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Dokumentum 32007R0752
Council Regulation (EC) No 752/2007 of 30 May 2007 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Ukraine
Regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007 , relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di alcuni prodotti di acciaio dall’Ucraina
Regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007 , relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di alcuni prodotti di acciaio dall’Ucraina
GU L 178 del 6.7.2007., 1–21. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Már nem hatályos, Érvényesség vége: 27/05/2008; abrogato da 32008R0455
6.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 178/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 752/2007 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2007
relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di alcuni prodotti di acciaio dall’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall’altro (1), in seguito denominato «l’APC», è entrato in vigore il 1o marzo 1998. |
(2) |
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III dell’accordo, escluso l’articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno concluso un tale accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2), in seguito denominato «l'accordo». |
(4) |
Occorre prevedere gli strumenti necessari per amministrare le condizioni dell’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con riferimento ad accordi precedenti relativi a regimi analoghi. |
(5) |
È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3). |
(6) |
Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e istituire a tal fine metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(7) |
Ai fini della corretta applicazione dell’accordo, è necessario subordinare l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione ad una autorizzazione comunitaria d’importazione e creare un sistema per gestire la concessione di tali autorizzazioni. |
(8) |
I prodotti collocati in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati ai limiti fissati per tali prodotti. |
(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del contingente in questione. |
(10) |
L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l’Ucraina e la Comunità diretto ad evitare che i limiti vengano elusi mediante trasbordi, deviazioni o altri sistemi. Dovrebbe essere stabilita una procedura di consultazione la quale consenta di concordare con il paese interessato un adeguamento del limite quantitativo corrispondente qualora risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. L’Ucraina ha accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione degli eventuali adeguamenti. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità dovrebbe poter applicare l’adeguamento quando l’elusione è dimostrata in modo inequivocabile. |
(11) |
Dal 1o gennaio 2007 le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1871/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e l’Ucraina (4). A norma dell’accordo, le importazioni in questione vanno imputate ai limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento. |
(12) |
Per maggiore chiarezza occorre quindi sostituire il regolamento (CE) n. 1871/2006 con il presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I e originari dell’Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capi II e III.
Articolo 2
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari dell’Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari dell’Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri a norma dell’articolo 4.
Le importazioni autorizzate sono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali sono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i contingenti complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili nel contingente relativo al gruppo di prodotti di acciaio e al paese fornitore in questione, per i quali uno o più importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1871/2006 sono imputate ai limiti quantitativi per il 2007 indicati nell’allegato V del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti collocati in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono successivamente immessi in libera pratica tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica sono imputati al limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per i quali hanno ricevuto domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell’Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano immediatamente la Commissione quando vengono informate del fatto che un quantitativo non è utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Tali quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del contingente comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell’Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell’Ucraina della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i prodotti interessati sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati al contingente dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 6
1. Quando, a seguito di un’indagine svolta secondo la procedura di cui al capo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari dell’Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere effettuati nell’anno in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni oppure, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, nell’anno successivo, sempreché l’elusione sia chiaramente dimostrata.
3. Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente, la Commissione, qualora constati che l’elusione è chiaramente provata, detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.
CAPO II
MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE 1
Classificazione
Articolo 7
La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 8
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di tale regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata al fine di classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 9
La Commissione informa l’Ucraina di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.
Articolo 10
La Commissione informa le autorità competenti dell’Ucraina di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a) |
la descrizione dei prodotti interessati; |
b) |
il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC; |
c) |
i motivi della decisione. |
Articolo 11
1. Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure vigenti nella Comunità determina una modifica di una prassi di classificazione o di un gruppo di prodotti che riguarda un prodotto oggetto del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un termine di trenta giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti alla precedente classificazione, sempreché le merci in questione siano presentate all’importazione entro sessanta giorni da tale data.
Articolo 12
Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all’articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni a norma dell’articolo 8 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.
Articolo 13
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in questione sono provvisoriamente sottoposte al regime di importazione ad esse applicabile a norma del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
a) |
i quantitativi di prodotti interessati; |
b) |
il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti; |
c) |
il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. |
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti ad un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito a riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 14
Nei casi di cui all’articolo 13 e in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell’Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l’Ucraina al fine di giungere ad un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 15
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell’Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 16
Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 13 non possa essere risolto a norma dell’articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
SEZIONE 2
Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi
Articolo 17
1. Le autorità competenti dell’Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le partite di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 20.
Articolo 18
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di merci in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.
Articolo 19
Le esportazioni sono imputate ai limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 20
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente in questione a norma dell’articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. L’importatore presenta tale documento al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spedizione delle merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d’importazione sono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente corrispondente.
2. Le autorizzazioni d’importazione sono valide per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall’importatore per ottenere l’autorizzazione d’importazione deve contenere:
a) |
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore; |
b) |
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore; |
c) |
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; |
d) |
il paese d’origine delle merci; |
e) |
il paese di spedizione; |
f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
g) |
il peso netto per ogni voce NC; |
h) |
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC; |
i) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto; |
j) |
la data e il numero della licenza di esportazione; |
k) |
gli eventuali codici interni utilizzati a fini amministrativi; |
l) |
la data e la firma dell’importatore. |
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un’autorizzazione d’importazione.
6. L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 21
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione emesse dalle autorità competenti dell’Ucraina e sulla base delle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione.
Articolo 22
Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore comunitario indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 23
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il contingente fissato per tale gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri ne sono informate immediatamente affinché sospendano il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, la Commissione avvia immediatamente consultazioni.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non oggetto di licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capo.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 24
1. La licenza di esportazione di cui all’articolo 17 e il certificato di origine di cui all’articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie di tali documenti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni vi devono essere inserite con penna a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte è stampata su un fondo arabescato che renda evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Tale numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore, vale a dire:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione, vale a dire:
|
— |
un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007, |
— |
un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 25
La licenza d’esportazione e il certificato d’origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 26
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può chiedere alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento di emettere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso. Tale duplicato della licenza o del certificato deve recare la dicitura «duplicate».
Il duplicato reca la data del documento originale (licenza di esportazione o certificato di origine).
SEZIONE 4
Autorizzazione d’importazione comunitaria — modulo comune
Articolo 27
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 20 devono essere conformi al modello di autorizzazione d’importazione figurante nell’allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, di cui la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente e la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il numero 2, è conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. A fini amministrativi le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2.
3. I moduli sono stampati su carta bianca per scrittura non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea è di 4,24 mm (un sesto di pollice); il lay out dei moduli deve essere rigorosamente rispettato. Su entrambe le facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, viene inoltre stampato un fondo arabescato di colore rosso che renda evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi ultimi possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare un riferimento all’incarico da parte dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorità competenti dello Stato membro assegnano un numero alle autorizzazioni d’importazione e ai loro estratti. Il numero dell’autorizzazione d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano il corrispondente gruppo di prodotti di acciaio.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione sono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere o cifre ottenute mediante perforazione o stampa sulla licenza. Nel registrare i quantitativi assegnati gli organismi di rilascio applicano un metodo antifalsificazione che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro in cui possono essere registrati i quantitativi; tale registrazione è effettuata dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, oppure dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che esso figuri per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché le indicazioni e i visti da esse apposti, hanno in ciascuno degli altri Stati membri gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti, dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 28
La Commissione fornisce alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 29
1. I certificati di origine e le licenze di esportazione sono oggetto di controlli a posteriori effettuati a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri abbiano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia di tali documenti alle autorità competenti dell’Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di sostanza che giustificano l’indagine. Qualora sia stata presentata la fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti trasmettono inoltre le eventuali informazioni che inducano a ritenere inesatte le indicazioni figuranti nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 sono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se le merci possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capo. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare l’origine delle merci.
4. Se da tali controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell’utilizzo delle dichiarazioni d’origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, la quale a sua volta trasmette l’informazione agli altri Stati membri.
5. I controlli a campione effettuati a norma del presente articolo non ostacolano l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 30
1. Se dalla procedura di controllo di cui all’articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capo, le suddette autorità chiedono all’Ucraina di svolgere, o di provvedere a che vengano svolte, le indagini del caso sulle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capo. I risultati delle indagini sono comunicati alle autorità comunitarie competenti insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. Nell’ambito delle misure adottate a norma del presente capo, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità competenti dell’Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 31
La Commissione coordina le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Il regolamento (CE) n. 1871/2006 è abrogato.
Articolo 33
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. MÜNTEFERING
(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
(2) Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).
(4) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 21.
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (Arrotolati) |
7208 10 00 00 |
7208 25 00 00 |
7208 26 00 00 |
7208 27 00 00 |
7208 36 00 00 |
7208 37 00 10 |
7208 37 00 90 |
7208 38 00 10 |
7208 38 00 90 |
7208 39 00 10 |
7208 39 00 90 |
7211 14 00 10 |
7211 19 00 10 |
7219 11 00 00 |
7219 12 10 00 |
7219 12 90 00 |
7219 13 10 00 |
7219 13 90 00 |
7219 14 10 00 |
7219 14 90 00 |
7225 30 10 00 |
7225 30 30 10 |
7225 30 90 00 |
7225 40 15 10 |
7225 50 20 10 |
SA2. (Lamiera pesante) |
7208 40 00 10 |
7208 51 20 10 |
7208 51 20 91 |
7208 51 20 93 |
7208 51 20 97 |
7208 51 20 98 |
7208 51 91 00 |
7208 51 98 10 |
7208 51 98 91 |
7208 51 98 99 |
7208 52 10 00 |
7208 52 91 00 |
7208 52 99 00 |
7208 53 10 00 |
7211 13 00 00 |
7225 40 12 30 |
7225 40 40 00 |
7225 40 60 00 |
7225 99 00 10 |
SA3. (Altri prodotti laminati piatti) |
7208 40 00 90 |
7208 53 90 00 |
7208 54 00 00 |
7208 90 80 10 |
7209 15 00 00 |
7209 16 10 00 |
7209 16 90 00 |
7209 17 10 00 |
7209 17 90 00 |
7209 18 10 00 |
7209 18 91 00 |
7209 18 99 00 |
7209 25 00 00 |
7209 26 10 00 |
7209 26 90 00 |
7209 27 10 00 |
7209 27 90 00 |
7209 28 10 00 |
7209 28 90 00 |
7209 90 80 10 |
7210 11 00 10 |
7210 12 20 10 |
7210 12 80 10 |
7210 20 00 10 |
7210 30 00 10 |
7210 41 00 10 |
7210 49 00 10 |
7210 50 00 10 |
7210 61 00 10 |
7210 69 00 10 |
7210 70 10 10 |
7210 70 80 10 |
7210 90 30 10 |
7210 90 40 10 |
7210 90 80 91 |
7211 14 00 90 |
7211 19 00 90 |
7211 23 20 10 |
7211 23 30 10 |
7211 23 30 91 |
7211 23 80 10 |
7211 23 80 91 |
7211 29 00 10 |
7211 90 80 10 |
7212 10 10 00 |
7212 10 90 11 |
7212 20 00 11 |
7212 30 00 11 |
7212 40 20 10 |
7212 40 20 91 |
7212 40 80 11 |
7212 50 20 11 |
7212 50 30 11 |
7212 50 40 11 |
7212 50 61 11 |
7212 50 69 11 |
7212 50 90 13 |
7212 60 00 11 |
7212 60 00 91 |
7219 21 10 00 |
7219 21 90 00 |
7219 22 10 00 |
7219 22 90 00 |
7219 23 00 00 |
7219 24 00 00 |
7219 31 00 00 |
7219 32 10 00 |
7219 32 90 00 |
7219 33 10 00 |
7219 33 90 00 |
7219 34 10 00 |
7219 34 90 00 |
7219 35 10 00 |
7219 35 90 00 |
7225 40 12 90 |
7225 40 90 00 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (Barre) |
7216 31 10 00 |
7216 31 90 00 |
7216 32 11 00 |
7216 32 19 00 |
7216 32 91 00 |
7216 32 99 00 |
7216 33 10 00 |
7216 33 90 00 |
SB2. (Vergella) |
7213 10 00 00 |
7213 20 00 00 |
7213 91 10 00 |
7213 91 20 00 |
7213 91 41 00 |
7213 91 49 00 |
7213 91 70 00 |
7213 91 90 00 |
7213 99 10 00 |
7213 99 90 00 |
7221 00 10 00 |
7221 00 90 00 |
7227 10 00 00 |
7227 20 00 00 |
7227 90 10 00 |
7227 90 50 00 |
7227 90 95 00 |
SB3. (Altri prodotti lunghi) |
7207 19 12 10 |
7207 19 12 91 |
7207 19 12 99 |
7207 20 52 00 |
7214 20 00 00 |
7214 30 00 00 |
7214 91 10 00 |
7214 91 90 00 |
7214 99 10 00 |
7214 99 31 00 |
7214 99 39 00 |
7214 99 50 00 |
7214 99 71 00 |
7214 99 79 00 |
7214 99 95 00 |
7215 90 00 10 |
7216 10 00 00 |
7216 21 00 00 |
7216 22 00 00 |
7216 40 10 00 |
7216 40 90 00 |
7216 50 10 00 |
7216 50 91 00 |
7216 50 99 00 |
7216 99 00 10 |
7218 99 20 00 |
7222 11 11 00 |
7222 11 19 00 |
7222 11 81 00 |
7222 11 89 00 |
7222 19 10 00 |
7222 19 90 00 |
7222 30 97 10 |
7222 40 10 00 |
7222 40 90 10 |
7224 90 02 89 |
7224 90 31 00 |
7224 90 38 00 |
7228 10 20 00 |
7228 20 10 10 |
7228 20 10 91 |
7228 20 91 10 |
7228 20 91 90 |
7228 30 20 00 |
7228 30 41 00 |
7228 30 49 00 |
7228 30 61 00 |
7228 30 69 00 |
7228 30 70 00 |
7228 30 89 00 |
7228 60 20 10 |
7228 60 80 10 |
7228 70 10 00 |
7228 70 90 10 |
7228 80 00 10 |
7228 80 00 90 |
7301 10 00 00 |
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
|
БЪЛГАРИЯ
|
||||||||||||||
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
||||||||||||||
DANMARK
|
FRANCE
|
||||||||||||||
DEUTSCHLAND
|
ITALIA
|
||||||||||||||
EESTI
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
||||||||||||||
IRELAND
|
LATVIJA
|
||||||||||||||
ΕΛΛΑΔΑ
|
LIETUVA
|
||||||||||||||
ESPAÑA
|
LUXEMBOURG
|
||||||||||||||
MAGYARORSZÁG
|
ROMÂNIA
|
||||||||||||||
MALTA
|
SLOVENIJA
|
||||||||||||||
NEDERLAND
|
SLOVENSKO
|
||||||||||||||
ÖSTERREICH
|
SUOMI/FINLAND
|
||||||||||||||
POLSKA
|
SVERIGE
|
||||||||||||||
PORTUGAL
|
UNITED KINGDOM
|
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate) |
|
Prodotti |
2007 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
190 000 |
SA2. Lamiera pesante |
390 000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
140 000 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
50 000 |
SB2. Vergella |
195 000 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
355 000 |
Nota: SA e SB sono le «categorie».
SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono i «gruppi di prodotti».