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Document 32007X0222(01)

    Addendum al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ( GU L 403 del 30.12.2006 )

    GU L 54 del 22.2.2007, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/add/2006/1922/oj

    22.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 54/3


    ADDENDUM

    al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

    (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006)

    Al regolamento è aggiunta al dichiarazione seguente:

    «DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

    L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione intendono sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze nel settore dell'uguaglianza di genere, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

    Quanto all'organizzazione dell'istituto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione dichiarano che la struttura di gestione, in particolare il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione, è determinata con riferimento alla specificità dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e non costituisce pertanto un precedente per altre agenzie in futuro.

    Per garantire una rotazione ordinata dei membri nominati dal Consiglio, gli Stati membri sono suddivisi in tre gruppi di nove seguendo l'ordine delle future presidenze. Per il primo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti ai primi due gruppi di Stati membri; per il secondo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti al terzo e al primo gruppo, per il terzo mandato da quelli del secondo e terzo gruppo e così via per i mandati successivi (1). In caso di futuri allargamenti, il sistema di rotazione sarà adeguato di conseguenza.»


    (1)  Primo mandato (2007-2009):

    (i)

    DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; (ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.

    Secondo mandato (2010-2012):

    (iii)

    NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; (i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.

    Terzo mandato (2013-2015):

    (ii)

    PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; (iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.


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