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Document 32007R0560
Commission Regulation (EC) No 560/2007 of 23 May 2007 amending Regulation (EC) No 883/2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector
Regolamento (CE) n. 560/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
Regolamento (CE) n. 560/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
GU L 132 del 24.5.2007, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
24.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 560/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale ed entro i limiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre perciò sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (2). |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, il testo delle sezioni «Zona 3» e «Zona 4» è sostituito dal seguente:
«Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.
Zona 4: Europa occidentale
Islanda, Norvegia».