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Document 32008D0027

    2008/27/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 6687]

    GU L 5 del 9.1.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/27(1)/oj

    9.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 5/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2007

    che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006

    [notificata con il numero C(2007) 6687]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2008/27/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2006 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituiva un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

    (2)

    Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e di contribuire a eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità concorra alle spese sovvenzionabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito degli interventi urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

    (3)

    Con decisione 2007/272/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006 (2) è stato accordato un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario per l'attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia.

    (4)

    A norma di tale decisione, il contributo finanziario della Comunità va erogato a fronte della richiesta presentata dal Regno Unito il 18 maggio 2007 e sulla base dei documenti giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

    (5)

    Alla luce di quanto sopra, occorre ora fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese sovvenzionabili sostenute per le misure di eradicazione dell'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006.

    (6)

    I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni di erogazione dei contributi finanziari della Comunità non consentono di considerare sovvenzionabili tutte le spese indicate.

    (7)

    Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese sovvenzionabili e le conclusioni finali sono stati comunicati a mezzo lettera al Regno Unito in data 5 ottobre 2007.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per misure di eradicazione dell'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006, in conformità alla decisione 2007/272/CE, è fissato a 385 363,67 EUR.

    Articolo 2

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 24.

    (3)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.


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