;

    b)

    elaborare i programmi di lavoro annuali dettagliati del DTI;

    c)

    definire il contenuto degli inviti a presentare proposte;

    d)

    selezionare i partner esterni con l’assistenza di esperti indipendenti;

    e)

    definire il contenuto dei bandi di gara di concerto e in collaborazione con il membro interessato;

    f)

    stabilire l’ordine di rotazione della rappresentanza degli associati nel consiglio di direzione; su questo punto la decisione è presa dai soli associati e i responsabili dei DTI non hanno diritto di voto;

    g)

    gestire le controversie all’interno dei DTI;

    h)

    modificare la ripartizione degli stanziamenti di bilancio nell’ambito del proprio DTI, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3.

    Votazione

    Ciascun comitato direttivo di DTI adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell’impegno finanziario assunto nell’ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono.

    Norme

    Ciascun comitato direttivo di DTI adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune all’insieme dei DTI, includendovi disposizioni dettagliate relative all’esercizio dei diritti e degli obblighi dei responsabili del DTI, inclusi i diritti di veto.

    Articolo 9

    Forum generale

    1.   Il forum generale è un organo consultivo dell’impresa comune Clean Sky.

    Il forum generale è composto da un rappresentante:

    a)

    di ciascun membro dell’impresa comune Clean Sky;

    b)

    di ciascun partner.

    Riunioni

    Il forum generale si riunisce almeno una volta all’anno.

    Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta di almeno il 30 % dei membri del forum generale.

    Le riunioni si svolgono di norma a Bruxelles.

    Competenze

    Il forum generale:

    a)

    viene informato in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell’impresa comune Clean Sky;

    b)

    viene informato in merito al bilancio annuale e riceve le relazioni e i conti annuali;

    c)

    formula raccomandazioni e solleva questioni, alla maggioranza di due terzi dei votanti, rivolte al consiglio di direzione e al direttore esecutivo su argomenti di natura tecnica, gestionale o finanziaria.

    Norme

    Il forum generale adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 10

    Gruppo dei rappresentanti degli Stati nazionali

    Composizione

    Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun altro paese associato al programma quadro. Elegge un presidente tra i suoi membri.

    Ruolo e compiti

    Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali svolge un ruolo consultivo per l’impresa comune. In particolare, esamina informazioni e formula pareri sui seguenti ambiti:

    a)

    progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune Clean Sky;

    b)

    conformità e conseguimento degli obiettivi;

    c)

    aggiornamento dell’orientamento strategico;

    d)

    collegamenti con la ricerca collaborativa del programma quadro;

    e)

    risultati e programmazione degli inviti a presentare proposte e delle gare d’appalto;

    f)

    partecipazione delle PMI;

    g)

    nuove domande, adesioni e cambiamento di membri.

    Offre inoltre contributi all’impresa comune nei seguenti ambiti:

    a)

    stato di avanzamento e collegamento tra le attività dell’impresa comune e i pertinenti programmi nazionali di ricerca e individuazione dei potenziali settori di cooperazione;

    b)

    misure specifiche adottate a livello nazionale riguardo a manifestazioni di diffusione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.

    Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali può rivolgere, di propria iniziativa, all’impresa comune Clean Sky raccomandazioni su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali. L’impresa comune Clean Sky informa il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali di quanto intrapreso in relazione a tali raccomandazioni.

    3.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dall’impresa comune. Possono essere convocate riunioni straordinarie per trattare questioni specifiche che rivestono un’importanza fondamentale per le attività dell’impresa comune Clean Sky. Tali riunioni saranno indette dall’impresa comune di propria iniziativa o su richiesta del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali.

    Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione e/o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

    Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 11

    Funzione di revisione contabile interna

    Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che adotta le disposizioni necessarie tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 12

    Fonti di finanziamento

    1.   Tutte le risorse dell’impresa comune Clean Sky sono dedicate agli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky.

    2.   Le risorse dell’impresa comune Clean Sky consistono nei contributi conferiti dai suoi membri e dai loro affiliati partecipanti. Per affiliato partecipante si intende una persona giuridica:

    a)

    posseduta o controllata direttamente o indirettamente da, o che possieda o controlli, o che sia soggetta alla stessa proprietà o controllo, del responsabile DTI o associato pertinente;

    b)

    registrata e residente in uno Stato membro della Comunità o in un paese associato al settimo programma quadro, e soggetta alla legislazione di tale Stato;

    c)

    che partecipa alle attività del responsabile di DTI o dell’associato interessato nell’ambito del programma di lavoro Clean Sky.

    3.   I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti fra la Comunità, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano in contanti il restante 50 %. I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky non superano il 3 % del contributo globale in contanti e dei contributi in natura degli Stati membri e dei partner di cui all’articolo 13. Se parte del contributo della Comunità non è utilizzata, essa può essere disponibile per le attività di ricerca di cui all’articolo 13.

    4.   Tutte le risorse vengono iscritte nel bilancio annuale.

    5.   Il contributo finanziario annuo della Comunità all’impresa comune Clean Sky è concesso previa verifica delle attività condotte dagli altri membri.

    6.   Qualora un membro dell’impresa comune Clean Sky, o un qualunque affiliato partecipante, non rispettino i propri impegni per quanto concerne i contributi concordati, il consiglio di direzione decide:

    nel caso di un membro inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni; oppure

    nel caso di un affiliato partecipante inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni.

    7.   L’impresa comune Clean Sky è proprietaria di tutti i beni materiali da essa creati o ad essa ceduti. I DTI e gli altri prodotti materiali e immateriali del programma di ricerca e sviluppo di Clean Sky sono di proprietà dei membri e/o dei partner che li creano.

    Articolo 13

    Contributi alle attività condotte nell’ambito dell’impresa comune Clean Sky

    1.   Al fine di sostenere le attività che devono essere realizzate nell’ambito dell’impresa comune Clean Sky, gli altri membri della suddetta impresa forniscono risorse di importo pari al contributo comunitario. Tali risorse includono il loro contributo ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

    2.   Il contributo comunitario è ripartito come segue:

    a)

    un importo massimo di 400 milioni di EUR è assegnato ai responsabili dei DTI e un importo massimo di 200 milioni di EUR è assegnato agli associati (2). I responsabili dei DTI e gli associati apportano risorse almeno pari al contributo comunitario;

    b)

    un importo di almeno 200 milioni di EUR è assegnato a partner selezionati mediante inviti a presentare proposte su base concorrenziale. Particolare attenzione è rivolta all’esigenza di garantire la partecipazione adeguata delle PMI. Il contributo finanziario della Comunità rispetta i limiti massimi di finanziamento dei costi totali ammissibili, previsti dalle regole di partecipazione del settimo programma quadro.

    Qualora un invito a presentare proposte resti senza risposta o non sia assegnato, i membri provvedono essi stessi all’esecuzione dei compiti corrispondenti.

    Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario i costi sostenuti nell’attuazione di attività di ricerca s’intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

    3.   La ripartizione preliminare del contributo comunitario fra le varie attività di ricerca è la seguente (3):

    a)

    24 % per il DTI «Aeromobile ad ala fissa intelligente»;

    b)

    11 % per il DTI «Aeromobile ecologico per il trasporto regionale»;

    c)

    10 % per il DTI «Aeromobile ad ala rotante ecologico»;

    d)

    27 % per il DTI «Motori ecologici sostenibili»;

    e)

    19 % per il DTI «Sistemi per operazioni rispettose dell’ambiente»;

    f)

    7 % per il DTI «Progettazione ecocompatibile»;

    g)

    2 % per il valutatore tecnologico.

    È stabilita la ripartizione dettagliata degli stanziamenti fra i diversi pacchetti di lavori e i vari membri dell’impresa comune Clean Sky. La ripartizione dettagliata è adottata dal consiglio di direzione. Questo processo avviene sotto il controllo della Commissione e rispetta il principio di parità di trattamento fra i membri.

    4.   Al fine di attuare il programma di Clean Sky, l’impresa comune Clean Sky può concedere sovvenzioni ai suoi membri e, in conformità dei criteri aperti convenuti dal consiglio di direzione, ai partner e altri soggetti per la realizzazione delle attività di ricerca.

    5.   Salvo che a copertura dei costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky, sono possibili contributi in natura. Essi sono oggetto di una valutazione del valore e della pertinenza per l’esecuzione delle attività dell’impresa comune Clean Sky e devono essere approvati dal consiglio di direzione. La procedura di valutazione dei contributi in natura è definita in modo dettagliato e adottata dal consiglio di direzione. Essa è basata sui seguenti principi:

    a)

    l’impostazione generale è fondata sui principi del settimo programma quadro, in base al quale i contributi in natura ai progetti sono valutati allo stadio dell’esame ex post;

    b)

    si applica il regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky;

    c)

    viene effettuata la verifica tramite un controllore indipendente.

    6.   I contributi degli altri membri vengono registrati dall’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 14

    Impegni finanziari

    Gli impegni finanziari dell’impresa comune Clean Sky non superano l’importo delle risorse finanziarie di cui dispone o che sono imputate al suo bilancio.

    Articolo 15

    Entrate finanziarie

    Eccetto in occasione della liquidazione dell’impresa comune Clean Sky a norma dell’articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 16

    Esercizio finanziario

    L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

    Articolo 17

    Esecuzione finanziaria

    Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 18

    Relazione finanziaria

    1.   Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione un progetto preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l’organigramma del personale. In questa previsione le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite al livello di dettaglio richiesto dalla procedura di bilancio interna di ciascun membro per quanto concerne i propri contributi finanziari all’impresa comune Clean Sky. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie.

    2.   I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo le proprie osservazioni sul progetto preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle stime delle entrate e spese per l’anno successivo.

    3.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute dai membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo prepara il progetto di piano di bilancio per l’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.

    4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano d’attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky entro la fine dell’anno precedente.

    5.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio annuali dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuali dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione.

    Articolo 19

    Programmazione e relazioni

    1.   Una relazione annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune Clean Sky nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Il direttore esecutivo presenta la relazione annuale insieme ai conti e al bilancio annuali. La relazione annuale include la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell’impresa comune Clean Sky.

    2.   Il piano d’attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d’esecuzione di tutte le attività dell’impresa comune Clean Sky per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni che dovrebbero essere attuate mediante gare d’appalto. Il piano d’attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione del pubblico una versione pubblicabile del piano d’attuazione annuale.

    3.   Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all’attuazione dell’agenda di ricerca per un anno specifico.

    Articolo 20

    Contratti di servizio e fornitura

    L’impresa comune Clean Sky predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

    Articolo 21

    Responsabilità dei membri, assicurazioni

    1.   I membri non sono responsabili dei debiti dell’impresa comune Clean Sky.

    2.   L’impresa comune Clean Sky sottoscrive le assicurazioni necessarie.

    Articolo 22

    Conflitto di interessi

    L’impresa comune Clean Sky evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

    I membri coinvolti nella definizione del lavoro oggetto di un invito a presentare proposte o di una gara d’appalto non possono partecipare alla realizzazione di tale lavoro.

    Articolo 23

    Disposizioni in materia di proprietà intellettuale

    1.   Le norme in materia di proprietà intellettuale dell’impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall’impresa stessa.

    2.   Il loro obiettivo è di promuovere la creazione di conoscenze e la loro valorizzazione, attribuire i diritti in modo equo, ricompensare l’innovazione e conseguire un’ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai progetti in risposta agli inviti a presentare proposte, previa firma di una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky.

    3.   Le regole in materia di proprietà intellettuale rispecchiano il principio che ogni persona giuridica che abbia concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky rimane proprietaria:

    a)

    delle informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché dei diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione del progetto o per l’utilizzo degli elementi nuovi derivanti dal progetto (in appresso: «conoscenze preesistenti»);

    b)

    dei risultati, ivi comprese le informazioni, generati dal progetto in questione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Tali risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti o forme analoghe di protezione (in appresso: «conoscenze acquisite»). Le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente appartengono a tutti i partecipanti coinvolti nella loro elaborazione qualora non risulti possibile determinare il contributo rispettivo di ciascuno. Salvo ove diversamente convenuto, ciascun comproprietario avrà diritto ad utilizzare gratuitamente le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente nella propria attività commerciale e nell’ambito di future ricerche.

    I creatori di conoscenze acquisite adottano le misure ragionevolmente possibili per proteggerle, in particolare depositandone i brevetti. Qualora tali misure non vengano adottate dal creatore o dagli altri partecipanti al DTI con il consenso del creatore, l’impresa comune stessa, agendo per il tramite del comitato direttivo del DTI pertinente, può chiedere la protezione.

    4.   Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze tra le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky, sono definite dalla convenzione di sovvenzione per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite ai fini del completamento del progetto, le conoscenze acquisite per scopi di ricerca e le informazioni preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite per scopi di ricerca.

    5.   Fatti salvi adeguati impegni di riservatezza, le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky divulgano le informazioni connesse alle conoscenze acquisite e diffondono le conoscenze acquisite secondo le modalità e le condizioni definite nella convenzione di sovvenzione.

    Articolo 24

    Modifica dello statuto

    1.   Qualsiasi membro dell’impresa comune Clean Sky può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare il presente statuto.

    2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 approvate dal consiglio di direzione sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.

    3.   Tuttavia le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 12, 13, 21, 24 e 25, sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.

    Articolo 25

    Liquidazione e scioglimento

    1.   Al termine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, o a seguito di un emendamento del presente regolamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento, l’impresa comune Clean Sky è sciolta.

    2.   Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune Clean Sky, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal consiglio di direzione.

    3.   Nel corso dello scioglimento l’impresa comune Clean Sky restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all’accordo sulla sede.

    4.   Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 3, tutti gli elementi di sostegno fisico, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune Clean Sky e le spese legate al suo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune Clean Sky. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

    5.   Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune Clean Sky.

    6.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convezioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura la cui durata supera quella dell’impresa comune Clean Sky.


    (1)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

    (2)  Questa ripartizione dei costi è conforme alle pratiche correnti nei progetti di R&S nel settore dell’aeronautica, in cui la maggior parte del lavoro e del rischio di investimento è assunta dagli integratori principali.

    (3)  Questa ripartizione risulta dall’applicazione di un metodo ascendente che prevede la creazione di una corrispondenza fra le esigenze di bilancio dei vari DTI e del valutatore tecnologico, da una parte, e dei loro obiettivi tecnici, dall’altra.


    ALLEGATO II

    Membri fondatori dell’impresa comune Clean Sky  (1)

    A.   RESPONSABILI DTI

    AgustaWestland

    Airbus

    Affiliate: Airbus France SAS, Airbus Deutschland GmbH, Airbus España SL, Airbus UK Limited

    Alenia

    Affiliate: Alenia Aermacchi SpA, Alenia SIA SpA

    Dassault Aviation

    EADS-CASA

    Eurocopter

    Affiliate: Eurocopter Deutschland GmbH

    Fraunhofer Gesellschaft

    Liebherr

    Affiliate: Liebherr-Aerospace Toulouse S.A.S., Liebherr-Elektronik GmbH

    Thales

    Affiliate: Thales ATM, Thales Systèmes Aéroportés, Thales Avionics Electrical System, Thales Communication, Thales Air Systems Division UK

    Rolls-Royce

    Affiliate: Rolls-Royce Deutschland GmbH

    SAAB

    Safran

    Affiliate: Snecma, Turbomeca, Hispano Suiza, Aircelle, Techspace Aero, Snecma Propulsion Solide, Microturbo, Technofan, Sofrance, Messier Dowty, Messier Bugatti, Labinal, Sagem Sécurité Défense, Snecma Services, SMA

    B.   ASSOCIATI

    Adesione a Clean Sky — Membri fondatori

    Organizzazione

    Stato nazionale

    Cluster(s)

    Ruolo

    Tipo

    Fiber Optic Sensors & Sensing Syst.

    Belgio

    IGOR

     

    PMI

    KU Leuven

    Belgio

    IGOR

     

    Uni

    LMS International

    Belgio

    IGOR

     

    Ind

    Micromega Dynamics

    Belgio

    IGOR

     

    PMI

    ReFiber ApS

    Danimarca

    RUAG

     

    PMI

    Dassault Aviation

    Francia

     

    responsabile DTI

    Ind

    EADS-CCR

    Francia

     

     

    Centro ricerca

    InterAC

    Francia

    IGOR

     

    PMI

    ONERA

    Francia

     

     

    Centro ricerca

    Safran

    Francia

     

    responsabile DTI

    Ind

    Thales avionics

    Francia

     

    responsabile DTI

    Ind

    Zodiac-ECE/IN

    Francia

     

     

    Ind

    Airbus

    Francia/Germania

     

    responsabile DTI

    Ind

    EADS IW

    Francia/Germania

     

     

    Ind

    Eurocopter

    Francia/Germania

     

    responsabile DTI

    Ind

    Akustik Technolgie Göttingen

    Germania

    IGOR

     

    PMI

    DIEHL Aerospace

    Germania

     

     

    Ind

    DLR

    Germania

     

     

    Centro ricerca

    EADS-CRC

    Germania

     

     

    Centro ricerca

    Fraunhofer GhF

    Germania

     

    responsabile DTI

    Centro ricerca

    HADEG Recycling GmbH

    Germania

    RUAG

     

    PMI

    Liebherr Aerospace

    Germania

     

    responsabile DTI

    Ind

    MTU Aero Engines

    Germania

     

     

    Ind

    TU Hamburg-Harburg

    Germania

    RUAG

     

    Uni

    HAI

    Grecia

     

     

    Ind

    IAI

    Israele

     

     

    Ind

    AEROSOFT

    Italia

     

     

    PMI

    Alenia Aeronautica

    Italia

     

    responsabile DTI

    Ind

    Avio S.p.A.

    Italia

     

     

    Ind

    CIRA

    Italia

    CIRA

     

    Centro ricerca

    CNR

    Italia

    Airgreen

     

    Centro ricerca

    CSM

    Italia

    Airgreen

     

    Centro ricerca

    DEMA

    Italia

    CIRA

     

    PMI

    FOXBIT

    Italia

    Airgreen

     

    PMI

    Galileo Avionica

    Italia

     

     

    Ind

    IMAST

    Italia

    Airgreen

     

    Centro ricerca

    PIAGGIO

    Italia

    Airgreen

     

    Ind

    Politech. Torino

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    POLO DELLE S. & T. NAPOLI

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    SELEX S.I.

    Italia

     

     

    Ind

    SICAMB

    Italia

    Airgreen

     

    PMI

    Univ. Bologna/Forlì

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    Univ. Piemonte

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    Univ. Pisa

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    Univ. Torino

    Italia

    Airgreen

     

    Uni

    ATR

    Italia/Francia

     

     

    Ind

    Agusta Westland

    Italia/Regno Unito

     

    responsabile DTI

    Ind

    ELSIS

    Lituania

    CIRA

     

    PMI

    University of Malta

    Malta

    GSAF

     

    Uni

    ADSE

    Paesi Bassi

     

     

    PMI

    Aeronamic

    Paesi Bassi

    GSAF

     

    PMI

    Airborne Composite

    Paesi Bassi

    IGOR

     

    PMI

    Axxiflex

    Paesi Bassi

     

     

    PMI

    CCM

    Paesi Bassi

    GSAF

     

    Ind

    DNW

    Paesi Bassi

    IGOR

     

    Centro ricerca

    Eurocarbon

    Paesi Bassi

    IGOR

     

    Ind

    HAN University

    Paesi Bassi

    IGOR

     

    Uni

    MicroFlown Technologies

    Paesi Bassi

    IGOR, NL

     

    PMI

    NLR

    Paesi Bassi

    IGOR, NL, GSAF

     

    Centro ricerca

    Sergem

    Paesi Bassi

     

     

    PMI

    STORK aerospace

    Paesi Bassi

    NL

     

    Ind

    Ten Cate Advances Composites

    Paesi Bassi

    IGOR

     

    Ind

    TNO

    Paesi Bassi

    NL

     

    Centro ricerca

    TU Delft

    Paesi Bassi

    IGOR, NL, GSAF

     

    Uni

    Uni. Twente

    Paesi Bassi

    IGOR, NL

     

    Uni

    PZL-widnik

    Polonia

     

     

    Ind

    INCAS

    Romania

    CIRA

     

    Centro ricerca

    Aerostar

    Romania

    CIRA

     

    Ind

    Avioane Craiova

    Romania

    CIRA

     

    Ind

    STRAERO

    Romania

    CIRA

     

    Centro ricerca

    ANOTEC

    Spagna

    IGOR

     

    PMI

    EADS-CASA

    Spagna

     

    responsabile DTI

    Ind

    ITP

    Spagna

     

     

    Ind

    Saab

    Svezia

     

    responsabile DTI

    Ind

    Volvo Aero Corporation

    Svezia

     

     

    Ind

    EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

    Svizzera

    RUAG

     

    Uni

    ETH Zurich

    Svizzera

    RUAG

     

    Uni

    Huntsman Advanced Materials

    Svizzera

    RUAG

     

    Ind

    Icotec AG

    Svizzera

    RUAG

     

    PMI

    RUAG Aerospace

    Svizzera

    RUAG

     

    Ind

    University Applied Sciences NW Switzerland

    Svizzera

    RUAG

     

    Uni

    Advanced Composites Group (ACG)

    Regno Unito

    RUAG

     

    PMI

    Nottingham University

    Regno Unito

     

     

    Uni

    QinetiQ

    Regno Unito

     

     

    Centro ricerca

    Rolls-Royce

    Regno Unito

     

    responsabile DTI

    Ind

    University of Cranfield

    Regno Unito

    GSAF

     

    Uni


    (1)  Oltre alla Comunità e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1 dello statuto.


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