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Document 32007R0921

Regolamento (CE) n. 921/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007 , recante deroga, per la campagna 2007/2008, al regolamento (CE) n. 1535/2003 con riguardo al termine per la stipulazione dei contratti per i pomodori destinati alla trasformazione in Bulgaria e in Romania

GU L 201 del 2.8.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/921/oj

2.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/6


REGOLAMENTO (CE) N. 921/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2007

recante deroga, per la campagna 2007/2008, al regolamento (CE) n. 1535/2003 con riguardo al termine per la stipulazione dei contratti per i pomodori destinati alla trasformazione in Bulgaria e in Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare misure transitorie per consentire ai produttori e ai trasformatori bulgari e rumeni di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1).

(2)

In virtù del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), per i pomodori devono essere stipulati, entro il 15 febbraio, contratti tra i trasformatori riconosciuti dalle autorità competenti e le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute. È opportuno derogare, unicamente per la campagna di commercializzazione 2007/2008, al calendario fissato dal regolamento (CE) n. 1535/2003 per la firma dei contratti. In caso contrario, in particolare per i pomodori, le parti interessate non sarebbero in grado di partecipare al regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 per la campagna di commercializzazione in corso.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e unicamente in Bulgaria e in Romania, i contratti relativi ai pomodori stipulati tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i trasformatori riconosciuti possono essere firmati entro e non oltre il 31 luglio 2007 e almeno dieci giorni prima dell’inizio delle consegne contrattuali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione dell'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).


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