EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1123

Regolamento (CE) n. 1123/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2007

GU L 253 del 28.9.2007, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1123/oj

28.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo per il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui alla lettera d) ed il primo sottoperiodo per il contingente di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto stabilire in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4112, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

(5)

I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6)

Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di settembre 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98:

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007

(kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (2)

 

Thailandia

09.4128

 (2)

 

Australia

09.4129

 (2)

 

Altre origini

09.4130

83,630141 %

 

Tutti i paesi

09.4138

 

16 206 129


b)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007

Thailandia

09.4112

 (2)

Stati Uniti d'America

09.4116

 (3)

India

09.4117

19,261642 %

Pakistan

09.4118

33,333333 %

Altre origini

09.4119

20,000000 %

Tutti i paesi

09.4166

 (3)


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007

(kg)

Tutti i paesi

09.4168

1,505425 %

0


(1)  Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.

(3)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.


Top